Sentenza n. 949/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - della deliberazione del Consiglio comunale di Caraglio n. 2 del 3.1.2024, avente ad oggetto: “VARIANTE STRUTTURALE N. 1 AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 15 E 17 COMMA 4 DELLA L.R. N. 56/1977. ADOZIONE PROGETTO PRELIMINARE”, Progetto Preliminare pubblicato, ai sensi dell'art. 15, comma 9, L.R. 56/1977 e s.m.i., completo di ogni suo elaborato e della relativa documentazione ambientale, sul sito informatico istituzionale del Comune di Caraglio, con particolare riferimento alle previsioni urbanistiche ed edilizie concernenti la proprietà fondiaria della ricorrente CLIMA S.r.l. - al cui interno sono ubicati i fabbricati produttivi locati alla CARROZZERIA F.LLI COMETTO S.r.l. e alla COMETTO LUIGI S.r.l. - catastalmente individuata al Foglio 35 mappali 117, 344, 539, 176, 245, 27, 460, 459, 229, 233, 234, interessata dalla Variante Strutturale n. 1 per la parte ricadente all'interno dell'area 04PE01vs1 di P.R.G.C. (aree produttive artigianali e industriali esistenti) contrassegnata dalla perimetrazione della classe idrogeologica IIIb2 (in parte) e della classe IIIb3 (in parte), laddove sono vietati gli interventi di trasformazione urbanistica o edilizia in contrasto con le indicazioni e prescrizioni previste dalla Variante medesima, in forza delle misure di salvaguardia ex art. 58, comma 2, L.R. 56/77 e s.m.i.; - nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso, precedente, collegato e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ove comunque lesivo degli interessi delle ricorrenti, tra cui in particolare: -- il provvedimento di esclusione dal procedimento di VAS del Responsabile del Servizio Tecnico - Settore Urbanistica - del Comune di Caraglio –Determina n. 858/26 del 01/12/2022 - Allegato 3 alla delibera C.C. n. 2 del 3.1.2024 per farne parte integrante e sostanziale; -- il verbale dell'Organo Tecnico comunale datato 30 novembre 2022 n. 17184 di Protocollo, di non assoggettamento a VAS – Allegato 4 alla delibera C.C. n. 2 del 3.1.2024 per farne parte integrante e sostanziale; - con ogni ulteriore statuizione; nonché per il risarcimento dei danni a) derivanti dalla privazione medio tempore, nelle more della definizione del presente giudizio, della capacità edificatoria dei lotti di proprietà della ricorrente CLIMA S.r.l., con conseguente impossibilità o ritardo nella programmazione degli investimenti volti all'ampliamento delle superfici coperte da destinare all'attività produttiva, nella esatta misura in cui verranno quantificati in corso di causa alla luce delle risultanze documentali e dei mezzi istruttori espletati, e ove del caso da liquidarsi in via equitativa ad opera del Giudice; b) ulteriori e conseguenti all'eventuale illegittimo mancato recepimento da parte del Comune di Caraglio delle osservazioni che verranno presentate dalle ricorrenti nelle more del procedimento amministrativo volto all'approvazione definitiva della Variante Strutturale n. 1 al vigente P.R.G.C.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione consiliare di adozione del progetto preliminare della Variante strutturale n. 1 al PRGC, nonché gli atti di esclusione dalla VAS e di non assoggettamento a VAS
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di adozione del progetto preliminare della Variante strutturale n. 1 al PRGC, nella parte riguardante i terreni di proprietà della società proprietaria, classificati nell'area produttiva 04PE01vs1 e interessati, in parte, dalle classi idrogeologiche IIIb2 e IIIb3, con conseguenti limitazioni agli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per effetto delle misure di salvaguardia. Sono stati inoltre impugnati gli atti comunali con cui era stato disposto il non assoggettamento della variante alla VAS. Le ricorrenti hanno proposto anche domande risarcitorie per la perdita o il differimento della capacità edificatoria e per gli eventuali danni derivanti dal mancato recepimento delle osservazioni nel procedimento di approvazione definitiva della variante. Il testo della sentenza non riporta l'illustrazione dei singoli vizi di legittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che le ricorrenti, con memoria depositata il 10 marzo 2026, avevano dichiarato di non avere più interesse alla trattazione della causa, ritenendo satisfattivo il parziale accoglimento delle osservazioni formulate nel procedimento di approvazione della variante strutturale. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito le censure contro la deliberazione urbanistica e gli atti relativi alla VAS, né le domande risarcitorie. Nulla è stato disposto sulle spese, in considerazione della mancata costituzione in giudizio del Comune.
Norme richiamate
art. 15 l.r. Piemonte n. 56/1977
Richiamato nell'epigrafe con riferimento alla pubblicazione del progetto preliminare della variante.
art. 17 l.r. Piemonte n. 56/1977
Richiamato quale base normativa della variante strutturale adottata dal Comune.
art. 58 l.r. Piemonte n. 56/1977
Richiamato per le misure di salvaguardia applicabili alle previsioni della variante adottata.
disciplina VAS
Gli atti impugnati comprendevano il provvedimento di esclusione dal procedimento di VAS e il verbale di non assoggettamento a VAS; la sentenza non indica ulteriori specifiche disposizioni normative.
Massime di principio
- La dichiarazione delle ricorrenti di sopravvenuta inutilità della decisione, quando conseguente a una modifica della situazione sostanziale idonea a soddisfare l'interesse perseguito, comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice amministrativo di esaminare nel merito le censure di annullamento e le domande risarcitorie connesse, salvo che dal testo della decisione emerga una diversa richiesta o necessità di pronuncia.
- La mancata costituzione dell'amministrazione resistente, unitamente alla dichiarazione delle ricorrenti e all'assenza di contestazioni sulle spese, può condurre alla statuizione di nulla per le spese.
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