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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1005

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1005 della Commissione del 23 maggio 2023 che rinnova l’approvazione della sostanza attiva Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki SA-12, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’approvazione della sostanza attiva Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki SA-12 ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, stabilendone la validità fino al 30 giugno 2038. Contestualmente introduce condizioni specifiche di impiego e misure di attenuazione del rischio, con particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori e alla sicurezza dei consumatori per le colture destinate al consumo fresco. Modifica inoltre il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per aggiornare l’elenco delle sostanze attive approvate. Il regolamento si applica dal 1o luglio 2023.

Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki SA-12 e modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki SA-12 utilizzata nei prodotti fitosanitari nell’Unione europea. Riguarda gli Stati membri nella valutazione delle domande di autorizzazione dei prodotti contenenti tale sostanza, nonché il richiedente/produttore per quanto concerne gli ulteriori dati richiesti e le condizioni tecniche di impiego. L’efficacia decorre dal 1o luglio 2023, con approvazione fino al 30 giugno 2038. Restano rilevanti, per la procedura di rinnovo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 e, per il caso specifico, le norme transitorie richiamate sul procedimento di rinnovo.

Rinnovo dell’approvazione di Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki SA-12

Il regolamento rinnova l’approvazione della sostanza attiva Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki SA-12 nell’ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari. La decisione si fonda sul fatto che, per uno o più impieghi rappresentativi di prodotti contenenti la sostanza, risultano soddisfatti i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

La sostanza era già considerata approvata a seguito dell’inclusione nella direttiva 91/414/CEE e, per effetto del regolamento (CE) n. 1107/2009, era elencata nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Il rinnovo interviene prima della scadenza prorogata al 15 agosto 2024 dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/689, con applicazione anticipata dal 1o luglio 2023.

Procedura di rinnovo e valutazione scientifica

La domanda di rinnovo è stata presentata il 30 aprile 2016 alla Danimarca, quale Stato membro relatore, e ai Paesi Bassi, quale Stato membro correlatore, nel rispetto del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. Il richiedente ha trasmesso i fascicoli supplementari richiesti; la domanda è stata ritenuta ammissibile e lo Stato membro relatore ha predisposto un progetto di rapporto valutativo per il rinnovo, presentato il 2 aprile 2019 all’Autorità europea per la sicurezza alimentare e alla Commissione.

L’EFSA ha svolto consultazioni con il richiedente, gli Stati membri e il pubblico, e ha trasmesso alla Commissione le proprie conclusioni il 16 settembre 2020. La Commissione ha poi presentato la relazione sul rinnovo al comitato permanente competente e ha invitato il richiedente a formulare osservazioni, che sono state esaminate e prese in considerazione.

Condizioni di approvazione e misure di sicurezza

Il rinnovo non è incondizionato. L’allegato I stabilisce che, nell’attuazione dei principi uniformi di valutazione dei prodotti fitosanitari, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione di esame, in particolare delle appendici I e II.

Tra le prescrizioni principali figurano:

  • attenzione specifica alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto della potenziale sensibilizzazione connessa ai microrganismi;
  • obbligo di garantire che le condizioni d’impiego prevedano adeguati dispositivi di protezione individuale;
  • attenzione al mantenimento rigoroso delle condizioni ambientali e ai controlli di qualità in fabbricazione, per rispettare i limiti di contaminazione microbiologica richiamati nel documento SANCO/12116/2012.

Inoltre, per le colture commestibili consumate allo stato fresco, deve essere previsto un intervallo minimo di un giorno tra l’applicazione del prodotto fitosanitario e la raccolta, salvo che i dati disponibili sui residui indichino livelli inferiori a 10^5 CFU/g al momento della raccolta.

Obblighi informativi ulteriori

Il regolamento impone al richiedente di presentare ulteriori dati alla Commissione, agli Stati membri e all’EFSA. I dati richiesti riguardano almeno una coltura commestibile rappresentativa, indicata come frutta a granella e pomodori, e devono documentare la riduzione della densità delle spore vitali di Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki SA-12 sulle parti commestibili delle piante dalla data di applicazione fino alla raccolta, oppure fino a quando i livelli rilevati risultino inferiori a 10^5 CFU/g.

Devono inoltre essere forniti dati sulla stabilità allo stoccaggio dei microrganismi tra campionamento e conteggio delle spore. I metodi e i protocolli pertinenti devono essere concordati tra richiedente e Stato membro relatore entro il 13 dicembre 2025.

Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. In particolare:

  • nella parte A dell’allegato, la voce 195 è soppressa;
  • nella parte B è inserita una nuova voce per Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki SA-12.

La nuova voce riporta l’approvazione dal 1o luglio 2023 con scadenza al 30 giugno 2038 e conferma le condizioni speciali sopra descritte.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o luglio 2023. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’approvazione

L’approvazione del Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki SA-12 è rinnovata in base all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, con decorrenza dal 1o luglio 2023 e scadenza al 30 giugno 2038.

Condizioni specifiche e misure di attenuazione del rischio

Nell’allegato I sono previste condizioni vincolanti: gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, imponendo adeguati dispositivi di protezione individuale, e alla garanzia del rispetto dei limiti di contaminazione microbiologica durante la fabbricazione. Per le colture commestibili destinate al consumo fresco deve essere previsto un intervallo minimo di un giorno tra applicazione e raccolta, salvo che i dati sui residui indichino livelli inferiori a 10^5 CFU/g al momento della raccolta.

Ulteriori dati da presentare dal richiedente

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare ulteriori informazioni sulla riduzione della densità delle spore vitali della sostanza attiva sulle parti commestibili di almeno una coltura rappresentativa, inclusi dati sulla stabilità allo stoccaggio tra campionamento e conteggio. I metodi e i protocolli pertinenti devono essere concordati con lo Stato membro relatore entro il 13 dicembre 2025.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: la voce 195 è soppressa nella parte A e viene inserita una nuova voce nella parte B per Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki SA-12, con le relative condizioni e specifiche.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o luglio 2023. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentaresalute pubblicaagricolturasostanze attive e autorizzazioni fitosanitarie

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