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Sentenza

Sentenza del 28/09/2016 n. 19116 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato una cartella di pagamento relativa a IVA e IRPEG per l'anno d'imposta 2001, sostenendo di avere presentato tardivamente la dichiarazione, nella quale risultavano crediti IVA e IRPEG, e di avere successivamente regolarizzato la propria posizione mediante la definizione automatica prevista dalla legge sul condono. In cassazione ha dedotto che l'Amministrazione non avrebbe potuto disconoscere il credito IVA tramite controllo automatizzato, ma avrebbe dovuto emettere un avviso di rettifica; ha inoltre sostenuto che il condono rendesse definitiva la liquidazione delle imposte e che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale fosse illogica e carente quanto all'esistenza dei crediti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto nuovo e privo di autosufficienza, perché non risultava che la questione fosse stata tempestivamente proposta nei precedenti gradi di giudizio. Il secondo motivo non era decisivo, poiché contestava solo una delle due autonome ragioni poste dalla CTR a fondamento della decisione: oltre all'irrilevanza del condono in caso di controllo automatizzato, la CTR aveva escluso che l'importo del credito IVA vantato corrispondesse a quello dichiarato. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e non adeguatamente circostanziato, non avendo la società indicato i fatti decisivi sui quali la motivazione sarebbe stata omessa o contraddittoria. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni e consente la liquidazione delle imposte e l'iscrizione a ruolo delle somme non versate risultanti dai controlli, nei limiti previsti dalla norma.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    Prevede l'avviso di rettifica IVA. La società sosteneva che tale atto fosse necessario prima di disconoscere il credito, ma la relativa questione è stata dichiarata inammissibile perché nuova e non adeguatamente documentata.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6

    È stato invocato dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità delle modalità di recupero del credito IVA; la Corte non ha esaminato nel merito la censura per ragioni di inammissibilità.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9

    Disciplina la definizione automatica delle posizioni fiscali. Nel caso concreto la censura relativa agli effetti del condono non è stata esaminata nel merito, sia perché non colpiva tutte le autonome ragioni della sentenza impugnata, sia perché riproponeva una questione processualmente nuova.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Prevede i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione o falsa applicazione di legge e ai vizi della motivazione. Le doglianze della società sono state ritenute inammissibili per novità, genericità, difetto di autosufficienza e mancata decisività.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni non dedotte nei precedenti gradi di giudizio; il ricorrente deve dimostrare chiaramente quando e come la questione sia stata proposta.
  • Quando una sentenza si fonda su più ragioni autonome, il ricorso deve contestarle tutte: se anche una sola rimane valida e non censurata, il motivo può essere dichiarato non decisivo o inammissibile.
  • Le contestazioni sui crediti fiscali devono indicare con precisione l'importo, la dichiarazione cui si riferiscono, l'anno d'imposta e la documentazione prodotta; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • Il controllo automatizzato può condurre all'iscrizione a ruolo delle somme risultanti dalla dichiarazione e non versate, ma la legittimità concreta dell'operazione dipende dai limiti del controllo e dalla natura della contestazione.
  • Gli effetti di un condono o di una definizione agevolata devono essere valutati in relazione alla specifica norma applicabile, al contenuto della dichiarazione e al tipo di controllo effettuato; non è sufficiente invocare genericamente il condono.
  • Nel giudizio di cassazione la Corte non riesamina normalmente il merito dei fatti, ma verifica la corretta applicazione della legge e la sufficienza delle censure formulate secondo rigorosi requisiti di specificità e autosufficienza.

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