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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07856/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché privo dei requisiti di specificità imposti dall'art. 581 c.p.p. Le doglianze erano generiche e non consentivano di cogliere, in modo puntuale, le ragioni della critica alla decisione impugnata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte pubblica)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 4 aprile 2024. Dai pochi elementi disponibili emerge che i motivi denunciavano, in modo cumulativo, violazioni di legge e vizi di motivazione, anche con riferimento al trattamento sanzionatorio e al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure erano formulate in modo del tutto generico, prive di specificità e non corredate da puntuali argomentazioni di diritto né da adeguati riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, impedendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi e di esercitare il controllo richiesto.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici; la mancanza di specificità, con deduzioni generiche e prive di correlazione con la motivazione impugnata, comporta l'inammissibilità.

  • art. 131-bis c.p.

    La difesa aveva lamentato il diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ma la Corte non è entrata nel merito della questione per la radicale inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: non è sufficiente dedurre in modo apodittico violazioni di legge o vizi di motivazione, occorrendo indicare con precisione le ragioni della doglianza e il loro nesso con la motivazione della decisione impugnata.
  • Le censure che investono il trattamento sanzionatorio o il diniego della particolare tenuità del fatto devono essere articolate con puntuali argomenti e specifici riferimenti alla sentenza di merito; in difetto, il ricorso è inammissibile senza esame nel merito.
  • La genericità dei motivi impedisce al giudice di legittimità di individuare esattamente i punti contestati e determina l'inammissibilità con le conseguenti statuizioni economiche previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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