Cassazione Penale, Ordinanza n. 07856/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché privo dei requisiti di specificità imposti dall'art. 581 c.p.p. Le doglianze erano generiche e non consentivano di cogliere, in modo puntuale, le ragioni della critica alla decisione impugnata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 4 aprile 2024. Dai pochi elementi disponibili emerge che i motivi denunciavano, in modo cumulativo, violazioni di legge e vizi di motivazione, anche con riferimento al trattamento sanzionatorio e al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure erano formulate in modo del tutto generico, prive di specificità e non corredate da puntuali argomentazioni di diritto né da adeguati riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, impedendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi e di esercitare il controllo richiesto.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici; la mancanza di specificità, con deduzioni generiche e prive di correlazione con la motivazione impugnata, comporta l'inammissibilità.
art. 131-bis c.p.
La difesa aveva lamentato il diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ma la Corte non è entrata nel merito della questione per la radicale inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: non è sufficiente dedurre in modo apodittico violazioni di legge o vizi di motivazione, occorrendo indicare con precisione le ragioni della doglianza e il loro nesso con la motivazione della decisione impugnata.
- Le censure che investono il trattamento sanzionatorio o il diniego della particolare tenuità del fatto devono essere articolate con puntuali argomenti e specifici riferimenti alla sentenza di merito; in difetto, il ricorso è inammissibile senza esame nel merito.
- La genericità dei motivi impedisce al giudice di legittimità di individuare esattamente i punti contestati e determina l'inammissibilità con le conseguenti statuizioni economiche previste dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07809/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07810/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07826/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07827/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07828/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07829/2025 del 26/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →