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Sentenza

Sentenza n. 1371/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensiva, della determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, della Legge n. 241/90 e ex art. 44 D.Lgs n. 259/2003 e succ. mod e int. – condotta in forma semplificata in modalità asincrona, emessa dal Responsabile del SUAP gestione associata presso la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera l’1 agosto 2024, comportante autorizzazione ex art. 44 D.Lgs n. 259/03, nonché di ogni altro atto presupposto o conseguente ritenuto necessario e al momento non noto.

Giustizia amministrativa202403388

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria che ha autorizzato l’installazione di una Stazione Radio Base

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari vicini)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’autorizzazione rilasciata all’esito di una conferenza di servizi svolta in forma semplificata e asincrona per l’installazione di una Stazione Radio Base di potenza superiore a 20 Watt, collocata nelle immediate vicinanze delle loro abitazioni, in un’area soggetta a vincolo paesaggistico e prossima al Sentiero del Viandante. In via preliminare, le parti resistenti hanno eccepito la tardività del ricorso, il difetto di legittimazione e la carenza di interesse ad agire. Nel merito, i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 44, comma 5, d.lgs. 259/2003 e dei principi di pubblicità, trasparenza, collaborazione e buona fede, per omessa pubblicizzazione dell’istanza autorizzativa; 2) violazione dell’art. 44 d.lgs. 259/2003, dell’art. 14-bis l. 241/1990 e dell’art. 13 d.l. 76/2020, per avere il SUAP fissato un termine di soli 23 giorni, anziché il termine di 45 giorni previsto per le amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili; 3) violazione dell’art. 142, lett. c), d.lgs. 42/2004, dell’art. 9 Cost., dell’art. 3 l. 241/1990 e dell’art. 26 delle NTA del PGT, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, in ragione dell’omessa valutazione paesaggistica e dell’omessa verifica archeologica preliminare relativa al Sentiero del Viandante.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività, rilevando che, per i terzi che impugnano un titolo autorizzativo senza obbligo di notificazione individuale, il termine decorre dalla piena conoscenza dell’atto e dei suoi vizi. Poiché le censure principali riguardavano vizi procedimentali non percepibili dalla mera presenza del cantiere, la piena conoscenza è stata individuata nell’esito dell’accesso agli atti, richiesto il 17 ottobre 2024 e riscontrato il 30 ottobre 2024; il ricorso notificato il 13 dicembre 2024 era quindi tempestivo. Sono state inoltre respinte le eccezioni di difetto di legittimazione e di interesse: la proprietà di immobili nelle immediate vicinanze integrava la vicinitas, mentre la compromissione concreta e seria della visuale panoramica, della godibilità e del valore degli immobili costituiva un pregiudizio differenziato e attuale. Nel merito, il primo motivo è stato accolto. L’art. 44, comma 5, d.lgs. 259/2003, nella versione vigente al momento dell’adozione dell’atto, imponeva allo sportello locale di pubblicizzare l’istanza. Tale obbligo è stato qualificato come sostanziale, poiché diretto a garantire trasparenza e partecipazione democratica, soprattutto ai soggetti prossimi all’impianto. La mera pubblicazione sul portale “impresainungiorno” è stata ritenuta inidonea, trattandosi di uno strumento rivolto principalmente alle imprese e non facilmente consultabile dalla popolazione interessata. Il vizio non è stato ritenuto sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, non essendo possibile formulare una prognosi postuma sull’irrilevanza degli apporti partecipativi non consentiti. La modifica introdotta dalla l. 182/2025, che esclude l’annullabilità del titolo per omessa pubblicizzazione, è stata ritenuta successiva e innovativa, dunque non applicabile al procedimento concluso nel 2024 in base al principio tempus regit actum. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso è stato accolto, con annullamento dell’autorizzazione; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 5, d.lgs. 259/2003

    Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto

    L’obbligo di pubblicizzazione dell’istanza ha natura sostanziale e garantisce trasparenza e partecipazione democratica; la sua omissione determina l’illegittimità del titolo autorizzativo.

  • art. 29, comma 1, c.p.a.

    L’azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni

    Il ricorso di annullamento deve essere proposto entro sessanta giorni, decorrenti secondo le regole sulla piena conoscenza dell’atto.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Il termine di decadenza decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza

    Per il terzo che impugna un titolo rilasciato ad altri, in assenza di notificazione individuale, il termine decorre dalla piena conoscenza dell’atto e dei suoi vizi rilevanti.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La disposizione non è applicabile quando l’omessa pubblicizzazione abbia impedito ab origine il contraddittorio e non sia possibile prevedere se la partecipazione avrebbe inciso sul contenuto finale.

  • art. 13 d.l. 76/2020, convertito in l. 120/2020

    È richiamato dai ricorrenti con riguardo ai termini della conferenza di servizi accelerata e al termine previsto per le amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili; il motivo relativo ai termini è stato assorbito.

  • art. 142, lett. c), d.lgs. 42/2004

    È richiamato quale base del vincolo paesaggistico gravante sull’area; il relativo motivo di merito è stato assorbito dopo l’accoglimento della censura sull’omessa pubblicizzazione.

  • art. 26 delle NTA del Piano delle Regole del PGT

    Prevede verifiche archeologiche preliminari per interventi che comportino scavi entro il raggio di 20 metri dal Sentiero del Viandante; la censura è stata assorbita.

  • l. 182/2025

    la mancata pubblicizzazione dell'istanza non è motivo di annullabilità del titolo autorizzativo espresso o tacito

    La novella è stata considerata innovativa e successiva all’atto impugnato, quindi non applicabile in base al principio tempus regit actum.

Massime di principio

  • L’obbligo dello sportello locale di pubblicizzare l’istanza per l’autorizzazione di impianti radioelettrici ha natura sostanziale e attua esigenze di trasparenza e partecipazione democratica; la sua omissione può determinare l’annullamento del titolo autorizzativo.
  • La pubblicazione dell’istanza su un portale destinato principalmente alla gestione delle pratiche delle imprese non soddisfa l’obbligo di pubblicizzazione quando non garantisce una facile consultabilità da parte dei cittadini potenzialmente interessati.
  • L’omessa pubblicizzazione dell’istanza non è neutralizzabile mediante l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 quando l’amministrazione non possa formulare una prognosi postuma sull’irrilevanza degli apporti partecipativi che sarebbero stati possibili se il procedimento fosse stato adeguatamente pubblicizzato.
  • Per l’impugnazione da parte di terzi di un titolo autorizzativo relativo a un intervento edilizio o infrastrutturale, la piena conoscenza non coincide necessariamente con l’inizio dei lavori: quando sono dedotti vizi procedimentali non percepibili esteriormente, il termine decorre dalla conoscenza dell’atto e dei relativi elementi acquisita mediante accesso agli atti.
  • La proprietà di immobili posti nelle immediate vicinanze dell’intervento radica la legittimazione mediante il requisito della vicinitas; l’interesse a ricorrere richiede inoltre l’allegazione di un pregiudizio concreto, personale e attuale, che può consistere nella compromissione seria della visuale panoramica e nella conseguente incidenza sulla godibilità o sul valore dell’immobile.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioAutorizzazione paesaggisticaLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorso
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidanti

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