Sentenza del 06/05/2015 n. 9078 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società chiedeva il rimborso di maggiori somme versate in autoliquidazione per Irpeg, Ilor e addizionale Ilor relative al periodo d'imposta 1985, sostenendo che l'imponibile fosse stato erroneamente determinato per un errore nella deducibilità degli interessi passivi. In Cassazione contestava, da un lato, la legittimazione dell'Ufficio distrettuale II.DD. a impugnare la decisione favorevole di primo grado e, dall'altro, il rigetto della domanda di rimborso fondato sulla tardività della rettifica della dichiarazione dei redditi.
La decisione
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: sebbene l'Intendenza di finanza fosse l'organo sostanzialmente competente a ricevere e decidere sull'istanza di rimborso, l'Ufficio distrettuale II.DD. era stato chiamato in giudizio dalla contribuente ed era quindi legittimato processualmente a impugnare la sentenza di primo grado. Il secondo motivo è stato accolto. La Corte ha stabilito che la dichiarazione dei redditi, in quanto atto non negoziale e non dispositivo, è sempre emendabile quando contenga errori di fatto o di diritto che determinino un'imposizione superiore a quella dovuta per legge. Tale emendabilità può essere esercitata anche mediante un'azione di rimborso tempestivamente proposta, senza che siano applicabili i termini previsti per le dichiarazioni sostitutive o integrative dirette a correggere errori a danno dell'Erario. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, che dovrà riesaminare l'esistenza e l'ammontare del credito, oltre a liquidare le spese del giudizio di Cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
L'istanza di rimborso di quanto indebitamente versato in eccesso doveva essere presentata all'Intendenza di finanza competente nel termine di diciotto mesi dalla data del versamento.
Nel regime applicabile ratione temporis, l'Intendenza di finanza era il destinatario sostanziale dell'istanza di rimborso relativa a versamenti diretti non dovuti. L'Ufficio delle imposte doveva essere sentito, ma non era il necessario destinatario dell'istanza né l'unico contraddittore del giudizio.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 9, comma 6
La dichiarazione presentata con ritardo superiore al mese era considerata omessa a ogni effetto di legge.
La disposizione riguarda gli effetti della dichiarazione tardiva e non impedisce, di per sé, la correzione di una dichiarazione originaria errata a danno del contribuente mediante una tempestiva domanda di rimborso.
D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 37 e 38
Disciplinano le procedure di rimborso delle imposte dirette indebitamente versate; la controversia riguardava in particolare il rimborso derivante da un errore commesso nella dichiarazione e nell'autoliquidazione.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 31, 32 e 36-bis
Le disposizioni riguardano i poteri e le competenze degli uffici fiscali, ma non hanno modificato la conclusione secondo cui, in assenza di un atto impositivo o liquidatorio dell'Ufficio, la domanda di rimborso doveva essere indirizzata all'Intendenza di finanza.
Art. 384 c.p.c.
Ha consentito alla Corte di correggere la motivazione della sentenza senza cassarla sul punto relativo alla legittimazione processuale dell'Ufficio, poiché quest'ultimo era comunque parte del giudizio di primo grado e quindi legittimato a impugnare.
Art. 53 della Costituzione
È richiamato in collegamento con il principio secondo cui il contribuente non deve essere assoggettato a un onere tributario superiore a quello previsto dalla legge.
Art. 97 della Costituzione
È richiamato tra i parametri costituzionali invocati dalla ricorrente, nel contesto della corretta gestione dell'attività amministrativa e tributaria.
Principio affermato da Cass., Sezioni Unite, n. 15063 del 2002
È sempre emendabile e ritrattabile ogni dichiarazione dei redditi frutto di un errore del dichiarante, quando da essa derivi un'imposizione più gravosa di quella prevista dalla legge.
La dichiarazione fiscale non è un atto negoziale né il titolo dell'obbligazione tributaria. Pertanto, il contribuente può correggere errori di fatto o di diritto anche oltre i termini previsti per le dichiarazioni integrative, purché il rapporto tributario non sia definitivamente esaurito.
Massime di principio
- Una dichiarazione dei redditi errata a danno del contribuente può essere emendata anche dopo la scadenza dei termini ordinari per le dichiarazioni sostitutive o integrative, mediante una tempestiva domanda di rimborso.
- La possibilità di correzione vale sia per errori materiali o di fatto sia per errori giuridici, come l'errata interpretazione delle regole sulla deducibilità dei costi.
- Le norme sulle dichiarazioni integrative dirette a correggere omissioni o errori a danno dell'Erario non possono essere utilizzate per negare la correzione di errori che abbiano comportato un'eccessiva imposizione a carico del contribuente.
- La domanda di rimborso deve comunque rispettare il termine decadenziale previsto dalla disciplina applicabile al periodo d'imposta e al tipo di versamento; il decorso del termine o l'esaurimento del rapporto tributario possono impedire la rettifica.
- In assenza di un atto impositivo o liquidatorio, il soggetto sostanzialmente competente a decidere sulla domanda di rimborso è quello individuato dalla specifica disciplina dei rimborsi, anche se altri uffici dell'Amministrazione possono essere legittimati processualmente qualora siano stati chiamati in giudizio.
- La Cassazione può confermare il risultato processuale correggendo la motivazione del giudice di merito, quando l'errore motivazionale non abbia inciso concretamente sulla decisione.
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