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Sentenza

Sentenza del 19/01/2018 n. 1312 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la cartella con cui gli erano stati richiesti 64.718,93 euro per interessi e compensi di riscossione maturati durante il periodo in cui la Commissione Tributaria Provinciale aveva sospeso cautelarmente l'esecutività delle precedenti iscrizioni a ruolo. Ha contestato, da un lato, la legittimità dell'aggio esattoriale, sostenendo che fosse applicabile solo in caso di inadempimento e prospettando una questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, comma 3; dall'altro, ha negato che potessero essere recuperati gli interessi maturati durante la sospensione cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità, qualificando l'aggio come compenso di natura retributiva e non tributaria o sanzionatoria, rimesso alla discrezionalità del legislatore. Ha inoltre stabilito che la sospensione cautelare incide solo sull'esecutività della pretesa, non sulla sua esistenza né sulla maturazione degli interessi: dopo la sentenza di primo grado sfavorevole, gli effetti della sospensione cessano e può essere riscosso l'intero credito, inclusi gli interessi maturati nel periodo di sospensione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 3.800 euro per compensi a favore di ciascuna controricorrente, oltre accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 17, comma 3

    La disciplina dell'aggio applicabile è quella vigente quando inizia l'azione di riscossione, non quella dell'anno cui si riferiscono i tributi. L'aggio è considerato un compenso per l'attività dell'organizzazione della riscossione, non una sanzione o un tributo.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 47, comma 7

    Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

    La sospensione cautelare blocca temporaneamente l'esecuzione e la riscossione coattiva, ma non elimina la pretesa sostanziale né impedisce la maturazione degli interessi. Se il ricorso è respinto, la cessazione della sospensione consente il recupero dell'intero credito e dei relativi accessori.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 47, comma 8-bis

    Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.

    La disposizione, introdotta dal D.Lgs. n. 156 del 2015 e applicabile dal 1° gennaio 2016, non è stata applicata direttamente al caso, ma conferma che durante la sospensione cautelare gli interessi possono maturare, con il tasso previsto per la sospensione amministrativa.

  • Codice civile, art. 1282, comma 1

    I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto.

    Il credito tributario confermato nel merito continua a produrre interessi, salvo diversa disposizione di legge o del titolo.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 39

    La sospensione amministrativa costituisce il riferimento per determinare il tasso applicabile agli interessi durante la sospensione cautelare, secondo la disciplina successivamente introdotta.

  • Costituzione, artt. 3, 25, 53 e 97

    La Corte ha escluso la violazione dei principi di uguaglianza, legalità, capacità contributiva e buon andamento della pubblica amministrazione, ritenendo l'aggio un compenso non sanzionatorio e la sua disciplina non irragionevole.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di una cartella o di un atto tributario ha normalmente natura provvisoria e processuale: impedisce la riscossione coattiva durante il giudizio, ma non annulla la pretesa né ne sterilizza automaticamente gli interessi.
  • Se il giudizio di merito si conclude con il rigetto del ricorso, gli effetti della sospensione cessano dalla pubblicazione della sentenza e l'amministrazione può recuperare anche gli interessi maturati durante il periodo di sospensione, nei limiti della pretesa confermata.
  • L'aggio esattoriale, secondo l'orientamento applicato nella sentenza, è un compenso per il servizio di riscossione e non una sanzione o un'imposta; pertanto può essere richiesto anche se il contribuente ha pagato tempestivamente, quando ciò è previsto dalla disciplina vigente al momento dell'avvio della riscossione.
  • Per individuare la normativa applicabile all'aggio occorre fare riferimento al momento di avvio dell'azione di riscossione, non all'anno in cui sono sorti i tributi o le sanzioni.
  • Le modifiche normative successive non possono essere utilizzate automaticamente per reinterpretare retroattivamente una disciplina precedente, salvo specifiche disposizioni di efficacia retroattiva o principi interpretativi chiaramente applicabili.

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