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Sentenza

Sentenza del 20/06/2017 n. 4270 - Comm. Trib. Prov. Milano

Studio professionale associato - Presupposti applicativi del tributo - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sussistenza dell'autonoma organizzazione non deve essere verificata caso per caso quando l'attività professionale è esercitata in forma associata. La struttura organizzativa si considera esistente ex lege in ragione della forma giuridica adottata; pertanto, l'attività costituisce presupposto dell'IRAP senza necessità di ulteriori accertamenti concreti sull'organizzazione dei mezzi e delle risorse.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la sussistenza del presupposto impositivo dell'IRAP per un'attività professionale esercitata in forma associata. Il ricorrente contestava che fosse necessario dimostrare, in concreto, l'esistenza di un'autonoma organizzazione e di una struttura organizzativa ulteriore rispetto all'attività professionale. La decisione richiama il principio delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 7371/2016, secondo cui, quando l'attività è esercitata da società semplici o associazioni professionali soggette all'IRAP, l'organizzazione è insita nella forma associativa stessa.

Norme richiamate

  • D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3

    Presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi.

    La norma individua il presupposto dell'IRAP e ricomprende tra i soggetti passivi anche le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio associato di arti e professioni.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 7371/2016

    Quando l'attività è esercitata dalle società e dagli enti soggetti passivi dell'imposta, essa, in quanto esercitata da tali soggetti strutturalmente organizzati per la forma nella quale l'attività è svolta, costituisce ex lege presupposto d'imposta.

    Per le attività professionali esercitate tramite società o associazioni professionali, l'autonoma organizzazione è presunta dalla stessa forma associativa e non deve essere accertata concretamente.

Massime di principio

  • L'attività professionale esercitata tramite studio associato o altra forma associativa rientra ordinariamente nell'ambito dell'IRAP, perché l'organizzazione è considerata insita nella struttura associativa.
  • In questi casi non è generalmente decisivo dimostrare l'assenza di dipendenti, beni strumentali rilevanti o costi organizzativi: la forma associata costituisce di per sé il presupposto impositivo.
  • La valutazione concreta dell'autonoma organizzazione rileva soprattutto per il professionista individuale, non per l'attività esercitata da soggetti collettivi qualificati come società o associazioni professionali.
  • Per contestare l'IRAP in una situazione analoga occorre verificare anzitutto la forma giuridica effettiva dell'attività e la sua riconducibilità alle categorie di soggetti passivi previste dal d.lgs. n. 446/1997.

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