Ordinanza n. 1494/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia 1) della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell’Area Funzionari del Ministero della Di-fesa, per il profilo “Funzionario con competenze in materia giuridico amministrativa (Codice A.1)” – nonché del relativo provvedimento di approvazione laddove esistente, sebbene allo stato non pubblica, laddove di interesse – pubblicata sul portale “inPA” in data 9.12.2025, nella parte in cui non ricomprende il ricorrente tra gli idonei vincitori; 2) dei verbali della Commissione esaminatrice con particolare riferimento a quello con cui è stato attribuito al ricorrente il punteggio complessivo di 24,88; 3) del bando di concorso pubblico (per quanto di ragione) per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area Funzionari del Ministero della difesa, pubblicato sul portale inPA in data 29 dicembre 2023; 4) del provvedimento della Commissione RIPAM del 18.02.2025 con cui è stato riadottato “ora per allora” il bando di concorso sub 3); 5) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, in particolare: dei singoli verbali inerenti alla validazione e all’approvazione della suddetta graduatoria e dei verbali di valutazione dei titoli dei concorsisti, nonché eventuali atti e/o contratti successivi alla graduatoria o databili nelle more del presente giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale del concorso per 267 funzionari del Ministero della Difesa, nella parte in cui il candidato non è stato incluso tra gli idonei vincitori, oltre ai verbali di valutazione dei titoli e della prova scritta
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, collocato quale idoneo non vincitore con 24,88 punti, ha chiesto l'annullamento della graduatoria, dei verbali della Commissione e degli ulteriori atti della procedura, previa sospensione cautelare. Ha dedotto, da un lato, la mancata attribuzione di 1,5 punti per la laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali, indicata nella domanda e ritenuta titolo presupposto della laurea magistrale in Scienze della Politica dichiarata ai fini dell'ammissione; dall'altro, l'erroneità della valutazione di un quesito giuridico della prova scritta, sostenendo che la risposta scelta fosse corretta. Il TAR ha inoltre disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami.
La decisione
Il TAR ha accolto solo parzialmente la domanda cautelare. Ha escluso il fumus boni iuris quanto alla mancata attribuzione dei punti per la laurea triennale, rilevando che il ricorrente non l'aveva indicata nella domanda di partecipazione e applicando il principio di autoresponsabilità dei concorrenti. Ha ritenuto inapplicabile il soccorso istruttorio, poiché avrebbe violato la par condicio competitorum. Ha invece ravvisato il fumus in relazione al quesito giuridico sull'art. 260, comma 2, TFUE: la risposta prescelta dal candidato, secondo cui la Corte di giustizia può comminare allo Stato una somma forfettaria o una penalità entro i limiti dell'importo indicato dalla Corte, è stata ritenuta corretta, mentre l'Amministrazione aveva individuato come esatta una risposta diversa. Ha quindi imposto alle Amministrazioni di eliminare la penalità di 0,25 punti e di attribuire 0,75 punti per la risposta corretta, con le conseguenti determinazioni. L'ordinanza non ha definito l'ammissibilità del ricorso nel merito, ha disposto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., ponendo gli oneri della pubblicazione a carico del ricorrente e fissando termini perentori per gli adempimenti, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare sono state compensate e l'udienza pubblica è stata fissata per il 23 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha valutato il fumus boni iuris e ha accolto parzialmente la domanda cautelare.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Consente, ricorrendone i presupposti, l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami; il TAR ne ha disposto l'utilizzo nei confronti dei controinteressati, con pubblicazione del ricorso e dell'ordinanza sui siti istituzionali delle amministrazioni.
art. 260, comma 2, TFUE
«(...) La Corte, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità (...)».
La norma attribuisce alla Corte di giustizia il potere di comminare allo Stato membro una somma forfettaria o una penalità; tale contenuto rende corretta la risposta scelta dal candidato nel quesito concorsuale.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, il candidato sopporta le conseguenze degli errori o delle omissioni nella compilazione della domanda di partecipazione; il titolo non dichiarato non può essere successivamente valorizzato mediante soccorso istruttorio quando ciò alteri la par condicio tra i concorrenti.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare successivamente elementi valutabili della domanda di partecipazione, se l'integrazione comporta una modifica sostanziale della posizione concorsuale del candidato e una violazione della par condicio competitorum.
- In sede cautelare, la valutazione di un quesito concorsuale può presentare fumus boni iuris quando la risposta indicata dall'Amministrazione contrasti con il chiaro tenore della disposizione normativa applicabile.
- Quando una risposta a un quesito concorsuale risulta corretta alla luce del testo normativo applicabile, il giudice può ordinare cautelarmente la rimozione della penalizzazione e l'attribuzione del punteggio corrispondente, con le conseguenti riedizioni della graduatoria.
- L'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami può essere disposta nel giudizio amministrativo nei confronti di una pluralità di controinteressati, prescrivendo la pubblicazione del ricorso e del provvedimento giudiziario sui siti istituzionali delle amministrazioni e fissando termini perentori per il deposito della prova degli adempimenti, a pena di improcedibilità.
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