Sentenza n. 7109/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 00063/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: In appello, la sentenza del TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 63 del 22 gennaio 2024, che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza di demolizione n. 83 del 6 agosto 2020 e i motivi aggiunti contro l’ordinanza n. 28 del 14 luglio 2022, recante l’ordine di sgombero e di messa in sicurezza dell’area
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario aveva impugnato l’ordinanza n. 83/2020, relativa a uno sbancamento abusivo del terreno, al contestato mutamento di destinazione d’uso e a opere abusive (tettoie, vani tecnici e deposito di materiale di cantiere all’aperto), deducendo la non imputabilità dell’abuso, la risalenza delle opere, il difetto di motivazione sull’interesse pubblico e la compatibilità delle opere con la destinazione urbanistica dell’area, ricadente in parte in zona B e in parte in zona F. Con motivi aggiunti aveva impugnato l’ordinanza n. 28/2022, che gli imponeva, quale proprietario, lo sgombero e la messa in sicurezza del fondo, anche mediante muro di contenimento o opera equivalente. In appello ha dedotto: (1) che l’ordinanza del Comune sarebbe in contrasto con un’ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. del Tribunale civile di Reggio Calabria, che aveva imposto ai proprietari confinanti la realizzazione del muro; ha contestato la declaratoria d’inammissibilità della censura, sostenendo che il richiamo al provvedimento civile nella parte in fatto dei motivi aggiunti fosse sufficiente; (2) che il TAR non avrebbe esaminato tutte le doglianze del ricorso principale, in particolare quella sulla compatibilità delle opere con la destinazione d’uso dell’area e sull’asserita erroneità del mutamento di destinazione. Non ha formulato specifiche censure contro i capi della sentenza di primo grado che avevano respinto le doglianze sulla non imputabilità dell’abuso e sul tempo trascorso dalla sua realizzazione.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il contrasto con il provvedimento civile non era stato articolato come specifico motivo nei motivi aggiunti: il mero richiamo nella parte in fatto non soddisfa il requisito di specificità dell’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a. Il motivo è stato inoltre ritenuto infondato nel merito: l’ordinanza ex art. 700 c.p.c. è cautelare, non produce giudicato sulle posizioni sostanziali e riguarda una controversia privatistica tra confinanti, senza vincolare il Comune, rimasto estraneo a quel giudizio. Il Comune poteva individuare nel proprietario, titolare della disponibilità giuridica e materiale del bene, il destinatario degli obblighi di ripristino e messa in sicurezza. Anche il secondo motivo è stato respinto: il TAR aveva respinto la censura sull’abusività delle opere e sulla non imputabilità dell’abuso, assorbendo le altre doglianze in ragione della natura plurimotivata dell’ordinanza; inoltre, il deposito stabile e incontrollato di materiali e attrezzature su un’area nuda, unito allo sbancamento, configura un mutamento di destinazione d’uso del suolo che richiede titolo edilizio, a prescindere dalla classificazione urbanistica nelle zone B o F. Le contestazioni sulla non imputabilità e sul tempo trascorso non sono state specificamente devolute in appello; in ogni caso, l’ordine di demolizione può essere rivolto anche al proprietario non responsabile, data la natura reale della sanzione, e il decorso del tempo non genera affidamento tutelabile sulla conservazione dell’abuso. L’archiviazione penale per prescrizione non elimina l’abusività dell’opera né l’obbligo di rimozione. Confermata quindi la sentenza del TAR; spese del grado a carico dell’appellante, liquidate in euro 1.500, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.
siffatto richiamo viola il principio di specificità dei motivi di cui all’art. 40, comma 1, lett. d) c.p.a., integrando un “motivo intruso” e, come tale, inammissibile
Il richiamo a un provvedimento nella parte in fatto del ricorso per motivi aggiunti non equivale alla formulazione di una censura specifica: la doglianza così introdotta è inammissibile.
art. 700 c.p.c.
l’ordinanza ex art. 700 c.p.c. – che ha natura cautelare ed è ontologicamente inidonea ad incidere con efficacia di giudicato su posizioni soggettive sostanziali (cfr. Cass., sez. I, n. 23410 del 2009)- attiene ad una vicenda privatistica tra proprietari confinanti e non vincola l’amministrazione, rimasta estranea al giudizio
L’ordinanza cautelare civile non produce giudicato sulle posizioni sostanziali e non vincola l’amministrazione che non abbia partecipato al relativo giudizio.
art. 31 d.P.R. 380/2001
l’amministrazione, rimasta estranea al giudizio, la quale ha correttamente individuato nel proprietario del fondo, che ha la disponibilità giuridica e materiale della res, il destinatario dell’obbligo di ripristino e di messa in sicurezza, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380 del 2001 e degli artt. 50 e 54 d.lgs 267 del 2000, citati nel provvedimento impugnato.
L’obbligo di ripristino può essere rivolto al proprietario del fondo, in quanto titolare della disponibilità giuridica e materiale del bene, anche se non è autore dell’abuso.
artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000
l’amministrazione, rimasta estranea al giudizio, la quale ha correttamente individuato nel proprietario del fondo, che ha la disponibilità giuridica e materiale della res, il destinatario dell’obbligo di ripristino e di messa in sicurezza, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380 del 2001 e degli artt. 50 e 54 d.lgs 267 del 2000, citati nel provvedimento impugnato.
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 31 d.P.R. 380/2001, a fondamento degli obblighi di ripristino e messa in sicurezza imposti al proprietario; la sentenza non ne sviluppa un’interpretazione autonoma.
Massime di principio
- Nei ricorsi per motivi aggiunti, il richiamo a un provvedimento nella sola esposizione in fatto non soddisfa il requisito di specificità dei motivi: la censura deve essere formulata in modo espresso e riconoscibile.
- Un’ordinanza cautelare civile ex art. 700 c.p.c. non ha efficacia di giudicato sulle posizioni sostanziali e non vincola l’amministrazione estranea al giudizio cautelare.
- L’ordine di ripristino edilizio può essere rivolto al proprietario che abbia la disponibilità giuridica e materiale del fondo, anche quando non sia responsabile dell’abuso, in ragione della natura reale della sanzione.
- Il deposito stabile e incontrollato di materiali e attrezzature su un’area nuda, accompagnato da sbancamento, può configurare un mutamento di destinazione d’uso del suolo soggetto a titolo edilizio, indipendentemente dalla zona urbanistica in cui ricade l’area.
- Il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso non fonda un legittimo affidamento alla conservazione dell’opera abusiva; l’archiviazione penale per prescrizione non fa venir meno l’abusività né l’obbligo amministrativo di rimozione.
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