Cassazione Penale, Sentenza n. 47580/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione ex art. 74 T.U. Stup. Deduce in primo luogo che deve operare la retrodatazione dei termini di custodia ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p., perché la seconda ordinanza (operazione "Recovery" per art. 74 T.U. Stup.) si fonda sostanzialmente sulle stesse intercettazioni già acquisite e valorizzate nella prima ordinanza (operazione "Reset" per 416-bis), con conseguente decorrenza già esaurita; contesta inoltre la motivazione del Tribunale che ha dato rilievo a informative successive e a dichiarazioni di collaboratori che non menzionano il ricorrente. In secondo luogo censura la valutazione delle intercettazioni e la sussistenza dei gravi indizi di partecipazione all'associazione, sostenendo l'assenza di reati-fine, il carattere millantatorio delle condotte e la mancata volontà di associarsi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo (sulla retrodatazione) e inammissibile il secondo. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al profilo della retrodatazione dei termini di custodia cautelare e ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro per un nuovo esame specifico e motivato sul punto. La Corte ha richiamato i principi secondo cui la mera indicazione temporale di nuove informative non basta: il giudice del riesame deve verificare e motivare in che cosa consista effettivamente la novità e il peso probatorio delle emergenze sopravvenute rispetto al materiale già valutato nella prima ordinanza; deve anche accertare, se sostenuto, la prosecuzione della condotta associativa in epoca successiva. Sui restanti profili (valutazione dei gravi indizi) la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia fornito motivazione non manifestamente illogica e quindi non sindacabile in questa sede.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Disciplina la retrodatazione dei termini di custodia cautelare in caso di "contestazione a catena"; la Corte richiama che la retrodatazione opera solo se gli elementi giustificativi della seconda misura erano desumibili dagli atti al momento della prima ordinanza o del rinvio a giudizio, e che il giudice deve motivare specificamente la novità e il peso delle fonti sopravvenute
art. 416-bis cod. pen.
Richiamata in quanto la prima ordinanza (operazione "Reset") riguardava associazione mafiosa; la Corte osserva che la prima ordinanza aveva già collocato il ricorrente nel contesto del "sistema Cosenza", elemento rilevante ai fini della comparazione probatoria con la seconda ordinanza
art. 74 T.U. stupefacenti
Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; è il capo di imputazione della seconda ordinanza oggetto del riesame, per il quale la Corte ha richiesto una verifica motivata della sussistenza di gravi indizi già desumibili in epoca anteriore
art. 115 cod. pen.
Richiamato nella difesa per distinguere l'accordo non seguito da consumazione (art. 115) dall'associazione; la Corte registra la censura difensiva ma la decisione sulla qualifica sostanziale rimane di merito
art. 311 cod. proc. pen. (richiamo giurisprudenziale sul sindacato)
La Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sul giudizio di merito: in ricorso ex art. 311 il controllo è limitato alla logicità e coerenza della motivazione, non a una rinnovata valutazione del compendio probatorio
Massime di principio
- La retrodatazione ex art. 297, comma 3, c.p.p. non opera automaticamente se le intercettazioni sono le stesse: è necessario che gli elementi giustificativi della seconda misura fossero effettivamente desumibili dagli atti al momento della prima ordinanza o del rinvio a giudizio
- Il giudice che nega la retrodatazione deve motivare espressamente perché le nuove informative o dichiarazioni sopravvenute sono realmente innovative e di peso probatorio sufficiente rispetto al materiale già valutato
- La mera data di acquisizione formale delle intercettazioni non è decisiva: conta se e come il contenuto era già stato valorizzato nella precedente fase istruttoria
- Spetta al difensore l'onere di allegare elementi che consentano di invocare la retrodatazione; spetta al giudice motivare puntualmente la valutazione comparativa del compendio probatorio
- In sede di cassazione per ricorso ex art. 311 c.p.p. non è possibile riformare valutazioni di merito solide e logicamente motivate; il controllo è limitato alla congruenza, coerenza e completezza della motivazione
- Se si contesta la prosecuzione della condotta associativa in epoca successiva, il giudice deve indicare elementi probatori specifici che sostengano tale prosecuzione e non limitarsi al richiamo generico al "carattere aperto" della contestazione
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