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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19948/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il motivo di ricorso generico e non idoneo a scalfire la motivazione della sentenza di appello sul trattamento sanzionatorio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo un unico motivo di ricorso, articolato come violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'art. 133 c.p., cioè alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva però che la censura è formulata in modo del tutto generico: vengono prospettate deduzioni astratte, prive sia di specifiche ragioni di diritto sia dei dati di fatto necessari a sostenerle. La motivazione della sentenza impugnata sul punto è invece ritenuta sufficiente, non illogica e conforme a un adeguato esame delle deduzioni difensive.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    La norma sul giudizio di commisurazione della pena può essere censurata in cassazione solo con motivi specifici e puntuali; una critica generica, priva di indicazione delle ragioni di diritto e dei dati fattuali, non è idonea a fondare l'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura della motivazione sul trattamento sanzionatorio deve essere specifica e correlata ai parametri legali di commisurazione della pena; deduzioni astratte o meramente assertive non superano il vaglio di ammissibilità.
  • Quando la sentenza impugnata offre una motivazione sufficiente, non illogica e che affronta le deduzioni difensive, il ricorso per cassazione che si limiti a contestazioni generiche è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in base al regime codicistico, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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