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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21573/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Torino sostenendo: (1) vizio di motivazione sulla prova del reato, ritenendo insufficiente lo spesometro e i dati incrociati e lamentando che dai conteggi non sarebbero state detratte le spese; (2) assenza di motivazione sull'elemento soggettivo del reato (dolo). Nella memoria reiterava le difese già svolte in precedenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo meramente ripetitivo di doglianze già esaminate e non ha accolto il rilievo sul mancato computo delle spese poiché queste non erano state documentate né in sede amministrativa né in sede penale; ha richiamato i limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. sul vizio di travisamento della prova. Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto provato il dolo per l'entità dell'evasione (obbligo dichiarativo di circa euro 224.000 e imposta evasa pari a euro 89.647), la deliberatezza dell'omissione e la reiterazione di condotte omissive, con richiamo alla possibilità di desumere il dolo anche dal dolo eventuale. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 5 D.Lgs. n. 74/2000

    Il reato di omessa dichiarazione può avere il dolo desunto dall'entità dell'evasione e dalla consapevolezza dell'ammontare dell'imposta dovuta; anche il dolo eventuale può essere sufficiente per la sussistenza dell'elemento soggettivo

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    limiti del ricorso per cassazione in caso di vizio del travisamento della prova

    Il ricorso per cassazione per travisamento della prova è ammissibile solo se il ricorrente dimostra con specificità che il dato probatorio ritenuto inesistente o omesso è stato effettivamente introdotto nella motivazione del provvedimento di secondo grado

  • art. 616 c.p.p.

    onere per il ricorrente delle spese in caso di inammissibilità

    Prevede che il ricorrente, se il ricorso è inammissibile, sia condannato al pagamento delle spese del procedimento

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    richiamata nel provvedimento

    Consente di valutare l'eventuale determinazione equitativa della somma a carico del ricorrente verso la Cassa delle Ammende, quando non si ritenga che il ricorso sia stato proposto in colpa

  • Cass. Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022 (M.)

    Richiamata a supporto del principio secondo cui il vizio di travisamento della prova deve rispettare i limiti di cui all'art. 606 c.p.p. e richiede specifiche deduzioni

  • Cass. Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016 (V.)

    Conferma che, nei reati tributari, il dolo specifico può essere desunto dall'entità del superamento della soglia di punibilità e dalla piena consapevolezza dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta

  • Cass. Sez. 3, n. 7000 del 23/11/2017 (Venturini)

    Ammette che l'elemento soggettivo possa consistere anche in dolo eventuale per i reati tributari, quando il soggetto abbia rappresentazione e volizione del rischio

Massime di principio

  • In cassazione non è sufficiente ripetere censure già esaminate dalla Corte d'appello: le doglianze devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione impugnata
  • Il vizio di travisamento della prova ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. è soggetto a limiti stringenti: il ricorrente deve indicare con precisione il dato probatorio che sarebbe stato omesso o travisato e dimostrare che tale dato è stato per la prima volta valutato nella motivazione di secondo grado
  • Nei reati tributari l'elemento soggettivo (dolo) può essere desunto dall'entità dell'evasione e dalla consapevolezza dell'obbligato circa l'ammontare dell'imposta dovuta; un'elevata differenza rispetto alla soglia di punibilità e condotte reiterate rafforzano la prova del dolo
  • Le risultanze amministrative dell'Agenzia delle Entrate fondate su documentazione contabile e voci tracciate possono costituire base probatoria valida se non efficacemente contestate e se le allegate spese non sono documentate
  • Per evitare l'inammissibilità in Cassazione, chi impugna deve evitare argomentazioni meramente fattuali o generiche: è necessario proporre censure giuridiche specifiche e dimostrare il loro rilievo rispetto alla motivazione impugnata
  • La mancata documentazione delle spese dedotte in sede amministrativa o penale impedisce la loro considerazione ai fini del computo dell'imponibile; pertanto è essenziale provare documentalmente tali oneri sin dalle fasi amministrative
  • In caso di ricorso inammissibile la Corte può condannare il ricorrente alle spese e disporre, in via equitativa, il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende purché non risulti che il ricorso sia stato proposto con colpa grave

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