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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19465/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'ufficio finanziario aveva emesso nei confronti di un professionista un avviso di accertamento parziale per l'anno d'imposta 2008, recuperando a tassazione IRPEF, IRAP e IVA su costi sostenuti per servizi resi da una società a lui riconducibile e ritenuti indeducibili. Secondo l'Amministrazione, la società avrebbe agito come mero schermo, accollandosi costi poi ribaltati sul professionista. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado, due precedenti cassazioni con rinvio per motivazione apparente, la Corte territoriale, in secondo rinvio, aveva accolto l'appello dell'Ufficio. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, sostenendo che l'avviso avesse richiamato l'art. 37-bis d.P.R. 600/1973 e che la questione del contraddittorio preventivo fosse stata mal valutata; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 41-bis d.P.R. 600/1973, assumendo che l'accertamento parziale non fosse utilizzabile per recuperare costi indeducibili ma solo redditi non dichiarati o maggiori redditi parzialmente dichiarati.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha escluso la nullità della sentenza impugnata, osservando che la motivazione della decisione di merito era chiara, coerente e comprensibile, al di sopra del minimo costituzionale, e che la censura sul richiamo all'art. 37-bis era inconferente perché tale norma non era stata posta a base dell'avviso. Ha inoltre ritenuto corretto l'uso dell'accertamento parziale ex art. 41-bis d.P.R. 600/1973, poiché la norma consente l'intervento anche quando emergano deduzioni non spettanti, oltre che redditi non dichiarati. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese in favore dell'Agenzia, che non ha svolto difese sostanziali, ma il ricorrente è stato condannato al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggravato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973

    consente l'accertamento non solo in presenza di redditi non dichiarati o maggiori redditi parzialmente dichiarati, ma anche quando emergano deduzioni, esenzioni o agevolazioni in tutto o in parte non spettanti

  • art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973

    richiamo ritenuto inconferente perché la norma non era stata posta a base dell'avviso di accertamento

  • art. 54 del D.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato come base per contestare l'indeducibilità dei costi ritenuti privi dei requisiti richiesti

  • art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato quale base dell'attività istruttoria tramite questionario

  • art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato quale base dell'attività istruttoria ai fini IVA

  • art. 39, comma 1, lettere c) e d), e comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato quale fondamento della rettifica e del recupero a tassazione

  • art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992

    invocato dal ricorrente per sostenere il difetto di motivazione, ma la censura è stata respinta

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente a superare la soglia del minimo costituzionale

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma processuale invocata per il motivo di nullità della sentenza

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per il motivo di violazione di legge

  • art. 380-bis, comma 1, c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione accelerata del giudizio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale successiva alla richiesta di decisione

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    il quarto comma è stato ritenuto applicabile per la condanna della parte soccombente a una somma in favore della cassa delle ammende

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per escludere l'applicazione del terzo comma dell'art. 96 in assenza di condanna alle spese della controparte

  • art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    è stata disposta l'attestazione del raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito del ricorso

  • art. 53 Cost.

    richiamato come fonte del principio generale antielusivo affermato dalle Sezioni Unite

  • Cass. Sez. Un. nn. 30055, 30056 e 30057 del 2008

    evocate per il principio generale antielusivo fondato sui principi costituzionali di capacità contributiva e progressività

  • Cass. Sez. Un. nn. 8053-8054 del 2014

    richiamate per il limite del controllo di legittimità sulla motivazione dopo la riforma del 2012

  • Cass. Sez. Un. n. 27195 del 2023

    richiamata sulla disciplina sanzionatoria applicabile quando la Corte definisce il giudizio conformemente alla proposta accelerata

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è censurabile in cassazione solo quando scenda sotto il minimo costituzionale; non basta dedurre una diversa lettura degli elementi di fatto se il percorso argomentativo è logicamente coerente e intellegibile.
  • L'accertamento parziale ex art. 41-bis d.P.R. 600/1973 non è limitato ai soli ricavi non dichiarati, ma può essere utilizzato anche per recuperare deduzioni o agevolazioni ritenute non spettanti sulla base di elementi istruttori certi e precisi.
  • Quando l'avviso di accertamento non si fonda formalmente su una specifica disposizione antielusiva, è inconferente dedurre la violazione delle garanzie procedimentali previste da quella norma; occorre confrontarsi con la reale base giuridica dell'atto impugnato.
  • Il principio generale antielusivo può giustificare il disconoscimento di operazioni o assetti privi di sostanza economica quando l'attività istruttoria evidenzi, in concreto, un uso meramente strumentale di un soggetto giuridico per ottenere indebiti vantaggi fiscali.
  • In tema di contraddittorio endoprocedimentale, il contribuente che invochi la sua lesione deve allegare in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e dimostrare non solo la mancata interlocuzione, ma anche la loro potenziale decisività.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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