Cassazione Civile, Sentenza n. 18140/2022 del 06/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna tre decisioni: 1) rifiuto della monetizzazione delle ferie non godute (258 giorni) alla cessazione del rapporto, nonostante una «endemica» carenza di organico e l'impegno del dirigente a garantire la continuità terapeutica; denuncia violazione degli artt. del C.C.N.L. dirigenti sanità e omesso esame di fatto decisivo; 2) esclusione del diritto alla remunerazione per turni di pronta disponibilità svolti in rianimazione (anche per servizio camera iperbarica), in contrasto con art.17 CCNL che ammette prestazioni integrative svolte dai dirigenti di struttura complessa; 3) pretesa di compenso per guardie attive notturne e per la gestione dell'elisuperficie, fondata su violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi e rigettato il terzo. In particolare: (i) il primo motivo è fondato: la Corte ha richiamato la giurisprudenza nazionale e comunitaria (Corte di Giustizia, Max‑Planck; Cass. 13613/2020; Corte Costituzionale 95/2016) secondo cui il dirigente che non ha fruito delle ferie ha diritto all'indennità sostitutiva salvo che il datore dimostri di averlo messo effettivamente nelle condizioni di fruire delle ferie (adeguata informazione e, se necessario, invito formale); la Corte territoriale dovrà riesaminare la pretesa alla luce di questi principi. (ii) il secondo motivo è fondato: la pronta disponibilità di natura "integrativa" in rianimazione può ricomprendere i dirigenti di struttura complessa e, se provata la prestazione, va valutata la remunerabilità secondo CCNL; la Corte territoriale dovrà riconsiderare. (iii) il terzo motivo è invece infondato: le prestazioni contestate (alcune guardie attive effettivamente svolte dal dirigente e la gestione dell'elisuperficie) rientrano nell'ambito dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale ai sensi dell'art.24 d.lgs. 165/2001, per cui non sussiste ulteriore diritto automatico a compensi extra a titolo contrattuale. La causa è rinviata alla Corte d'Appello di Palermo per nuovo esame sui profili rinnovati.
Norme richiamate
C.C.N.L. dirigenti sanità (5.12.1996 e 2002/2005)
art.21, co.13; art.15, co.1 e 2; artt.16 e 17 (co.3 e 4)
Le disposizioni contrattuali che attribuiscono al dirigente la possibilità di autoorganizzare le ferie e disciplinano guardie/pronta disponibilità non impediscono di per sé la monetizzazione delle ferie non godute: occorre verificare se il datore abbia posto il dirigente in condizione di fruirne (informazione/invito). L'art.17 consente che la pronta disponibilità integrativa sia svolta anche dai dirigenti di struttura complessa
Direttiva 2003/88/CE
L'art.7 tutela il diritto alle ferie retribuite; la normativa nazionale non può determinare la perdita automatica del diritto alle ferie senza che sia verificato che il datore abbia informato e messo in condizione il lavoratore di fruirne
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Conferma il valore costituzionale-europeo del diritto alle ferie e rafforza l'obbligo di effettività di tale diritto
Giurisprudenza Corte di Giustizia (Max‑Planck, 6.11.2018)
Stabilisce che la perdita delle ferie non può derivare da una disciplina nazionale che abbia effetto automatico senza verifica della posizione del datore di lavoro; indica i tre cardini: informazione e, se necessario, invito formale; evitare che l'onere ricada solo sul lavoratore; onere della prova a carico del datore
Corte Costituzionale
sent. 6 maggio 2016, n.95
Ha affermato che la perdita del diritto alla monetizzazione non può operare quando il mancato godimento sia non imputabile al lavoratore, ivi compresa l'incapacità organizzativa del datore
D.lgs. 165/2001
Principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale nel pubblico impiego: molte prestazioni rientrano nella retribuzione complessiva e non danno diritto automatico a compensi aggiuntivi, salvo disciplina contrattuale diversa
Codice Civile
Richiamati dal ricorrente per profili di indennità e arricchimento, sono stati ritenuti non applicabili nel caso concreto rispetto a guardie attive e gestione elisuperficie, perché tali prestazioni rientrano nell'onnicomprensività
Massime di principio
- Il datore di lavoro deve informare e, se necessario, invitare formalmente il lavoratore a fruire delle ferie: solo così può far valere la perdita del diritto alla monetizzazione.
- L'onere della prova circa l'effettiva messa in condizione del lavoratore di godere delle ferie grava sul datore; in caso di dubbi prevale la tutela del lavoratore.
- La posizione di dirigente/dirigente di struttura complessa non esclude automaticamente le tutele europee sulle ferie: l'autonomia organizzativa del dirigente non fa venir meno il diritto all'indennità sostitutiva se il datore non ha adempiuto ai propri obblighi.
- La pronta disponibilità "integrativa" in unità complesse (es. rianimazione) può ricomprendere i dirigenti di struttura complessa e, se svolta e non regolata dall'onnicomprensività, può essere meritevole di compenso secondo CCNL.
- Il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale limita la possibilità di ottenere compensi aggiuntivi per attività inerenti la funzione (es. gestione elisuperficie, guardie attive incluse nell'orario), salvo esistenza di norme contrattuali che prevedano diversamente.
- In presenza di accumulo significativo di ferie non godute e di carenza organica imputabile al datore, è probabile il riconoscimento dell'indennità sostitutiva; ogni caso va valutato con riferimento alle prove concrete di informazione/invito e all'organizzazione del servizio.
- In caso di contenzioso, il giudice deve riesaminare le prove alla luce del principio comunitario di effettività del diritto alle ferie e della ripartizione dell'onere probatorio.
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