Cassazione Civile, Sentenza n. 5797/2020 del 03/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava la tassazione delle somme corrisposte da ENEL, alla cessazione del rapporto di lavoro di un dirigente, a titolo di pensione integrativa aziendale. Sulle somme era stata applicata dal sostituto d’imposta una ritenuta con aliquota del 31,39%; il contribuente sosteneva che fosse dovuta l’aliquota del 12,50% e aveva chiesto il rimborso, ottenendo nel giudizio di rinvio la condanna dell’Amministrazione a restituire Euro 13.816,06. Dopo una precedente cassazione con rinvio, la CTR del Veneto, con sentenza n. 1118/26/2015 depositata il 29 giugno 2015, aveva riconosciuto la tassazione agevolata assumendo come sufficiente il rendimento indicato in un certificato ENEL del 9 dicembre 2005. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo, in sostanza, la mancata conformazione al principio di diritto enunciato nel precedente giudizio di cassazione: l’aliquota del 12,50% poteva applicarsi soltanto alla parte della liquidazione corrispondente al rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato. Secondo l’Agenzia, la CTR non aveva accertato tale provenienza e il certificato ENEL attestava l’entità del rendimento, ma non che derivasse da investimenti sul mercato. I resistenti avevano eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e specificità e per erronea indicazione del vizio denunciato.
La decisione
La Corte ha respinto entrambe le eccezioni preliminari di inammissibilità: il ricorso riportava elementi sufficienti per comprendere le precedenti fasi e le censure; inoltre, l’erronea intestazione del motivo non comporta inammissibilità quando dal suo contenuto sia individuabile il vizio denunciato. Nel merito, ha accolto il ricorso dell’Agenzia, rilevando che la CTR aveva disatteso il principio vincolante stabilito dalla precedente ordinanza di cassazione: l’aliquota del 12,50% riguarda esclusivamente il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato, non il rendimento in senso generico. Il certificato ENEL prodotto non provava che le somme fossero frutto di investimenti sul mercato, poiché indicava il rendimento senza documentarne la provenienza. La Corte ha quindi ravvisato la violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c., ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo dei contribuenti. Spese compensate per il progressivo consolidarsi della giurisprudenza di legittimità.
Norme richiamate
art. 384, comma 2, c.p.c.
E’ quindi da ritenere fondata la doglianza della violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, per mancata attuazione dei principio di diritto affermato nell’ordinanza di cassazione innanzi richiamata.
Il giudice di rinvio deve conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; la decisione che lo disattende è cassabile per violazione dell’obbligo previsto dall’art. 384, comma 2, c.p.c.
art. 360, comma 1, c.p.c.
Per contro, è giurisprudenza costante di questa Corte che: “l’erronea intitolazione dei motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nè determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione dei motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26310 del 07/11/2017).
L’erronea indicazione della categoria di vizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, c.p.c. non rende inammissibile il ricorso quando dalla formulazione del motivo risulti chiaramente quale vizio si intenda denunciare.
Massime di principio
- Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e deve applicarlo considerando il complessivo iter argomentativo della decisione di legittimità, non isolando la formulazione sintetica della massima dal contesto che ne chiarisce la portata.
- In materia di tassazione delle somme liquidate a titolo di pensione integrativa aziendale, l’aliquota del 12,50% si applica soltanto alla quota corrispondente al rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato; la mera indicazione di un rendimento non dimostra che esso derivi da investimenti sul mercato.
- L’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non ne determina l’inammissibilità se, dal contenuto della censura, è chiaramente identificabile il vizio denunciato.
- La Corte di cassazione può decidere la causa nel merito dopo la cassazione senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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