Cassazione Penale, Sentenza n. 20353/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per tentata rapina aggravata dall'uso di una pistola, resistenza a pubblico ufficiale, tentato omicidio, porto di arma da sparo ed evasione, commessi a Napoli il 22/08/2022. I difensori hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione, contestando in particolare: l'impossibilità fisica del ricorrente di sostenere/condurre lo scooter per la lesione al nervo sciatico; presunte incongruenze e omissioni nelle descrizioni del casco e dello scooter da parte della persona offesa e dei testi; e la valutazione del foro nella ruota come elemento indiziario.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse logica e congrua: la lesione alla gamba non escludeva la capacità di guidare lo scooter, le discrepanze nelle descrizioni non erano tali da inficiare l'insieme probatorio, il riconoscimento fotografico della persona offesa e il rinvenimento dello scooter con foro alla ruota costituiscono elementi indiziari rilevanti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Disposto l'invio degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Applicata per disporre gli adempimenti conseguenti alla dichiarazione di inammissibilità e per la condanna pecuniaria alla Cassa delle ammende; la Corte ha impiegato la norma come base procedurale per l'esecuzione della sanzione accessoria disposta.
Massime di principio
- La conferma di una misura cautelare può fondarsi su elementi indiziari anche indiretti (riconoscimento fotografico, rinvenimento di mezzi con corrispondenze tecnico-oggettive) se il quadro complessivo è coerente.
- La presenza di un'infermità fisica del indagato non esclude automaticamente la possibilità di partecipare al fatto contestato: va valutata la reale gravità dell'invalidità e se l'uso di ausili o dispositivi meccanici possa consentire la condotta contestata.
- Contraddizioni o omissioni minori nelle descrizioni fornite da testi o persone offese non sono necessariamente risolutive se non dimostrano una manifesta illogicità o una contraddizione insanabile con il resto delle prove.
- Argomentazioni meramente congetturali o ipotetiche non sono sufficienti per annullare il valore indiziario di elementi oggettivi; è necessario dimostrare errori logici, incoerenze gravi o carenze motivazionali.
- In caso di ricorso privo dei requisiti di ammissibilità o infondato, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi delle norme procedurali applicabili.
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