Sentenza n. 344/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno emesso dal questore di Bergamo Cat.-OMISSIS-, del 03/09/2021, notificato il 15/09/2021;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi lavorativi
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Bergamo che aveva rigettato il rinnovo del permesso di soggiorno per mancanza di documentazione sull'effettiva attività lavorativa, sulla capacità reddituale e sull'idonea sistemazione alloggiativa. Il provvedimento richiamava inoltre la mancata partecipazione agli appuntamenti per il rilievo delle impronte e la produzione documentale, gli esiti delle verifiche INPS e Agenzia delle Entrate circa l'assenza di attività lavorativa regolare e censibile dal maggio 2019, la presentazione soltanto saltuaria delle dichiarazioni dei redditi e l'omesso versamento dei contributi obbligatori, nonché una segnalazione quale assuntore abituale di cocaina e l'assenza di familiari regolarmente soggiornanti in Italia. Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990, perché la comunicazione di avvio e il preavviso di rigetto erano stati inviati a una PEC intestata a un centro servizi, utilizzata per la presentazione iniziale dell'istanza, anziché al domicilio eletto presso il difensore e comunicato alla Questura. Il secondo motivo deduceva difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che l'assenza all'appuntamento dell'11 agosto fosse dipesa dall'isolamento fiduciario per l'emergenza pandemica. Il terzo motivo contestava la ricostruzione della situazione lavorativa, reddituale e abitativa, affermando l'esistenza di redditi pari a euro 12.100 nel 2020 e la produzione di una dichiarazione di ospitalità del fratello; contestava inoltre la rilevanza della segnalazione per uso di stupefacenti, risalente a epoca anteriore al primo rilascio del permesso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha annullato il diniego. Ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, ritenendo provato che la convocazione e il preavviso di rigetto fossero stati inviati a un indirizzo PEC chiaramente intestato a un centro servizi terzo, non riconducibile al ricorrente, e diverso dal domicilio eletto presso il difensore. L'elezione di domicilio, pur priva di prova diretta della trasmissione o protocollazione, è stata ritenuta validamente acquisita al procedimento in applicazione del principio di non contestazione ex art. 64, comma 2, c.p.a., poiché non specificamente contestata dall'amministrazione. L'invio a una PEC di terzi non offriva certezza della ricezione del preavviso da parte dell'interessato; la Questura aveva quindi omesso le garanzie partecipative previste dall'art. 10-bis l. 241/1990. Il vizio non poteva essere superato ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché l'amministrazione non aveva dimostrato che il rigetto fosse l'unico esito possibile, soprattutto alla luce degli elementi relativi all'inserimento sociale e lavorativo e delle altre condizioni dedotte dal ricorrente. L'annullamento comporta la riedizione del potere, previa effettiva possibilità di partecipazione dell'interessato; gli ulteriori motivi, riguardanti valutazioni discrezionali sull'attività lavorativa, sul reddito, sull'alloggio e sulla segnalazione per stupefacenti, sono stati assorbiti. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
artt. 7 e 10-bis l. 241/1990
La comunicazione di avvio e il preavviso di rigetto devono essere indirizzati in modo idoneo a garantire la conoscenza effettiva o comunque la sicura ricezione da parte dell'interessato; l'invio a una PEC intestata a un centro servizi terzo, diversa dal domicilio eletto nel procedimento, non assolve tale obbligo.
art. 26 d.lgs. 286/1998
È richiamato quale base normativa delle condizioni relative all'attività lavorativa, alla capacità reddituale e alla sistemazione alloggiativa valutate nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La violazione delle garanzie procedimentali non è neutralizzata quando l'amministrazione non dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, in particolare perché la partecipazione avrebbe potuto incidere sulle valutazioni relative all'inserimento sociale e lavorativo dello straniero.
art. 64, comma 2, c.p.a.
Il giudice può ritenere provato un fatto non specificamente contestato; nel caso concreto, la mancata contestazione dell'elezione di domicilio ha consentito di considerarla validamente acquisita al procedimento amministrativo.
Massime di principio
- La comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 deve essere effettuata mediante un recapito idoneo a porre l'interessato in condizione di riceverla con ragionevole certezza; l'invio a un indirizzo PEC intestato a un soggetto terzo, anche se utilizzato per una precedente interlocuzione, non è sufficiente quando l'amministrazione conosca o avrebbe potuto conoscere un diverso domicilio eletto nel procedimento.
- Quando il privato abbia eletto domicilio presso un difensore nell'ambito del procedimento amministrativo e tale circostanza non sia specificamente contestata dall'amministrazione, il giudice può ritenerla provata in applicazione dell'art. 64, comma 2, c.p.a., anche in assenza di una prova documentale completa della trasmissione o protocollazione dell'elezione.
- La violazione delle garanzie partecipative non è meramente formale e non può essere superata ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 se l'amministrazione non dimostra che il provvedimento avrebbe avuto necessariamente lo stesso contenuto, soprattutto quando la partecipazione avrebbe potuto incidere su valutazioni discrezionali relative alla posizione personale, sociale o lavorativa dell'interessato.
- L'annullamento di un diniego motivato anche da valutazioni discrezionali per omessa comunicazione del preavviso di rigetto impone all'amministrazione di riesercitare il potere, consentendo la partecipazione dell'interessato e valutando le osservazioni e la documentazione eventualmente prodotte.
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