Sentenza n. 12/2026 - Trento, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trento n. 22/2023 emessa e depositata telematicamente il giorno 7.2.2023, notificata il 26.5.2023 a mezzo PEC mai impugnata da controparte e quindi definitiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trento n. 22/2023, limitatamente al pagamento delle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trento la sentenza n. 22/2023, passata in giudicato, che aveva accolto le sue domande relative al riconoscimento, ai fini delle graduatorie per collaboratore scolastico, del servizio prestato presso scuole statali gestite dalla Provincia autonoma di Trento e aveva condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori e oneri di legge. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva all’amministrazione il 26 maggio 2023. Nonostante l’invio dei conteggi delle somme dovute, quantificate in € 2.918,24, l’amministrazione non aveva provveduto al pagamento. Il successivo pignoramento presso terzi nei confronti della Banca d’Italia aveva avuto esito negativo. La ricorrente ha quindi promosso il giudizio di ottemperanza, chiedendo l’esecuzione della pronuncia e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il giudice ha verificato la corretta instaurazione del giudizio ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a., la regolare notificazione del ricorso all’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 11 del r.d. 1611/1933, il passaggio in giudicato della sentenza e la previa notificazione in forma esecutiva, nonché il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione contro le amministrazioni pubbliche. L’inottemperanza è stata documentata e non contestata dall’amministrazione, rimasta non costituita.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del Giudice del Lavoro n. 22/2023, pagando alla ricorrente € 2.918,24 per spese di lite entro 45 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Sulla somma devono essere corrisposti anche gli interessi legali, calcolati dal 7 febbraio 2023, data di deposito della sentenza costituente il titolo, fino alla data di emissione del mandato di pagamento. Il giudice ha ritenuto il credito per spese di lite liquido ed esigibile e quindi produttivo di interessi di pieno diritto ai sensi dell’art. 1282, comma 1, c.c., senza necessità di un’autonoma costituzione in mora o di una specifica pronuncia ulteriore. Il Collegio si è riservato, su eventuale istanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. L’amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 1.000,00 per compensi, oltre accessori e oneri di legge.
Norme richiamate
art. 113, comma 2, c.p.a.
Individua il giudice competente per il giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Richiede, ai fini dell’azione di ottemperanza, l’esistenza di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
art. 11, comma 1, r.d. 1611/1933
Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente.
La notificazione del ricorso contro un’amministrazione statale deve essere effettuata presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato competente per il distretto dell’autorità giudiziaria adita.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle decisioni nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente, unitamente agli altri presupposti, la procedibilità del giudizio di ottemperanza.
art. 1282, comma 1, c.c.
Il credito pecuniario liquido ed esigibile produce interessi di pieno diritto; tale regola si applica anche alle spese di lite liquidate in un titolo esecutivo, a decorrere dalla data di deposito della decisione che costituisce il titolo e fino al soddisfo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è procedibile quando la sentenza del giudice ordinario posta a fondamento della domanda è passata in giudicato, è stata notificata in forma esecutiva all’amministrazione obbligata ed è decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- L’inottemperanza dell’amministrazione può essere accertata sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente quando l’amministrazione, ritualmente intimata, non si costituisce e non contesta l’omesso adempimento.
- Le spese di lite liquidate in una sentenza costituiscono un credito pecuniario liquido ed esigibile e producono interessi legali di pieno diritto ai sensi dell’art. 1282, comma 1, c.c., senza necessità di una separata costituzione in mora o di un’autonoma pronuncia di condanna agli interessi.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di pagare direttamente l’importo dovuto in esecuzione della sentenza, fissando un termine e riservandosi, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
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