Sentenza n. 1303/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 26/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro, all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 1114/2023, pubblicata in data 24.01.2025, notificata in data 19.03.2025 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato a corrispondere al ricorrente la somma lorda di € 2.932,91, a titolo di differenze retributive per il periodo anteriore al riconoscimento della fascia stipendiale 9-14 anni, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, e l’eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale e inesatta esecuzione della sentenza civile che aveva condannato il Ministero al pagamento di differenze retributive, interessi legali ed eventuale maggior somma da rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, passata in giudicato, che aveva riconosciuto differenze retributive lorde pari a circa € 2.932,91, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo e l'eventuale maggior somma derivante dalla differenza tra rivalutazione e interessi. Il Ministero aveva corrisposto la somma capitale, ma il ricorrente ha dedotto l'inesatta esecuzione del giudicato, sostenendo che fossero state illegittimamente applicate anche le trattenute previdenziali a suo carico, nonostante il tardivo pagamento delle differenze retributive, e che non fossero stati versati gli interessi legali né l'eventuale maggior somma riconosciuta dal titolo esecutivo. Il Ministero non ha contestato specificamente tali deduzioni né ha dimostrato che le ritenute indicate nel prospetto contabile non fossero, in tutto o in parte, trattenute previdenziali a carico del lavoratore.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto provato che il Ministero avesse già corrisposto, prima della proposizione del giudizio, la somma capitale riconosciuta dalla sentenza civile, sicché non sussisteva un'inottemperanza integrale. Tuttavia, ha accertato l'inesatta esecuzione del giudicato per due profili. Primo, il datore di lavoro può trattenere la quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore soltanto quando provveda tempestivamente al versamento dei contributi; in caso di pagamento tardivo delle retribuzioni e dei contributi, la quota contributiva entra a far parte del credito retributivo e non può essere detratta dalla somma da corrispondere al lavoratore. Poiché dal prospetto risultavano ritenute e il Ministero non aveva dimostrato che non riguardassero contributi previdenziali a carico del lavoratore, l'Amministrazione è stata ritenuta tenuta a versare le somme indebitamente trattenute. Secondo, il Ministero non aveva corrisposto gli interessi legali e l'eventuale maggior somma da rivalutazione previsti dalla sentenza civile. È stato quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato e di pagare le somme residue entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificata negli interessi legali sulle somme ancora dovute, in aggiunta agli interessi già previsti dal giudicato, decorrente dalla notificazione della sentenza e fino all'adempimento o, in caso di perdurante inadempimento, fino alla decorrenza dell'efficacia della nomina commissariale. Le spese sono state compensate in ragione dell'accoglimento solo parziale e del fatto che il capitale era già stato pagato prima del ricorso. La pronuncia è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per le eventuali valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza e attribuisce al giudice il potere di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di fissare una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme residue, in aggiunta agli interessi già dovuti in forza del titolo.
art. 64, comma 2, c.p.a.
Il fatto del pagamento della somma capitale, non contestato dal ricorrente e risultante dalla documentazione, è stato ritenuto acquisito al giudizio.
art. 19 l. 218/1952
Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore ... Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce.
La trattenuta della quota contributiva a carico del lavoratore è consentita soltanto nel fisiologico caso del pagamento tempestivo dei contributi riferiti al periodo retributivo corrispondente.
art. 23, comma 1, l. 218/1952
Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versato tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori.
In caso di pagamento tardivo o insufficiente dei contributi, il datore di lavoro non può recuperare dal lavoratore la quota contributiva mediante trattenuta sulla retribuzione arretrata.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'avvenuto pagamento della sorte capitale non esclude l'interesse alla decisione quando restino non corrisposti accessori o altre componenti del credito riconosciute dal giudicato; in tal caso il ricorso è accolto limitatamente alle somme residue.
- Il datore di lavoro può trattenere dalla retribuzione la quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore soltanto se versa tempestivamente tali contributi all'ente previdenziale alla scadenza del periodo di paga cui si riferiscono. Se la retribuzione e i contributi sono pagati tardivamente, la quota contributiva a carico del lavoratore si incorpora nel credito retributivo e non può essere detratta.
- Nel giudizio di ottemperanza spetta all'amministrazione dimostrare che le ritenute operate sulla somma dovuta non corrispondono, in tutto o in parte, a trattenute previdenziali illegittimamente poste a carico del lavoratore; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare il pagamento delle somme trattenute.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme ancora dovute e decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza, in aggiunta agli interessi già previsti dal giudicato, fino all'adempimento o all'effettiva operatività del commissario ad acta.
- Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta può essere individuato in qualunque soggetto pubblico, o anche privato, dotato di adeguate competenze; il giudice può attribuirgli un'ampia facoltà di delega, anche a soggetti appartenenti ad altre articolazioni della medesima amministrazione, senza che rilevino le ordinarie competenze o i rapporti gerarchici interni.
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