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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27921/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Torino nei confronti di un'imputata per rapina impropria aggravata dall'uso di armi, commessa in concorso con altra persona, e per un ulteriore reato unificato dal vincolo della continuazione con un precedente titolo definitivo. La pena applicata è stata di un anno e dieci mesi di reclusione ed euro 1.000 di multa. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, denunciando un unico motivo di nullità della sentenza per manifesta illogicità e carenza di motivazione, riferito: alla prospettata applicazione delle circostanze; alla mancata indicazione degli elementi che avrebbero escluso una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; e all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo. La Corte rileva però che, contro le sentenze di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti tassativi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che i profili dedotti non rientrano tra quelli consentiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché diretto a censurare la motivazione della sentenza di patteggiamento su profili non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Trattandosi di ricorso contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti successiva alla riforma del 2017, il ricorso è stato trattato de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.

    disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito è stata pronunciata la sentenza impugnata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    individua in modo tassativo i soli motivi ammissibili di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento; le censure sulla motivazione non rientrano tra essi.

  • art. 129 c.p.p.

    a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.

    richiama l'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, ma la sua omessa specificazione non è deducibile nei limiti del ricorso contro patteggiamento indicati dalla Corte.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma

    per i ricorsi contro sentenze di patteggiamento proposti dopo la riforma del 2017, la trattazione avviene de plano.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    condanna la ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali

    consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 50

    inserito dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha introdotto nell'art. 448 c.p.p. il comma 2-bis, restringendo i motivi di ricorso contro il patteggiamento.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 62

    il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis

    ha introdotto la trattazione de plano del ricorso nei casi previsti.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; è quindi inammissibile il ricorso che deduca vizi di motivazione, salvo che si traducano in una delle specifiche censure consentite.
  • La censura relativa alla mancata valutazione dell'art. 129 c.p.p. o all'adeguatezza della pena, se proposta contro una sentenza di patteggiamento, non è di per sé ammissibile quando non si colleghi a difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o invalidità del consenso.
  • Nei ricorsi contro sentenze di patteggiamento soggetti alla disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, la Corte può procedere alla trattazione de plano nei casi previsti dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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