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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 18126/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti, coristi assunti a termine dal 2005, hanno chiesto la declaratoria di nullità dei contratti a termine (settembre-dicembre 2012) per vizi formali e sostanziali: assunzioni per coprire carenze di organico stabili (non esigenze temporanee), svolgimento di mansioni non previste, sottoscrizione del contratto dopo l'effettivo inizio della prestazione e superamento del limite di contingentamento previsto dal CCNL (15% dell'organico funzionale). In appello i giudici avevano ritenuto rilevante la deroga normativa alle regole generali sui contratti a termine per le fondazioni lirico-sinfoniche e avevano escluso la nullità; in cassazione i ricorrenti hanno dedotto violazioni di norme nazionali e comunitarie nonché errori di motivo e di ripartizione dell'onere della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso della Fondazione per difetto del necessario ius postulandi (assenza della delibera che autorizzi il conferimento dell'incarico ad avvocati del libero foro, ai sensi dell'art. 43 r.d. n.1611/1933 integrato dal d.l. n.345/2000). Quanto al merito del ricorso dei lavoratori, la Corte ha accolto i primi due motivi: ha rilevato che i ricorrenti avevano effettivamente dedotto nel ricorso introduttivo il superamento del limite di contingentamento (15%) e che, per tale deduzione, gravava sull'imprenditore l'onere probatorio di dimostrare il rispetto del limite. Di conseguenza la sentenza della Corte d'appello è stata cassata in relazione a tali profili e la causa rinviata alla Corte d'appello di Venezia per nuovo esame. Sono stati invece rigettati gli altri motivi: la Corte ha confermato l'applicabilità, alle fondazioni lirico-sinfoniche, delle deroghe (quali l'irrilevanza del limite dei 36 mesi) previste dalla normativa speciale, e ha ritenuto insussistenti le ulteriori censure in relazione alla natura temporanea delle esigenze produttive, sulla base degli accertamenti di merito non sindacabili in cassazione.

Norme richiamate

  • legge 20 maggio 1960 n. 230 (art. 3)

    Principio secondo cui incombe al datore di lavoro dimostrare l'obiettiva esistenza delle condizioni che giustificano l'apposizione del termine; principio esteso al caso in esame come regola sovraordinata sulla prova

  • decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368

    Normativa generale sui contratti a termine; la Corte ricorda l'applicabilità di talune disposizioni alle fondazioni liriche ma anche le esclusioni previste dal combinato normativo e interpretativo

  • decreto-legge 2010/2010 n. 64, convertito con l. n. 100/2010 (art. 3, comma 6)

    non si applicano, in ogni caso, alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni dell'articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368

    La disposizione è stata interpretata come deroga che rende per le fondazioni lirico-sinfoniche non più 'normale' l'assunzione a tempo indeterminato e rende meno stringenti le condizioni di uso dei contratti a termine (irrilevanza del parametro dei 36 mesi e maggiore libertà nell'utilizzo dei rapporti a termine)

  • contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) fondazioni liriche (art. 3)

    Il numero massimo di lavoratori che può essere in servizio contemporaneamente con contratto a termine è pari al 15% dell’organico funzionale fino a concorrenza dell’organico stesso

    Il CCNL fissa un limite percentuale (15%) di contingentamento; la Corte ha ritenuto che l'allegazione di superamento fatta dai lavoratori basti a far gravare sul datore di lavoro l'onere di provare il rispetto della percentuale

  • r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 (art. 43)

    Disciplina il patrocinio autorizzato dell'Avvocatura dello Stato: per le fondazioni trasformate in private il legislatore ha autorizzato l'Avvocatura a rappresentarle; la scelta di avvalersi di un avvocato del libero foro richiede apposita e motivata delibera, pena l'inesistenza del ius postulandi

  • decreto-legge 24 novembre 2000 n. 345, conv. in l. 26 gennaio 2001 n. 6 (art. 1, comma 3)

    Ha trasformato gli enti lirici in fondazioni e previsto che le stesse possano avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato; la Corte interpreta tale norma come disposizione che integra l'art. 43 del r.d. 1611/1933

  • direttiva 1999/70/CE

    Richiamata nei motivi dei ricorrenti come parametro interpretativo sulla tutela dei lavoratori a termine, ma la Corte l'ha ritenuta non decisiva rispetto alle deroghe applicabili alle fondazioni lirico-sinfoniche nella fattispecie

  • legge 23 febbraio 1987 n. 56 (art. 23)

    Richiamata in combinato con altre norme dal ricorso; la Corte ha valutato le doglianze tenendo conto del quadro normativo speciale applicabile alle fondazioni

Massime di principio

  • Quando il lavoratore deduce il superamento del limite di contingentamento (es. 15% previsto dal CCNL), scatta l'onere della prova a carico del datore di lavoro di dimostrare il rispetto del limite: al lavoratore è sufficiente l'allegazione per invertire l'onere probatorio
  • Per le fondazioni lirico-sinfoniche la disciplina speciale (d.l. n.64/2010, conv. l. n.100/2010) ha alleggerito l'applicazione di alcune regole ordinarie sui contratti a termine (tra cui il regime dei 36 mesi), rendendo meno stringenti le limitazioni temporali previste dal d.lgs. n.368/2001
  • La scelta da parte di una fondazione trasformata di non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato e di incaricare un avvocato del libero foro richiede l'adozione di una delibera motivata: l'assenza di tale delibera può rendere inammissibile (o inefficace) l'atto processuale per difetto del ius postulandi
  • Le questioni di diritto processuale relative ai requisiti di rappresentanza e di validità della procura (es. delibera richiesta dall'art. 43 r.d. 1611/1933) sono rilevabili d'ufficio e devono essere provate dalla parte che le allega; la loro mancata prova può determinare l'inammissibilità del controricorso o del ricorso
  • Gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito (sulla temporaneità delle esigenze produttive, sulla natura delle mansioni svolte ecc.) sono vincolanti in cassazione, salvo vizio di diritto; la Cassazione interviene soprattutto su questioni normative, di onere probatorio e di corretta interpretazione delle leggi
  • Quando si impugna un contratto a termine è strategico per il lavoratore allegare anche gli elementi di contesto (es. presunto superamento della quota di contingentamento) per costituire presunzione sufficiente a porre l'onere probatorio sull'employer

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