Sentenza n. 313/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento della Questura di Isernia Cat. A12/2026/Imm. n. 22, di inammissibilità e contestuale rifiuto dell’istanza riguardante il rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente, emesso il 02.03.2026 notificato il 13.04.2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di Isernia di inammissibilità e rifiuto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto, con un’unica censura, la violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e il difetto di istruttoria. Ha sostenuto che il preavviso di rigetto del 27 agosto 2025 riguardava esclusivamente la mancata produzione del nulla osta alla conversione, del certificato di residenza e della ricevuta del versamento della tassa, mentre il provvedimento finale aveva fondato il diniego anche su motivi nuovi, relativi agli accertamenti nelle banche dati INPS e dell’Agenzia delle Entrate, dai quali non risultavano contributi versati né redditi da lavoro percepiti e dai quali il contratto di lavoro allegato appariva strumentale al rilascio del titolo. Secondo il ricorrente, tale mutamento radicale dei presupposti del diniego avrebbe leso il contraddittorio procedimentale, impedendogli di fornire chiarimenti e documentazione. Le amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso; in via preliminare hanno chiesto l’estromissione della Prefettura di Isernia, ritenuta estranea all’adozione dell’atto impugnato.
La decisione
Il Collegio ha preliminarmente estromesso la Prefettura di Isernia per carenza di legittimazione passiva, non essendo stati impugnati atti o comportamenti ad essa ascrivibili nel giudizio avente a oggetto il provvedimento questorile. Nel merito ha respinto il ricorso. Ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998, il nulla osta prefettizio alla conversione del permesso costituisce presupposto indefettibile per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Tale mancanza era già stata indicata nel preavviso di rigetto e, successivamente, lo Sportello Unico per l’Immigrazione aveva adottato un decreto di rigetto della richiesta di nulla osta. Di conseguenza, il diniego della Questura costituiva esito doveroso e vincolato del procedimento, sicché la dedotta violazione dell’art. 10-bis non poteva determinare l’annullamento dell’atto, in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Il Collegio ha inoltre ritenuto non carente la motivazione del provvedimento, che richiamava anche il sopravvenuto rigetto della richiesta di nulla osta. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
Il nulla osta prefettizio alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato costituisce presupposto indefettibile per il rilascio del titolo da parte della Questura.
art. 10-bis l. 241/1990
La garanzia del preavviso di rigetto è stata valutata in relazione alla deduzione del ricorrente secondo cui il provvedimento finale avrebbe introdotto motivi nuovi; nel caso concreto, tuttavia, la violazione non ha comportato l’annullabilità dell’atto perché il diniego era vincolato.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La dedotta violazione dell’art. 10-bis non determina l’annullamento quando il contenuto dispositivo del provvedimento, essendo vincolato dal mancato nulla osta prefettizio, non avrebbe potuto essere diverso.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio cautelare.
Massime di principio
- Il nulla osta prefettizio alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato costituisce presupposto indefettibile per il rilascio del corrispondente permesso da parte della Questura.
- Quando, dopo il preavviso di rigetto, interviene il rigetto della richiesta di nulla osta necessario per il rilascio del titolo, il successivo diniego della Questura costituisce esito doveroso e vincolato del procedimento.
- La violazione delle garanzie partecipative previste dall’art. 10-bis l. 241/1990 non comporta l’annullamento del provvedimento se, per effetto dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, l’amministrazione dimostra o risulta comunque che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
- Nel giudizio contro un provvedimento questorile, la Prefettura priva di atti o comportamenti direttamente contestati è carente di legittimazione passiva e deve essere estromessa dal processo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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