Cassazione Civile, Ordinanza n. 20656/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento per IRPEF 2003, addizionali, sanzioni e interessi, recante l’indicazione di iscrizione a ruolo conseguente ad accertamento e a una decisione della Commissione tributaria regionale. Il contribuente aveva impugnato la cartella deducendo, tra l’altro, la nullità per omessa sottoscrizione del ruolo ex art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602/1973 e l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo delle sanzioni amministrative, sostenendo che una precedente sentenza passata in giudicato aveva già escluso il dovuto di tali sanzioni, mentre una successiva sentenza della stessa CTR aveva affermato il contrario. In cassazione ha articolato due motivi: il primo per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello relativo alla sottoscrizione del ruolo; il secondo per motivazione apparente o mancante della sentenza di appello, oltre che per violazione delle norme del processo tributario e dell’art. 132 c.p.c., contestando che la CTR si fosse limitata a richiamare un orientamento della Cassazione senza confrontarsi adeguatamente con il motivo sulle sanzioni e sul contrasto tra giudicati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR, confermando la sentenza di primo grado, aveva implicitamente respinto anche l’eccezione sulla mancata sottoscrizione del ruolo; ha inoltre ribadito che l’art. 12 d.P.R. n. 602/1973 non prevede una specifica sanzione per l’omessa sottoscrizione e che grava sul contribuente l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della contestazione, non essendo sufficiente una generica deduzione. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo: la motivazione della sentenza regionale, benché sintetica e per relationem, è stata considerata sufficiente, poiché esponeva le ragioni della decisione e richiamava il principio secondo cui, in presenza di giudicati contrastanti sulla medesima questione, prevale il giudicato successivo in ordine cronologico. La Corte ha quindi confermato la legittimità dell’iscrizione a ruolo delle sanzioni in base al secondo giudicato, non risultando dedotta la revocazione della successiva sentenza né altra causa idonea a impedirne la prevalenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la società di riscossione intimata, rimasta contumace.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
invocato per denunciare omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché il rigetto dell’appello implica la reiezione anche della relativa eccezione
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come norma sul vizio processuale dedotto in cassazione
art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602/1973
la Corte richiama l’orientamento secondo cui l’omessa sottoscrizione del ruolo non è assistita da sanzione espressa e non basta una contestazione generica
art. 36 D.Lgs. n. 546/1992
norma sul contenuto della sentenza tributaria; la motivazione può essere sintetica ma deve consentire di comprendere il percorso logico
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza è nulla solo se la motivazione manca o è meramente apparente
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione all’obbligo di motivazione della decisione
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
invocato nel controricorso per l’inammissibilità, ma la Corte esclude che operi nel caso perché non è stata proposta una censura ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 21-octies L. n. 241/1990
richiamato per affermare l’irrilevanza dei vizi dell’atto vincolato quando non incidano sul contenuto dispositivo
art. 111 Cost., comma 6
richiamato quale fondamento costituzionale dell’obbligo di motivazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1 D.Lgs. n. 546/1992
richiamato insieme all’art. 36 del medesimo decreto per il regime della motivazione nel processo tributario
Massime di principio
- Nel processo tributario, la denuncia di omessa pronuncia è infondata quando la decisione di appello, confermando quella di primo grado, consente di ritenere implicitamente respinta anche la censura non espressamente riprodotta nel dispositivo motivazionale.
- L’omessa sottoscrizione del ruolo d’imposta non determina di per sé nullità della cartella se la legge non prevede una sanzione espressa; il contribuente deve allegare e provare elementi specifici idonei a dimostrare l’effettiva invalidità dell’atto.
- La motivazione della sentenza può essere sintetica o resa per relationem, purché dal complesso delle decisioni di merito sia ricostruibile un percorso argomentativo comprensibile e verificabile; è nulla solo la motivazione mancante o meramente apparente.
- In presenza di giudicati contrastanti sulla medesima questione, prevale il giudicato formatosi successivamente in ordine cronologico, salvo che la decisione successiva sia stata rimossa o sia suscettibile di revocazione nei casi consentiti.
- La contestazione della prevalenza del secondo giudicato richiede allegazioni puntuali circa l’eventuale revocazione o la mancata decisione sulla relativa eccezione; in difetto, il secondo giudicato resta vincolante.
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