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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17305/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la domanda di applicazione della disciplina della continuazione a una pluralità di reati già definiti con otto sentenze o decreti penali di condanna irrevocabili. La difesa sosteneva, in sostanza, la medesimezza del disegno criminoso tra i vari episodi, valorizzando elementi sintomatici di un'unica programmazione originaria e contestando la valutazione del giudice circa la distanza temporale tra i fatti, ritenuta apodittica. La Corte ha però rilevato che il ricorso si limitava a una rilettura alternativa degli stessi elementi già esaminati e disattesi dal giudice dell'esecuzione, senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione dell'ordinanza, che aveva escluso la continuazione soprattutto in ragione dell'ampio arco temporale di commissione dei reati e dei periodi di detenzione intervenuti tra i vari episodi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta e motivata l'ordinanza impugnata, che aveva escluso la continuazione tra i reati oggetto di otto provvedimenti irrevocabili valorizzando l'esteso intervallo temporale tra le condotte e reputando non decisivi gli ulteriori indici prospettati dalla difesa. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    È richiamato in via implicita il tema del reato continuato e della medesimezza del disegno criminoso; la Corte ribadisce che l'unitarietà del disegno può essere esclusa sulla base di un singolo elemento fattuale, purché la motivazione dia conto di una verifica adeguata e completa degli indicatori rilevanti.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In tema di reato continuato, la medesimezza del disegno criminoso non può essere affermata in modo astratto o presuntivo, ma deve risultare da una valutazione complessiva degli indicatori fattuali rilevanti.
  • L'unitarietà del disegno criminoso può essere esclusa anche sulla base di un solo elemento fattuale, come l'ampio intervallo temporale tra i reati, quando il giudice dia conto in motivazione di avere esaminato in modo completo gli ulteriori indici prospettati dalla difesa o emersi dagli atti.
  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il ricorso che si risolva in una mera rivalutazione del merito e in una lettura alternativa degli stessi elementi di fatto già motivatamente disattesi dal giudice dell'esecuzione.
  • La censura sulla distanza cronologica tra i reati è infondata se non si confronta con l'effettiva estensione temporale dei fatti, potendo l'ampiezza dell'arco temporale costituire ragione sufficiente per escludere la continuazione.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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