Sentenza n. 798/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego notificato il 30 novembre 2025, con il quale la Questura aveva respinto la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per minore età in un permesso ordinario per lavoro. Il diniego era motivato dall'assenza dei requisiti ritenuti necessari, in particolare dal difetto del parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attestante la permanenza triennale in Italia e il compimento di un progetto di integrazione sociale per almeno due anni, nonché dal deferimento del ricorrente all'Autorità giudiziaria per il reato di furto in concorso. Nel corso del giudizio, il TAR, in sede cautelare, aveva rilevato che il parere favorevole del 4 novembre 2025 era pervenuto alla Questura prima della notifica del diniego e doveva essere preso in considerazione, e che il mero deferimento per furto semplice non appariva sufficiente a negare il titolo in assenza di una concreta valutazione di pericolosità sociale.
La decisione
A seguito dell'ordinanza cautelare di remand, la Questura ha revocato il diniego impugnato e ha disposto il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Poiché la pretesa sostanziale del ricorrente è stata integralmente soddisfatta durante il giudizio, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza procedere all'annullamento del diniego. Le spese sono state poste per due terzi a carico delle Amministrazioni resistenti, in applicazione del criterio della soccombenza e in ragione delle criticità evidenziate nell'ordinanza di remand; la restante parte è stata compensata, tenuto conto del tempestivo riesame disposto dalla Questura.
Norme richiamate
art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998
Disciplina il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato al minore straniero che abbia raggiunto la maggiore età; il mero deferimento per furto semplice non è stato ritenuto sufficiente, in assenza di una concreta valutazione di pericolosità sociale.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
È stato richiamato per escludere che una condanna per il reato considerato costituisca automaticamente causa ostativa al rilascio del titolo.
art. 380, comma 2, lett. e), c.p.p.
Richiamato per evidenziare la natura del reato di furto semplice e l'assenza di automatica valenza ostativa della relativa condanna.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale fatta valere sia stata pienamente soddisfatta.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti nella camera di consiglio.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione revoca l'atto impugnato e adotta un nuovo provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente.
- Nel riesame di una domanda di conversione del permesso di soggiorno per minore età, l'Amministrazione deve considerare il parere favorevole del Ministero del Lavoro pervenuto prima della notificazione del diniego, anche se successivo all'adozione formale dell'atto.
- Il mero deferimento dello straniero all'autorità giudiziaria per il reato di furto semplice non è, di per sé, sufficiente a negare il permesso di soggiorno per lavoro ai sensi dell'art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998, in assenza di una concreta valutazione della pericolosità sociale.
- La mera pendenza di un procedimento penale, e neppure una condanna per il reato considerato, determina automaticamente l'ostatività al rilascio del titolo quando la disciplina applicabile non prevede tale effetto automatico; l'Amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e individualizzata.
- In caso di cessazione della materia del contendere conseguente all'adozione, da parte dell'Amministrazione, di un provvedimento satisfattivo durante il giudizio, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, tenendo conto anche della tempestività dell'adempimento.
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