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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29506/2026 del 04/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La vicenda riguarda quattro imputati, già condannati in primo grado e con sentenza confermata in appello, ritenuti responsabili del delitto di violenza privata in concorso per avere ripetutamente collocato un veicolo nell'area pertinenziale adibita a parcheggio dell'abitazione, ostacolando l'uscita dei mezzi delle persone offese e costringendole a manovre difficoltose, fino a dover spostare un'auto per consentire l'uso dell'altra. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento oggettivo del reato, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe ampliato indebitamente la nozione di costrizione fino a ricomprendervi il mero disagio, senza una reale limitazione della libertà di azione; 2) ancora violazione di legge e vizio di motivazione, perché la difficoltà di uscita dei veicoli sarebbe dipesa dalla conformazione del luogo, in comproprietà, e non da una condotta penalmente rilevante, con motivazione ritenuta generica sul quantum dell'impedimento; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul concorso di persone, per avere la Corte attribuito responsabilità a tutti gli imputati senza distinguere le singole condotte, con valutazione collettiva e indiscriminata; 4) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che il giudice di merito avesse confuso abitualità e pluralità di azioni; 5) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., lamentando una motivazione stereotipata e priva di distinzione tra le posizioni individuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato integralmente. Ha affermato che la condotta integra il reato di violenza privata quando la persona offesa sia costretta, con violenza anche impropria o con mezzi anomali di pressione, a tollerare un comportamento altrui che comprima coattivamente la libertà di determinazione e di azione; nel caso concreto, la motivazione della Corte d'appello era logica e sufficiente perché fondata non solo su fotografie ma anche sulle convergenti dichiarazioni delle persone offese e di testimoni, oltre che sugli atteggiamenti irridenti degli imputati, tutti elementi idonei a dimostrare l'intento di rendere estremamente difficoltosa l'uscita del veicolo. Il terzo motivo è stato dichiarato non consentito in cassazione, perché la questione del concorso di tutti gli imputati non era stata specificamente dedotta in appello e, quindi, era nuova. Sono stati inoltre reputati corretti il diniego della particolare tenuità del fatto, in ragione della non occasionalità, sistematicità e protrazione delle condotte, e il diniego delle attenuanti generiche, giustificato dall'assenza di elementi positivi e dalla natura prepotente e irridente delle condotte. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.

    La violenza privata è configurabile quando la persona offesa sia costretta, con violenza o minaccia, a tollerare un comportamento altrui idoneo a privarla coattivamente della libertà di determinazione e di azione; la violenza può essere anche impropria, realizzata con mezzi anomali di pressione.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la valutazione della prova; la Corte ha ritenuto sufficiente e logica la motivazione fondata su fotografie, dichiarazioni delle persone offese e riscontri testimoniali.

  • art. 606 c.p.p.

    Indica i motivi dedotti per violazione di legge e vizio di motivazione; per il terzo motivo la Corte richiama anche il comma 3 per l'inammissibilità di censure nuove in cassazione.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato nel motivo sul concorso di persone, ma la Corte non esamina nel merito la censura perché nuova in cassazione.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è esclusa quando le condotte siano non occasionali, sistematiche, protratte nel tempo e non di scarsa offensività.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate valorizzando gli elementi di preponderante rilevanza ostativi alla concessione; il giudizio è di fatto e non richiede una confutazione analitica di ogni deduzione difensiva.

  • art. 133 c.p.

    È richiamato come parametro per la valutazione degli elementi rilevanti ai fini della concessione o esclusione delle attenuanti generiche.

Massime di principio

  • Il delitto di violenza privata può essere integrato anche da una violenza impropria, cioè da condotte materialmente non aggressive ma idonee, per modalità e contesto, a esercitare una pressione coattiva sulla volontà della persona offesa e a limitarne la libertà di autodeterminazione.
  • Non è necessario, ai fini della violenza privata, un'esplicita minaccia verbale: è sufficiente qualsiasi comportamento univocamente finalizzato a costringere la vittima a fare, tollerare o omettere qualcosa mediante intimidazione o pressione concreta.
  • La valutazione della prova è immune da censure di legittimità quando il giudice di merito valorizzi in modo coerente più fonti convergenti, come documentazione fotografica, dichiarazioni delle persone offese e riscontri testimoniali, e dia conto logicamente dell'idoneità della condotta a realizzare la costrizione.
  • In cassazione non sono deducibili per la prima volta questioni di merito non specificamente devolute in appello, salvo che si tratti di profili rilevabili d'ufficio; il sindacato di legittimità resta circoscritto ai punti effettivamente devoluti nei gradi precedenti.
  • La particolare tenuità del fatto va esclusa quando la condotta presenti sistematicità, reiterazione e protrazione nel tempo, poiché tali elementi sono incompatibili con una offensività minima e con una valutazione di occasionalità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice indica, anche sinteticamente, gli elementi negativi prevalenti ex art. 133 c.p.; non è richiesta una confutazione analitica di ogni argomento difensivo, trattandosi di un giudizio di fatto tendenzialmente insindacabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieViolenza privataCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaParte generaleProcesso penale
IstitutiConcorso di personeParticolare tenuità del fatto

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