Cassazione Penale, Ordinanza n. 08465/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, rilevando che la Corte territoriale aveva motivato in modo puntuale e immune da vizi sia sulla responsabilità per furto sia sulla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 625, n. 2, c.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. I motivi dedotti erano due: con il primo si denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale; con il secondo si censuravano violazione di legge e vizio di motivazione sul riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché meramente reiterativi delle doglianze già svolte in appello e già puntualmente disattese dal giudice di merito, senza una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Disposizione incriminatrice del furto, quale reato oggetto della condanna confermata in appello.
art. 625, n. 2, c.p.
Aggravante del furto contestata e ritenuta sussistente dalla Corte territoriale; il ricorso sul punto è stato reputato inammissibile perché privo di specificità.
artt. 624, 625 n. 2 c.p.
Norme poste a base della sentenza di condanna confermata e oggetto delle doglianze di legittimità.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre pedissequamente le censure già formulate in appello e già disattese, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La funzione del motivo di ricorso per cassazione è quella di introdurre una critica argomentata alla decisione impugnata; in mancanza di tale confronto critico, il motivo è solo apparente e difetta di specificità.
- Quando la sentenza di merito reca una motivazione puntuale e logicamente coerente sia sulla responsabilità sia sulla ricorrenza dell'aggravante, la censura che non ne evidenzi specifici errori non può essere accolta.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.
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