Cassazione Civile, Sentenza n. 18346/2022 del 07/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La Fondazione impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Roma che, riformando il primo grado, aveva accolto la domanda di Di Fortunato dichiarando illegittimi i rapporti a termine intercorsi con il Teatro per il superamento del limite dei 36 mesi sin dal primo contratto del 23/03/2004. La Corte d'Appello aveva ritenuto non applicabile alla lavoratrice amministrativa il regime speciale sui rinnovi previsto per il personale artistico e tecnico (d.lgs. 368/2001). La Fondazione proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, censurando interpretazioni e applicazioni di norme civilistiche, del lavoro e di contratti collettivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto del necessario ius postulandi: la Fondazione non ha prodotto né indicato l'apposita e motivata delibera degli organi di vigilanza che, ai sensi dell'art. 43 del R.D. 30/10/1933 n.1611 integrato dalla disciplina introdotta dal d.l. 24/11/2000 n.345 (conv. L.6/2001), è requisito indispensabile per conferire mandato difensivo ad un avvocato del libero foro in luogo dell'Avvocatura dello Stato. La mancanza di tale delibera rende nulla la procura speciale e il ricorso è quindi inammissibile; la Fondazione è condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.l. 24 novembre 2000 n. 345 (conv. L. 26 gennaio 2001 n. 6), art. 1, comma 3
La fondazione è dotata di uno statuto che ne specifica le finalità … Essa può continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
La trasformazione degli enti lirici in fondazioni privatistiche non esclude l'applicabilità dell'autorizzazione al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato; pertanto la facoltà di avvalersi dell'Avvocatura costituisce disposizione di legge integrativa dell'art. 43 R.D. 1611/1933.
R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, art. 43
conferisce all’Avvocatura dello Stato il potere di assumere la rappresentanza e la difesa «di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato», a condizione che sia a ciò autorizzata «da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto» ... e che, in casi speciali, l'ente non intenda avvalersi dello stesso sia necessaria l'adozione di «apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza».
L'art. 43 instaura un regime di patrocinio autorizzato: le amministrazioni/enti autorizzati possono avvalersi dell'Avvocatura dello Stato e solo in casi speciali, con motivata delibera e procedimento formale, possono affidare la difesa a un avvocato del libero foro. La delibera è requisito indispensabile per la validità del mandato a libero professionista.
d.lgs. 368/2001 (norme sul lavoro a termine)
Norme citate dalla Fondazione e dalla Corte d'appello in relazione ai limiti dei rinnovi e alla distinzione tra personale artistico/tecnico e altro personale; la Corte suprema non è entrata nel merito per difetto processuale, ma la questione sostanziale riguardava l'applicazione del limite dei 36 mesi.
d.l. 6 maggio 2010 n. 64 conv. L. 3 agosto 2010 n. 100 (art. 3, commi richiamati)
Norme richiamate nel ricorso in relazione a materia di rinnovi e disposizioni transitorie; la Cassazione non ha esaminato il merito per inammissibilità processuale.
art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione indicati: n.3, n.4, n.5)
Richiamato per inquadrare le censure di violazione di norme e motivazione della sentenza impugnata; questioni sostanziali sollevate con i motivi di ricorso.
art. 369 cod. proc. civ. / art. 43 R.D. n.1611 interpretazione giurisprudenziale (Sezioni Unite citate)
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., sent. n.24876/2017 e n.3008/2019) interpreta l'art. 43 come imponendo la delibera come requisito essenziale per la validità della procura a libero professionista; la mancanza è rilevabile d'ufficio e determina nullità insuscettibile di sanatoria nel giudizio di cassazione.
CCNL per il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche (art. 1, co.2 citato nel ricorso)
Richiamato nel quarto motivo di ricorso in tema di disciplina contrattuale specifica; non è stato esaminato nel merito dalla Corte di cassazione per inammissibilità procedurale.
Massime di principio
- Se un ente trasformato in fondazione è autorizzato per legge ad avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, per conferire a un avvocato del libero foro la rappresentanza è indispensabile un'apposita e motivata delibera degli organi dell'ente da sottoporre agli organi di vigilanza; senza quella delibera la procura speciale è nulla.
- L'onere di allegazione e prova della delibera spetta alla parte che intende sottrarsi al patrocinio dell'Avvocatura: la mancata produzione può essere rilevata d'ufficio e rende inammissibile il ricorso anche in Cassazione.
- La questione è di natura processuale e di ammissibilità: può essere sollevata in qualsiasi stato e grado del processo e non è normalmente sanabile con il comportamento acquiescente della controparte.
- In contenziosi di lavoro l'assenza di valutazione del merito per ragioni processuali non impedisce che, in futuro o in altro giudizio, venga nuovamente dedotta la questione sostanziale (es. superamento dei 36 mesi): tuttavia chi impugna deve prima assicurarsi della regolarità rappresentativa dell'ente.
- Prassi consigliata: prima di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza che favorevole all'ente, verificare e documentare la regolarità del conferimento del mandato (delibera, autorizzazioni, inserimento della delibera nella procura) o ricorrere tramite Avvocatura dello Stato se previsto.
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