Risoluzione n. 116 del 29/04/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate riconosce che anche l’acquisto di un terreno agricolo tramite decreto di trasferimento dell’Autorità Giudiziaria può beneficiare delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, con imposte di registro e ipotecaria in misura fissa ed esenzione da bollo, se la società acquirente possiede i requisiti di IAP previsti dalla normativa e mantiene tali requisiti per cinque anni.
Agevolazioni PPC per acquisto di terreno agricolo tramite decreto di trasferimento
Agevolazioni PPC per acquisto di terreno agricolo tramite decreto di trasferimento
La risoluzione affronta il trattamento fiscale dell’acquisto di un terreno agricolo da parte di una società agricola, quando il trasferimento avviene non tramite contratto ordinario ma mediante decreto di trasferimento emesso dall’Autorità Giudiziaria a seguito di asta senza incanto. Il chiarimento riguarda l’applicabilità delle agevolazioni tributarie per la piccola proprietà contadina (PPC).
Quesito posto dalla società istante
La società agricola ALFA SRL, aggiudicataria di un terreno agricolo in sede di procedura esecutiva immobiliare, chiede se al decreto di trasferimento debbano applicarsi le agevolazioni fiscali previste per gli atti posti in essere per la formazione o l’arrotondamento della piccola proprietà contadina, con riferimento in particolare a:
- imposta di registro;
- imposta ipotecaria;
- imposta di bollo.
Tesi sostenuta dal contribuente
L’istante ritiene che il decreto di trasferimento debba beneficiare del regime agevolato previsto dalla legge 6 agosto 1954, n. 604 e dalla normativa collegata. In particolare sostiene che:
- le imposte di registro e ipotecaria debbano essere applicate in misura fissa;
- l’imposta di bollo debba essere esclusa;
- le agevolazioni spettino anche alle società agricole qualificate imprenditori agricoli professionali, in forza dell’articolo 2, comma 4, del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99;
- l’articolo 1 della legge n. 604 del 1954 sia da interpretare estensivamente, includendo ogni trasferimento della proprietà del fondo coerente con la finalità della norma, richiamando anche giurisprudenza della Cassazione.
Quadro normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia richiama anzitutto l’articolo 2, comma 4, del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, secondo cui alle società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali sono riconosciute le agevolazioni tributarie e creditizie previste dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche con qualifica di coltivatore diretto.
Tra le società considerate dalla norma sono ricomprese anche le società di capitali, a condizione che:
- lo statuto preveda come oggetto sociale esclusivo l’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 2135 c.c.;
- nel caso delle società di capitali, almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Ambito di applicazione delle agevolazioni PPC
L’Agenzia ribadisce che, per effetto del combinato disposto dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 604 del 1954 e dell’articolo 21 della Tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, agli atti agevolati in materia di PPC spettano:
- imposta di registro in misura fissa;
- imposta ipotecaria in misura fissa;
- esenzione dall’imposta di bollo.
Tale trattamento vale però solo se sussistono i presupposti previsti dalla legge n. 604 del 1954.
Atti agevolabili ai sensi della legge n. 604 del 1954
La risoluzione ricorda che la norma elenca gli atti posti in essere per la formazione o l’arrotondamento della piccola proprietà contadina, tra cui:
- atti di compravendita;
- atti di permuta, se entrambi i permutanti agiscono esclusivamente per l’arrotondamento della PPC;
- atti di concessione di enfiteusi, alienazione del diritto dell’enfiteuta, affrancazione del fondo enfiteutico e alienazione del diritto ad usi collettivi inerenti alla piccola proprietà acquistata;
- atti di affitto e compartecipazione a miglioria, con parziale cessione del fondo migliorato all’affittuario o compartecipante;
- atti con i quali coniugi oppure genitori e figli acquistano separatamente ma contestualmente usufrutto e nuda proprietà;
- atti con i quali il nudo proprietario o l’usufruttuario acquista, rispettivamente, l’usufrutto o la nuda proprietà.
Interpretazione estensiva e rilevanza del decreto di trasferimento
Poiché nel caso concreto l’acquisto avviene per effetto di un decreto di trasferimento del Tribunale, l’Agenzia verifica se l’articolo 1 della legge n. 604 del 1954 sia applicabile anche a forme di trasferimento non espressamente nominate nel testo.
Richiamando la propria precedente risoluzione n. 3 del 4 gennaio 2008 e l’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale, l’Agenzia afferma che l’interpretazione della norma deve essere condotta con criterio logico-sistematico, tenendo conto dell’evoluzione normativa del settore agricolo. Ne consegue che, accanto a compravendita e permuta, possono rientrare nel campo di applicazione delle agevolazioni anche altre tipologie di trasferimento, purché coerenti con la ratio legis.
Orientamento giurisprudenziale richiamato
L’Agenzia richiama l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui l’elenco degli atti agevolabili non è tassativo. In particolare, la sentenza del 19 maggio 2008, n. 12609, afferma che la nozione di atti inerenti alla formazione della piccola proprietà contadina comprende tutti gli atti diretti a tale scopo, per evitare che resti scoperto qualsiasi trasferimento di diritti reali su beni immobili funzionale a quella finalità.
Sono richiamate anche Cass. 10 maggio 1996, n. 4409 e Cass. 4 ottobre 2005, n. 26394, a supporto della lettura non restrittiva dell’elenco contenuto nella legge n. 604 del 1954.
Conclusione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conclude che l’acquisto di un terreno agricolo mediante decreto di trasferimento emesso dall’Autorità Giudiziaria, anche se conseguente ad asta senza incanto, può fruire delle agevolazioni in materia di PPC. Pertanto, il trasferimento può essere assoggettato a:
- imposta di registro in misura fissa;
- imposta ipotecaria in misura fissa;
- esenzione dall’imposta di bollo.
Condizioni e decadenza
La fruizione delle agevolazioni resta subordinata al possesso, da parte della società, dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 3, del D.lgs. n. 99 del 2004. Inoltre, l’articolo 2, comma 4, dello stesso decreto prevede che la perdita di tali requisiti entro cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni comporta la decadenza dal beneficio.
Indicazioni finali
Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare affinché i principi espressi nella risoluzione siano applicati in modo uniforme.
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