Sentenza n. 174/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento del decreto emesso in data 11.05.2021 e notificato il 6.7.2021 dal Ministero dell’Interno ( -OMISSIS-) con cui è stata rigettata la domanda di cittadinanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per insufficienza del requisito reddituale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della domanda di cittadinanza italiana, deducendo violazione di legge, eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che l’Amministrazione avrebbe considerato esclusivamente la situazione reddituale riferita agli anni precedenti, senza valutare la sua capacità reddituale attuale. Il diniego era motivato dall’assenza di prova del conseguimento di redditi pari o superiori alla soglia di euro 8.263,31, individuata quale parametro minimo per l’autosufficienza economica.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso in forma semplificata, ritenendolo manifestamente infondato. Il giudice ha ribadito che la concessione della cittadinanza implica una valutazione ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, nella quale rientra anche la verifica della sufficienza e stabilità del reddito. Il requisito reddituale è funzionale non solo a evitare che il richiedente costituisca un onere per la collettività, ma anche a dimostrare l’effettivo e utile inserimento nella comunità nazionale e la capacità di adempiere ai doveri di solidarietà sociale e contribuzione fiscale. La valutazione deve riguardare sia il reddito maturato al momento della domanda, documentato con le dichiarazioni dell’ultimo triennio, sia il reddito successivo, dovendo il requisito essere mantenuto sino al giuramento. La soglia di euro 8.263,31, parametrata all’importo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, è stata ritenuta un requisito minimo indefettibile e ragionevole. Nel caso concreto, l’Amministrazione aveva considerato il reddito dell’anno 2019, collocato temporalmente in prossimità sia della domanda sia dell’adozione del diniego, sicché la valutazione è stata giudicata logicamente credibile e non affetta da illogicità. La ricorrente potrà eventualmente ripresentare la domanda in presenza di una diversa situazione reddituale. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 74 c.p.a.
nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata
Consente la definizione con sentenza semplificata quando il ricorso è manifestamente infondato.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è richiamato quale atto nel cui ambito l’Amministrazione aveva evidenziato l’insufficienza del reddito.
art. 4, comma 7, d.P.R. 572/1993
Il requisito reddituale deve essere mantenuto fino al momento del giuramento.
art. 1, comma 4, d.P.R. 362/1994
Costituisce la base normativa del decreto ministeriale che prescrive la documentazione reddituale dell’ultimo triennio.
DM 22 novembre 1994
Richiede, ai fini della domanda di cittadinanza, la dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo triennio.
art. 3 d.l. 382/1989, convertito in l. 8/1990
Individua il parametro reddituale collegato all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, assunto dall’Amministrazione quale soglia di autosufficienza economica.
art. 2, comma 15, l. 549/1995
Conferma il parametro reddituale utilizzato per individuare la soglia minima di reddito.
art. 26, comma 3, d.lgs. 286/1998
di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
È richiamato quale ulteriore riferimento normativo della soglia reddituale minima richiesta per l’autosufficienza economica.
artt. 9 e 29 d.lgs. 286/1998
Sono richiamati per evidenziare che anche il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno presuppongono determinati requisiti reddituali.
art. 7 direttiva 2004/38/CE
di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato Membro ospitante durante il periodo di soggiorno
È richiamato come conferma sovranazionale della rilevanza dell’autosufficienza economica per evitare un onere eccessivo sulle finanze pubbliche.
Massime di principio
- Nella valutazione discrezionale della domanda di concessione della cittadinanza italiana rientra l’accertamento della sufficienza, stabilità e continuità del reddito del richiedente, quale indice dell’utile inserimento nella comunità nazionale e della capacità di concorrere ai doveri di solidarietà sociale.
- Il requisito reddituale per la concessione della cittadinanza deve essere valutato non soltanto con riferimento al reddito maturato al momento della domanda, ma anche considerando la situazione successiva, poiché il requisito deve permanere fino al giuramento.
- La soglia reddituale parametrata all’importo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria costituisce un requisito minimo ragionevole e indefettibile per la concessione della cittadinanza; la sua mancata dimostrazione può giustificare autonomamente il diniego, anche in presenza di altri elementi favorevoli di integrazione.
- È ragionevole la valutazione amministrativa che consideri, ai fini della verifica reddituale, un’annualità collocata in prossimità sia della presentazione della domanda sia dell’adozione del provvedimento di diniego, purché la motivazione sia logicamente credibile e coerente con l’istruttoria.
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