Sentenza n. 14608/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio -OMISSIS-, emanato in data 23 settembre 2025 dall'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per motivi di studio adottato dall'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per motivi di studio, deducendo due motivi. Con il primo ha lamentato la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 4 d.lgs. 286/1998, nonché il difetto, l'insufficienza e l'inadeguatezza della motivazione, sostenendo che il provvedimento non esplicitasse concretamente le ragioni del diniego. Con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 39 d.lgs. 286/1998, degli artt. 44-bis e 46 d.P.R. 394/1999, dell'art. 15 dell'allegato al d.i. 850/2011, della direttiva ministeriale del 1° marzo 2000 e della circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca relativa all'anno accademico 2025-2026, oltre a illogicità e irragionevolezza della motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, falsità del presupposto e manifesta ingiustizia. In particolare, ha sostenuto che le movimentazioni sul conto corrente del padre, indicato come sponsor, dimostrassero la disponibilità dei mezzi economici necessari per il soggiorno in Italia.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha richiamato l'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998, secondo cui il richiedente il visto deve dimostrare lo scopo e le condizioni del soggiorno e la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, salvo i visti per lavoro, per il ritorno nel Paese di provenienza. Per gli studenti stranieri, la disciplina applicabile all'anno accademico 2025-2026 richiede la dimostrazione, anche tramite i genitori, di disponibilità pari almeno a 534,41 euro mensili, ossia 6.947,33 euro annuali per tredici mensilità. Il giudice ha precisato che non è sufficiente l'esistenza di un saldo formalmente adeguato, soprattutto quando costituito a ridosso della domanda: occorre verificare l'effettivo controllo delle fonti di reddito e la loro ragionevole stabilità, con particolare rigore per corsi di durata pluriennale. Nel caso concreto, il conto del padre presentava un saldo iniziale di circa 15 euro e incrementi superiori a otto milioni di birr, pari a circa 42.000 euro, realizzati in due giornate mediante pagamenti privi di causale o con causali generiche. La ricorrente non ha chiarito la natura delle operazioni, limitandosi ad affermare che alcune somme provenivano da altri conti del padre, dalla stessa ricorrente o da clienti. Neppure l'affermazione secondo cui si trattasse di normali movimentazioni di un imprenditore ha spiegato l'elevata volatilità del saldo, né ha dimostrato che le disponibilità fossero sufficienti sia per il mantenimento della studentessa in Italia sia per quello del padre in Etiopia. Il TAR ha quindi ritenuto adeguatamente motivato il diniego e non provati vizi di manifesta irragionevolezza o illogicità nell'esercizio dell'ampia discrezionalità amministrativa in materia di visti. L'istanza cautelare era già stata respinta. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza
Il rilascio del visto presuppone la dimostrazione documentale dello scopo e delle condizioni del soggiorno e di mezzi di sussistenza sufficienti; la verifica riguarda anche l'effettivo controllo e la ragionevole stabilità delle fonti reddituali.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego è stato ritenuto sufficientemente motivato mediante l'indicazione dell'inidoneità della documentazione economica, dei depositi non giustificati e dei dubbi sulla veridicità del conto.
art. 39 d.lgs. 286/1998
È stato richiamato dalla ricorrente quale disposizione relativa all'ingresso e al soggiorno per motivi di studio, ma la decisione si fonda specificamente sull'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998 e sulla verifica della disponibilità economica.
artt. 44-bis e 46 d.P.R. 394/1999
Richiamati dalla ricorrente nel motivo relativo ai requisiti economici per il visto di studio; il TAR non ne ha tratto una distinta regola decisoria.
art. 15 dell'allegato al d.i. 850/2011
Richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo concernente il rilascio dei visti; la decisione valorizza in concreto il requisito della disponibilità di mezzi di sussistenza.
art. 3 l. 241/1990
Il giudice ha escluso il difetto di motivazione, ritenendo esplicitate le ragioni economiche poste a fondamento del diniego.
Massime di principio
- Ai fini del rilascio di un visto d'ingresso per motivi di studio, non è sufficiente dimostrare l'esistenza di un saldo bancario formalmente superiore alla soglia economica richiesta: il richiedente deve fornire elementi idonei a comprovare l'effettiva disponibilità, la provenienza e la ragionevole stabilità delle fonti di reddito.
- Un incremento rilevante del saldo bancario realizzato a ridosso della domanda di visto, mediante versamenti privi di causale o con causali generiche, può essere valutato dall'amministrazione come elemento non idoneo a dimostrare mezzi di sussistenza effettivamente disponibili, se il richiedente non ne chiarisce natura e provenienza.
- Quando il visto è richiesto per la frequenza di un corso di studi pluriennale, la verifica della disponibilità economica può riguardare non solo l'ammontare attuale del saldo, ma anche il controllo effettivo delle fonti reddituali e la loro stabilità nel tempo.
- Il diniego di visto è adeguatamente motivato quando indica le anomalie della documentazione economica, come depositi non giustificati, elevata volatilità del conto e dubbi sulla genuinità o sull'effettiva disponibilità delle somme.
- Nella materia dei visti d'ingresso l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità; il sindacato giurisdizionale richiede la prova di una manifesta irragionevolezza o illogicità della valutazione, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una diversa lettura delle movimentazioni bancarie.
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