Cassazione Civile, Sentenza n. 13814/2020 del 06/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento per 920 euro, relativa al contributo consortile di bonifica dell’anno 2009, richiesto al proprietario di un terreno nel Comune di Frosinone sul quale sorgeva la caserma dei Vigili del Fuoco. La Commissione tributaria provinciale di Frosinone aveva respinto l’impugnazione della cartella, ritenendo sussistente il presupposto impositivo, poiché il terreno, pur classificato in zona F del PRG, non ricadeva in zona di espansione urbana. La CTR del Lazio, con sentenza del 12 giugno 2017, aveva accolto l’appello della contribuente e annullato la cartella: aveva qualificato la zona F come zona di espansione e ritenuto che il Consorzio non avesse provato un miglioramento fondiario, valorizzando la distanza dell’immobile dagli interventi di bonifica, il dislivello dei terreni circostanti e il deflusso delle acque piovane nella rete fognaria comunale. Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 2 e 3 della L.R. Lazio n. 4/1984, poiché la zona F, destinata ad attrezzature e servizi pubblici, non sarebbe zona di espansione esclusa dalla contribuenza; (2) violazione degli artt. 860 e 2697 c.c. e dell’art. 10 R.D. n. 215/1933, per avere la CTR posto sul Consorzio la prova del beneficio nonostante l’inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e la mancata specifica contestazione del piano di classifica; (3) violazione dell’art. 115 c.p.c. per omessa valutazione della comunicazione comunale sulla destinazione urbanistica; (4) nullità per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 36 D.Lgs. n. 546/1992. La contribuente ha proposto ricorso incidentale condizionato, denunciando violazione dell’art. 2909 c.c. e del giudicato esterno, in relazione a sentenze riguardanti il medesimo contributo per le annualità 2004-2007.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il quarto motivo del ricorso principale: la CTR aveva esposto le ragioni della decisione in modo comprensibile, sicché non ricorreva motivazione apparente. Ha accolto i primi due motivi: la zona F, destinata ad attrezzature e servizi pubblici e distinta dalle zone residenziali di espansione, non poteva essere qualificata dalla CTR come zona di espansione; inoltre, la collocazione urbana o di espansione non esclude di per sé il contributo, se l’area inclusa nel perimetro di contribuenza beneficia delle opere o dei servizi di bonifica. In presenza di un piano di classifica approvato e dell’inclusione del fondo nel perimetro consortile, il beneficio è presunto e spetta al contribuente superare tale presunzione con prova contraria, salvo che abbia specificamente contestato il piano di classifica e ripartizione. La contribuente aveva contestato in concreto l’assenza di vantaggio, ma non aveva impugnato o specificamente contestato il piano; la CTR aveva quindi errato nel porre la prova del beneficio a carico del Consorzio. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha esaminato e rigettato il ricorso incidentale: l’eccezione di giudicato esterno era ammissibile, ma le decisioni relative alle annualità 2004-2007 non vincolavano il giudizio sul 2009, perché la valutazione della destinazione urbanistica e delle prove in quelle controversie non riguardava un elemento stabile e comune alle diverse annualità; inoltre, la destinazione del terreno può modificarsi nel tempo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio a diversa sezione della CTR del Lazio, anche per le spese, per un nuovo esame delle allegazioni della contribuente secondo il corretto riparto dell’onere probatorio. È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, se dovuto.
Norme richiamate
L.R. Lazio n. 4/1984, art. 3
Ne consegue che non è sufficiente la collocazione nella zona urbana o di espansione per escludere la debenza del contributo, e che anche per le aree urbane o di espansione che rientrano nel perimetro di contribuenza è configurabile il presupposto impositivo se le stesse si avvalgono comunque dei benefici derivanti dalle opere di bonifica.
La collocazione in area urbana o di espansione non comporta automaticamente l’esclusione dal contributo: anche tali aree, se comprese nel perimetro di contribuenza e beneficiarie delle opere o dei servizi di bonifica, sono assoggettabili al prelievo.
art. 2697 c.c.
In sintesi la giurisprudenza della Suprema Corte è ferma nel ribadire che “In tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l’onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio”.
L’inclusione del fondo nel perimetro consortile e l’approvazione del piano di classifica esonerano l’ente dalla prova del beneficio, che si presume. In assenza di specifica contestazione del piano, incombe sul contribuente fornire la prova contraria dell’inesistenza del beneficio diretto e specifico.
art. 2909 c.c.
Come da ultimo ribadito da questa Corte “Nel processo tributario, l’effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo.”
Il giudicato relativo a una diversa annualità tributaria vincola nei giudizi successivi soltanto quanto ai fatti costitutivi stabili o tendenzialmente permanenti comuni alle annualità; non vincola rispetto a elementi variabili né alla valutazione delle prove riferite a un diverso periodo.
art. 111, comma 2, Cost.
Del resto, posto che un eventuale accoglimento dl un ricorso incidentale condizionato che abbia ad oggetto un’eccezione di giudicato renderebbe superfluo un riesame del merito in sede di rinvio, la decisione su tale ricorso si impone anche alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2.
L’esigenza di ragionevole durata e di economia processuale giustifica l’esame in cassazione del ricorso incidentale condizionato che deduce un giudicato, quando il suo eventuale accoglimento renderebbe superfluo il giudizio di rinvio sul merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
In caso di rigetto integrale dell’impugnazione, ricorrendone i presupposti temporali e processuali, va dato atto dell’obbligo della parte impugnante di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- La destinazione urbanistica di un’area urbana o di espansione non esclude, da sola, l’assoggettamento al contributo consortile di bonifica: l’esclusione non opera quando l’area, pur urbana o di espansione, rientra nel perimetro di contribuenza e trae beneficio dalle opere o dai servizi di bonifica.
- Quando il fondo è compreso nel perimetro di contribuenza e vi è un piano di classifica approvato, il beneficio diretto e specifico delle opere di bonifica è presunto e l’ente impositore è esonerato dalla relativa prova, salvo specifica contestazione del piano da parte del contribuente.
- Se il contribuente non contesta specificamente il piano di classifica e ripartizione, ma si limita a negare in concreto l’utilità delle opere, grava su di lui l’onere di fornire prova contraria della mancanza del beneficio diretto e specifico.
- Il giudicato formatosi su una diversa annualità tributaria vincola soltanto quanto ad accertamenti di fatti costitutivi stabili o tendenzialmente permanenti, comuni ai diversi periodi; non vincola sulle componenti variabili né sulla valutazione delle prove offerte per annualità differenti.
- L’eccezione di giudicato esterno non richiede formule sacramentali: è sufficiente una manifestazione inequivocabile della volontà di invocarne gli effetti; essa può essere rilevata d’ufficio e, quando il suo accoglimento renderebbe inutile il rinvio, va esaminata anche in sede di legittimità.
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