Cassazione Penale, Sentenza n. 20185/2025 del 29/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) richiesta derubricazione dell'ipotesi aggravata ritenendo l'invasione di corsia involontaria (contestazione di travisamento e ultravpetizione); 2) censura sulla qualificazione della velocità del veicolo del ricorrente come non commisurata alle condizioni ambientali; 3) contestazione della validità della segnaletica del limite di velocità per mancata indicazione sul retro degli estremi dell'ordinanza; 4) dedotta interruzione del nesso causale per comportamento abnorme del conducente della Fiat 500 o concorso di colpa della persona offesa; 5) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso in gran parte inammissibile o infondato e lo ha respinto. Ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui il ricorrente aveva invaso la corsia opposta nel corso di un sorpasso e che da tale invasione è derivata la collisione con la Fiat 500 (aggravante di cui all'art. 590‑bis, comma 5, n.2 cod. pen.). Ha ritenuto preclusa la rivalutazione nel merito delle prove (testimonianze e consulenze) e ha giudicato non decisivi gli argomenti del ricorrente sulla velocità, sulla validità della segnaletica e sul concorso di colpa della controparte. Ha inoltre respinto la doglia relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenendo corretta la valutazione di merito sull'assenza di elementi positivi idonei a concederle. In sintesi: condanna confermata, ricorso rigettato.
Norme richiamate
art. 590‑bis cod. pen. (omicidio/lesioni stradali aggravate)
La Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante della circolazione contromano (comma 5, n.2) come elemento aggravante del reato di lesioni stradali; la qualificazione è stata fondata sulla dinamica ricostruita dai giudici di merito.
art. 141, commi 2 e 11 e art. 143 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
Richiamate in relazione all'obbligo di moderare la velocità in funzione delle condizioni della strada e alla configurabilità di condotta di guida imprudente/incautezza; la Corte territoriale ha valutato la velocità del ricorrente non adeguata rispetto alle condizioni del tratto stradale.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Limita il sindacato della Corte di cassazione alle sole questioni di diritto, escludendo la rinnovazione del giudizio di fatto; la Corte ha richiamato tale limite per dichiarare inammissibili i motivi che chiedevano la revisione delle valutazioni di merito.
art. 41 cod. pen. (nesso di causalità)
La giurisprudenza richiede che la causa sopravvenuta sia autonoma e imprevedibile per interrompere il nesso causale; la Corte ha ritenuto che la condotta del conducente della Fiat 500 non fosse idonea a rompere il nesso causale tra la manovra del ricorrente e l'evento.
art. 133 cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
Per riconoscere le attenuanti generiche è richiesto un apprezzamento motivato su elementi positivi della personalità o del fatto; la Corte ha ritenuto assenti elementi positivi idonei a concederle, confermando la valutazione del merito.
art. 62‑bis cod. pen. (riforma attenuanti)
Richiamata la ratio della riforma (non basta lo stato di incensuratezza) e la necessità di elementi positivi per concedere la diminuente; la Corte ha applicato questo principio per respingere la richiesta di attenuanti generiche.
art. 77, comma 7 del regolamento attuativo del Codice della Strada
Sulla mancata indicazione sul retro del segnale degli estremi dell'ordinanza la Corte ha ritenuto che tale irregolarità non invalida di per sé la segnaletica né esime il conducente dall'osservanza del limite.
artt. 521 e 522 c.p.p. (correlazione tra fatto contestato e fatto giudicato)
La Corte richiede che il cambiamento del fatto sia radicale per violare il principio di correlazione; qui ha ritenuto che non vi fosse mutamento essenziale dell'imputazione e che l'imputato abbia potuto difendersi sul contenuto contestato.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti: i motivi che sollecitano una diversa valutazione delle testimonianze o della consulenza tecnica sono inammissibili salvo che emergano travisamenti manifesti e pacifici.
- Per fondare l'aggravante della circolazione contromano è necessaria una ricostruzione dinamica coerente (punto d'urto, traiettorie, testimonianze) che dimostri l'effettiva invasione dell'opposta corsia.
- La mancanza, sul retro del segnale di limite di velocità, degli estremi dell'ordinanza non invalida automaticamente il segnale né esime dall'osservare il limite; la questione può essere rilevante solo se si dimostra l'illegittimità complessiva della segnaletica.
- Per interrompere il nesso causale occorre una causa sopravvenuta autonoma e imprevedibile; la semplice possibile condotta colposa della controparte non è sufficiente a escludere la responsabilità quando l'evento è logicamente riconducibile alla condotta originaria.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi e motivazione specifica; lo stato di incensuratezza da solo non basta dopo la riforma dell'art. 62‑bis.
- In processi penali stradali, per contestare efficacemente la qualificazione della condotta (velocità, sorpasso, invasione di corsia) è necessario proporre elementi probatori decisivi e specifici, non semplici deduzioni o sospetti.
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