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Sentenza

Sentenza n. 222/2026 - Catania, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1979/2024 del Tribunale di Catania – Sez. Lavoro;

Giustizia amministrativa202501732

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1979 del 10 aprile 2024 del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per quattro anni scolastici ed era stato condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito all'attribuzione della carta per il valore complessivo di euro 2.000,00, oltre agli accessori di legge. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 28 maggio 2024. Nonostante il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 669/1996, il Ministero non aveva dimostrato di avere dato esecuzione al giudicato. L'Amministrazione si è costituita con una memoria di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'azione di ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato all'Amministrazione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e il Ministero non aveva provato l'avvenuta esecuzione. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme dovute, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dotato della necessaria professionalità, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, senza diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero e rientrando l'attività nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla Carta elettronica riconosciuto dal giudicato del Tribunale del lavoro.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    Prevede la misura degli accessori riconosciuti sulle somme dovute, secondo il rinvio operato dal titolo giudiziale.

  • art. 22 l. 724/1994

    Richiama l'applicazione dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 agli accessori sulle somme dovute.

  • art. 14 l. 669/1996

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione costituisce, nella fattispecie, uno dei presupposti per promuovere l'azione esecutiva davanti al giudice amministrativo.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono al giudice di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale specificamente richiamata per la decisione del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all'Amministrazione, sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l'Amministrazione non abbia dimostrato di avervi dato esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza grava sull'Amministrazione l'onere di provare l'avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale; la mera costituzione in giudizio, priva di specifica dimostrazione dell'adempimento, non è sufficiente.
  • In presenza di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, conferendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari all'attuazione del giudicato, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'Amministrazione resistente, l'incarico può essere ritenuto compreso nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e, pertanto, non comportare il riconoscimento di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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