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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30779/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: 1) omissione di risposta da parte della Corte di appello alle critiche sui metodi induttivi e sul calcolo dell'imposta evasa, con mancata considerazione di addebiti su conti societari e personali come costi deducibili e presunta erroneità dei calcoli del reddito imponibile; 2) carenza di motivazione in ordine all'ascrivibilità al ricorrente del reato contestato per il 2010 (capo D), dato che la Criscuolo aveva cessato la carica di legale rappresentante il 10 aprile 2011 e aveva venduto le quote al fratello nel maggio 2011, quindi i giudici avrebbero dovuto accertare se ella fosse stata amministratrice di fatto fino alla data della dichiarazione; 3) richiesta di declaratoria di prescrizione del reato, sostenendo che la dichiarazione poteva essere trasmessa prima dell'entrata in vigore della riforma del 2011 che ha aumentato di un terzo il termine di prescrizione, e quindi sarebbe applicabile il termine previgente a favore del reo.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato i motivi relativi alla prescrizione e alla presunta mancanza di valutazione dei metodi induttivi (motivi 1 e 3), ritenendo che: la dichiarazione relativa al 2010 era stata trasmessa telematicamente il 30 settembre 2011 e quindi si applica il regime di cui all'art. 17, comma 1 bis, del d. lgs. n. 74/2000 con prescrizione massima di 10 anni; e che le valutazioni dei giudici di merito sui dati bancari e sulle dichiarazioni di terzi erano supportate da argomentazioni razionali e non sindacabili in sede di legittimità. Tuttavia la Corte ha accolto il secondo motivo ritenendolo fondato: la motivazione delle sentenze di merito è carente quanto alla prova che la Criscuolo abbia esercitato la funzione di amministratrice di fatto nel periodo dal 11 aprile 2011 al 30 settembre 2011, tenuto conto anche della vendita delle quote nel maggio 2011. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul profilo dell'ascrivibilità del fatto all'imputata nel periodo indicato.

Norme richiamate

  • art. 4 d. lgs. n. 74 del 2000

    Norma che incrimina la dichiarazione infedele; è stata applicata in relazione all'accertamento di imposte evase sugli anni contestati e per l'ascrizione del reato alla ricorrente come amministratrice di fatto

  • art. 12 bis d. lgs. n. 74 del 2000

    Norma che prevede la confisca per le violazioni tributarie; la Corte territoriale ha disposto la confisca nei limiti di una somma determinata

  • art. 17, comma 1 bis, d. lgs. n. 74 del 2000 (introdotto dal decreto-legge n. 138/2011, convertito con legge n. 148/2011)

    Regime di computo della prescrizione applicabile alla data di consumazione del reato; la Corte ha ritenuto applicabile il termine esteso a 10 anni perché la dichiarazione era stata trasmessa il 30 settembre 2011

  • art. 2639 cod. civ.

    Definizione giurisprudenziale e normativa della figura dell'amministratore di fatto, richiedente esercizio continuativo e significativo dei poteri gestori; la Corte ha richiamato questo parametro per valutare l'ascrivibilità del reato alla ricorrente

Massime di principio

  • Se una persona ha cessato formalmente la carica societaria, spetta al giudice di merito accertare con motivazione specifica se abbia comunque continuato ad esercitare funzioni gestorie in maniera continuativa e significativa per poterle ascrivere reati tributari commessi dopo la cessazione formale.
  • La data di consumazione del reato tributario collegato alla presentazione della dichiarazione coincide con la data effettiva di trasmissione della dichiarazione stessa; la determinazione di tale data è decisiva per la computazione della prescrizione.
  • Le modifiche legislative che incidono sui termini di prescrizione si applicano in base alla data di consumazione del reato; in dubbio la regola del favor rei richiede l'accertamento preciso della data utile per identificare il regime prescrizionale applicabile.
  • In sede di cassazione la valutazione degli elementi di fatto e dei calcoli probatori (ad es. metodi induttivi della Guardia di Finanza, valutazione di movimenti bancari) è inibita quando la motivazione del giudice di merito sia logica e priva di profili di irrazionalità; la Corte di legittimità non può sostituirsi al merito con nuovi apprezzamenti probatori.
  • Per contestare conteggi fiscali desunti da riscontri bancari è necessario che la difesa svolga e allegi specifiche e concrete contestazioni sull'esistenza, inerenza ed incidenza di voci (ad es. addebiti considerati costi) affinché il giudice risponda puntualmente.
  • In presenza di una confisca prevista per violazioni tributarie, il limite dell'importo confiscabile deve essere concretamente motivato e, se la confisca è stata disposta in misura superiore al necessario, il giudice di merito può essere chiamato a ridimensionarla.

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