Ordinanza n. 141/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento in via principale: delle note del Comune di Mozzate n. 9630 del 8.8.2025 a firma dell'Assistente sociale comunale, del 3.9.2025 e n. 10900 del 17.9.2025, a firma del Responsabile settore Affari Generali e Socio Culturale, del presupposto Regolamento ISEE, Disciplina e modalità degli interventi e delle prestazioni dei Servizi Sociali dei Comuni afferenti all'Ambito territoriale di Lomazzo Fino Mornasco, approvato dell'Assemblea Consortile dell'Azienda Sociale Comuni Insieme n. 27 del 31.10.2017; di ogni altro atto, provvedimento o regolamento presupposto, consequenziale o comunque connesso con cui il Comune e/o l'Ambito territoriale di Lomazzo Fino Mornasco e/o l'A.S.C.I. - Azienda Sociale Comuni Insieme e/o altri enti hanno proceduto alla presa in carico ed alla valutazione della compartecipazione al costo del servizio goduto da-OMISSIS-. in via subordinato per l’accertamento del silenzio serbato dal Comune di Mozzate in relazione alle istanze di presa in carico e compartecipazione al costo del servizio fruito da-OMISSIS-, istanze formalizzate nel corso del 2025, e per l’effetto ordinare, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., al Comune di Mozzate di provvedere entro un termine non superiore a 30 giorni e nominando sin d’ora, in caso di inosservanza, il Commissario che provveda in via sostitutiva, definendo una contribuzione proporzionata all’ISEE socio sanitario residenziale ex art. 6 D.P.C.M. 159/2013.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Note del Comune relative alla presa in carico e alla compartecipazione al costo di un servizio sociale, nonché il regolamento ISEE e gli atti presupposti
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato in via principale alcune note del Comune di Mozzate e il presupposto Regolamento ISEE, Disciplina e modalità degli interventi e delle prestazioni dei Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito territoriale di Lomazzo Fino Mornasco, contestando gli atti con cui sarebbe stata disposta la presa in carico e valutata la compartecipazione al costo del servizio fruito dalla beneficiaria dell’amministrazione di sostegno. In via subordinata ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulle istanze di presa in carico e di determinazione della compartecipazione secondo l’ISEE socio-sanitario residenziale previsto dall’art. 6 del d.P.C.M. 159/2013, con ordine di provvedere ai sensi dell’art. 117 c.p.a. e nomina anticipata di un commissario ad acta in caso di inottemperanza. Il testo dell’ordinanza non espone ulteriori specifici vizi di legittimità o censure di merito.
La decisione
Il TAR ha rilevato il cumulo di una domanda principale di annullamento, soggetta al rito ordinario, e di una domanda subordinata di accertamento dell’illegittimità del silenzio, soggetta al rito speciale disciplinato dagli artt. ಿಗ? c.p.a. Poiché le azioni connesse sono soggette a riti diversi, ha applicato l’art. 32 c.p.a., disponendo la conversione dal rito del silenzio al rito ordinario per la trattazione dell’intero ricorso. Non è stata adottata alcuna decisione sulla fondatezza delle domande o sui motivi di merito. È stata fissata udienza pubblica per il 13 ottobre 2026; le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV
In presenza di domande connesse assoggettate a riti diversi, il giudice tratta l’intero ricorso secondo il rito ordinario, salvo le eccezioni previste dal Titolo V del Libro IV del codice del processo amministrativo.
Richiamato quale fondamento dell’azione subordinata contro il silenzio della pubblica amministrazione e dell’ordine di provvedere richiesto dalla ricorrente; non è stato applicato nel merito nell’ordinanza.
Richiamato dalla ricorrente quale parametro per la determinazione della contribuzione secondo l’ISEE socio-sanitario residenziale; l’ordinanza non ne esamina l’applicazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell’ordine di oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale, per disporre l’oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando nello stesso ricorso sono cumulate domande connesse soggette a riti diversi, si applica il rito ordinario per la trattazione dell’intero giudizio, salvo le deroghe previste dal Titolo V del Libro IV del codice del processo amministrativo.
- La conversione del rito disposta ai sensi dell’art. 32 c.p.a. è una statuizione processuale e non implica alcuna valutazione anticipata sulla fondatezza della domanda di annullamento o dell’azione contro il silenzio.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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