Cassazione Penale, Sentenza n. 7763/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato su tre motivi: 1) violazione del diritto di difesa per mancata e tempestiva comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale, con pretesa impossibilità di replica entro il termine assegnato; 2) vizio processuale per mancata pronuncia di proscioglimento rispetto al reato di furto, sostenendo che il reato sarebbe procedibile a querela e non d'ufficio; 3) vizio di diritto e motivazionale per mancato riconoscimento della causa di non punibilità speciale di cui all'art. 131-bis cod. pen.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. 1) Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che, nel giudizio cartolare d'appello celebrato secondo la disciplina emergenziale (art. 23-bis D.L. 28/10/2020 n.137 conv. L. 18/12/2020 n.176), il deposito telematico tardivo delle conclusioni del Procuratore Generale non determina di per sè nullità o lesione del diritto di difesa: occorre dimostrare un concreto pregiudizio alle ragioni della difesa, cosa non indicata dal ricorrente e non riscontrabile nel contenuto delle conclusioni; 2) Sul secondo motivo la Corte ha confermato la qualificazione dei fatti come procedibili d'ufficio ai sensi dell'art. 624, comma 3, cod. pen., in quanto i beni sottratti (motoseghe, attrezzi, taniche, ecc.) erano destinati a pubblico servizio/alla Riserva naturale dipendente dal Comando Forestale dei Carabinieri, come risultava dalla denuncia; 3) Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto corretta e ben motivata la valutazione di meritevolezza negativa ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.: la condotta era particolarmente offensiva (beni al servizio della comunità), il prevenuto ha plurimi precedenti e aveva già beneficiato in passato della medesima causa di non punibilità, circostanza che preclude il nuovo riconoscimento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 23-bis D.L. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 18/12/2020 n.176)
Nel giudizio cartolare d'appello in regime emergenziale il deposito telematico tardivo delle conclusioni del Procuratore Generale non determina automaticamente nullità: è necessario provare un concreto pregiudizio alle difese.
art. 624, comma 3, cod. pen.
Il furto commesso su beni destinati a pubblico servizio è procedibile d'ufficio; la destinazione dei beni al servizio pubblico (documentabile tramite denuncia/verbali) giustifica la procedibilità d'ufficio.
D.Lgs. 10/10/2022 n.150, art.2
Rilevata quale modifica rilevante alla disciplina del reato contemplato dall'art. 624 c.3, confermando/lavorando sulla procedibilità per i beni destinati a pubblico servizio.
art. 131-bis cod. pen.
La speciale causa di non punibilità richiede valutazione della meritevolezza del reo; può essere esclusa per l'elevata offensività della condotta, per i profili soggettivi (pregiudicati) e se il beneficiario abbia già in passato fruito della medesima causa.
Massime di principio
- La comunicazione tardiva, anche telematica, delle conclusioni del Pubblico Ministero in appello non comporta automaticamente nullità: la difesa deve indicare e dimostrare il concreto pregiudizio subito (es. complessità delle tesi avversarie che richiedono approfondimenti), altrimenti il motivo è infondato.
- Per accertare la procedibilità d'ufficio di un furto ai sensi dell'art. 624 c.3 cod. pen. rileva la destinazione dei beni al pubblico servizio; il difensore deve confrontarsi con le dichiarazioni/denunce che attestano la titolarità o destinazione pubblica degli oggetti sottratti.
- La causa speciale di non punibilità di cui all'art. 131-bis va valutata caso per caso: influiscono l'offensività dell'azione, il valore sociale del bene colpito, i precedenti del reo e se egli ha già beneficiato in passato della stessa causa; più precedenti o precedenti benefici rendono difficile un nuovo riconoscimento.
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe (i) documentare tempestivamente quale concreto pregiudizio derivi da depositi tardivi e chiedere, se necessario, un termine per replica; (ii) acquisire e contestare, se possibile, la prova della destinazione pubblica dei beni contestati; (iii) presentare elementi obiettivi di meritevolezza (es. effettiva riparazione del danno, comportamento post-offensivo, assenza di recidive rilevanti) quando si invoca l'art. 131-bis.
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