Sentenza n. 216/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'accertamento del silenzio-inadempimento dell’Amministrazione sulla propria istanza del 10 agosto 2019, intesa all’iscrizione al corso di laurea in fisioterapia in anni successivi al I, mediante il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti nei corsi di laurea in scienze delle attività motorie e sportive, in scienze e tecniche delle attività motorie; per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determina n.59232 del 2 ottobre 2020, di rigetto della suddetta domanda, impugnata con motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'iscrizione ad anni successivi al primo al corso di laurea in fisioterapia, mediante riconoscimento di crediti formativi, motivato dalla mancanza di posti
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'accertamento del silenzio-inadempimento dell'Università sull'istanza del 10 agosto 2019, volta all'iscrizione ad anni successivi al primo del corso di laurea in fisioterapia mediante riconoscimento dei crediti formativi conseguiti in corsi di laurea in scienze delle attività motorie e sportive e in scienze e tecniche delle attività motorie. Nel ricorso originario deduceva la violazione degli artt. 2, 8 e 10-bis della l. n. 241/1990, degli artt. 2, 3, 4, 33, 34 e 97 Cost., degli artt. 1, 3 e 4 della l. n. 264/1999, degli artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445/2000, del regolamento didattico del corso di laurea e l'eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche. Dopo la sentenza n. 240/2020, l'Università adottava la determina n. 59232 del 2 ottobre 2020, rigettando la domanda per mancanza di posti. Con motivi aggiunti il ricorrente impugnava il diniego deducendo la violazione del regolamento didattico, degli artt. 2, 3, 4, 33, 34, 97 e 117 Cost., degli artt. 1, 3 e 4 della l. n. 264/1999 e degli artt. 3, 49, 53, 57 e 101 TFUE, nonché l'eccesso di potere. Nel corso del giudizio dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse, essendosi nel frattempo laureato in fisioterapia presso altra Università.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il ricorrente aveva conseguito nel frattempo la laurea in fisioterapia presso l'Università degli Studi di Messina e non aveva quindi più interesse alla decisione sull'impugnazione del diniego di iscrizione. Il Collegio non ha esaminato nel merito le censure rivolte contro la determina universitaria. Ha disposto il nulla sulle spese, poiché l'Amministrazione non si era costituita in giudizio.
Norme richiamate
artt. 2, 8 e 10-bis l. 241/1990
Norme indicate dal ricorrente a fondamento delle censure relative al procedimento e al silenzio dell'Amministrazione; non esaminate nel merito nella decisione sui motivi aggiunti.
artt. 1, 3 e 4 l. 264/1999
Norme indicate dal ricorrente in relazione all'accesso al corso di laurea e alla programmazione degli accessi; non esaminate nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.
artt. 71 e 72 d.P.R. 445/2000
Norme richiamate nel ricorso originario; non oggetto di esame nella decisione riportata.
artt. 2, 3, 4, 33, 34, 97 e 117 Cost.
Parametri costituzionali invocati dal ricorrente; le relative censure non sono state esaminate nel merito.
artt. 3, 49, 53, 57 e 101 TFUE
Norme europee richiamate nei motivi aggiunti; non esaminate per la sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La sopravvenuta laurea del ricorrente nel corso di un giudizio volto a ottenere l'iscrizione a un corso di laurea determina la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione del diniego di iscrizione, rendendo improcedibili i motivi aggiunti.
- Quando il ricorrente dichiara e documenta la perdita dell'interesse concreto e attuale alla decisione, il giudice deve dichiarare improcedibile la domanda senza esaminare nel merito le censure rivolte contro l'atto impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 924/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 925/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 926/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 927/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 928/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 164/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →