Ordinanza n. 5635/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, n. 125 del 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha accolto l’istanza congiunta di rinvio, ritenendo sussistenti, in ragione della peculiarità della vicenda amministrativa, ragioni di eccezionalità idonee a giustificare il rinvio ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. La causa è stata rinviata a un’udienza pubblica da fissarsi previa istanza della parte più diligente. Non è stata decisa l’impugnazione nel merito e non risultano statuizioni sulle spese.
Atto impugnato: sentenza del TAR Piemonte, Sez. II, n. 125 del 2025
Esito
La controversia
L’ente di gestione delle aree protette ha proposto appello contro la sentenza del TAR Piemonte n. 125 del 2025. Nel corso del giudizio d’appello, le parti hanno presentato un’istanza congiunta di rinvio dell’udienza di discussione, dichiarando di avere raggiunto un accordo transattivo e di essere in attesa della sua formalizzazione mediante atto notarile. Il testo non indica i motivi di illegittimità dedotti contro la sentenza appellata né il contenuto della controversia amministrativa sottostante.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
le ragioni di eccezionalità che ... giustificano il rinvio richiesto dalle parti
La disposizione consente il rinvio dell’udienza quando ricorrono ragioni eccezionali; nel caso concreto il Consiglio di Stato le ha ravvisate nella peculiarità della vicenda amministrativa e nell’accordo transattivo raggiunto dalle parti, ancora da formalizzare.
Massime di principio
- Il rinvio dell’udienza di discussione può essere disposto, anche su istanza congiunta delle parti, quando il giudice ravvisi ragioni eccezionali ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
- La prospettiva di una definizione transattiva della controversia, purché adeguatamente rappresentata dalle parti e collegata alla peculiarità della vicenda amministrativa, può integrare una ragione eccezionale idonea a giustificare il rinvio dell’udienza.
- Il rinvio dell’udienza non definisce la controversia nel merito, che resta pendente e deve essere nuovamente fissata secondo le modalità indicate dal giudice.
Come è indicizzato
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