Cassazione Penale, Sentenza n. 9241/2022 del 18/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
i ricorrenti deducevano plurime censure: per gli imputati vizio di violazione di legge (art. 521 c.p.p.) e difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, carenza e contraddittorietà della motivazione, omessa indicazione delle norme urbanistiche violate, mancata valutazione delle memorie ex art. 121 c.p.p. e contestata inammissibilità degli appelli di PM e parte civile; contestavano inoltre la valutazione del danno e la mancanza di specificazione delle condotte individuali. La parte civile impugnava l'assunto sulla prescrizione (sosteneva che il reato fosse permanente e la prescrizione dovesse decorrere dalla cessazione dei lavori, eventualmente dopo il 16/05/2014, anche in relazione alla torre fumaria) e chiedeva la demolizione dell'opera abusiva e la riforma della sentenza per rimuovere l'abuso. La Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi degli imputati: la sentenza di appello, pur avendo dichiarato estinti i reati per prescrizione, aveva comunque condannato tre imputati al risarcimento senza descrivere compiutamente il fatto ritenuto, senza indicare le norme violate, senza specificare le condotte attribuite a ciascuno e senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di primo grado e con le memorie ex art.121 c.p.p.; per tali carenze la motivazione è insufficiente e non consente di verificare la correttezza della statuizione risarcitoria e della prescrizione.
La decisione
la Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi degli imputati, annullando la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e rinviando per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado d'appello (rimettendo a quest'ultimo anche la liquidazione delle spese relative a questo grado). La pronuncia ha inoltre ritenuto assorbiti i motivi del ricorso della parte civile in ragione dei vizi della motivazione; non è stata invece decisa in modo definitivo la questione della decorrenza della prescrizione o della demolizione, rinviandosi alla valutazione del giudice civile e del giudice di merito nel nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 521 cod. proc. pen.
invocato dai ricorrenti per censurare la sentenza per mancanza di correlazione tra imputazione e decisione e per nullità della motivazione rispetto alle contestazioni
art. 121 cod. proc. pen.
richiamato in relazione alle memorie depositate che la Corte d'appello non ha esaminato e motivate, con danno al diritto di difesa
artt. 110 cod. pen., artt. 44, 64, 65, 71, 72, 93, 94, 95 d.P.R. n. 380/2001
articolato di norme cui si riferivano i reati contestati in primo grado (illeciti edilizi e concorso); la sentenza di appello non ha esplicitato quali di tali norme fossero state ritenute violate nella motivazione della responsabilità civile
art. 3, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 380/2001
richiamato dalla Corte di legittimità quale inquadramento possibile dell'intervento (ristrutturazione edilizia) che, se correttamente descritto, potrebbe rientrare fra gli interventi realizzabili anche mediante SCIA
art. 22 d.P.R. n. 380/2001
norma sulla SCIA: la Corte osserva che la ristrutturazione rilevata potrebbe essere assentibile tramite SCIA, pertanto la decisione dovrebbe motivare meglio il contrasto con il titolo autorizzativo
art. 31, comma 9 d.P.R. n. 380/2001
norma sulla rimozione/demolizione in caso di abuso edilizio; la parte civile chiedeva applicazione ma la Cassazione ha ritenuto che, data l'insufficiente motivazione, la questione dovesse essere nuovamente valutata dal giudice civile o di merito
artt. 157, 158, 159, 160 e 161 cod. pen.
richiamati dalla parte civile in riferimento alla prescrizione e alla eventuale continuazione del reato permanente, problema che la Cassazione ha trattato solo in via generale rimandando l'accertamento alla fase di merito
Massime di principio
- Una condanna al risarcimento conseguente a una sentenza che dichiara i reati estinti per prescrizione richiede una motivazione chiara e completa: bisogna descrivere il fatto ritenuto, indicare le norme violate e spiegare il nesso eziologico tra condotta e danno.
- Se la Corte d'appello modifica la qualificazione dei fatti rispetto alla sentenza di primo grado, è obbligatorio confrontarsi espressamente con la motivazione di primo grado (obbligo di motivazione "rafforzata").
- Per reati edilizi di natura permanente, la decorrenza della prescrizione può variare (completamento dell'opera, sospensione autoritativa, desistenza): se l'imputazione limita la contestazione a fatti fino a una data certa, la prescrizione decorre da quella data salvo che l'accusa abbia formalmente contestato fatti successivi.
- Le memorie e le eccezioni processuali importanti (es. inammissibilità degli appelli) devono essere esaminate e motivate dal giudice di merito: l'omissione è vizio rilevante in Cassazione.
- La richiesta di demolizione di opere abusive può essere collegata sia al processo penale (se sussiste condanna penale che lo prevede) sia al giudizio civile; in mancanza di una pronuncia penale fondata e motivata, la rimozione dell'abuso è questione da valutare dal giudice civile.
- La pronuncia di annullamento limitata agli effetti civili con rinvio è lo strumento tipico per correggere vizi di motivazione riguardanti la responsabilità civile derivante da fatti penali quando il giudice di legittimità non può ricostruire compiutamente il fatto e il nesso causale.
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