Sentenza del 24/01/2017 n. 628 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Tributi erariali indiretti - IVA - Immissione formale nel territorio nazionale - Sottrazione all'importazione - Sanzione per ritardato pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La Guardia di Finanza aveva accertato che, relativamente a 11 operazioni di importazione di merci extra UE, i beni non erano stati materialmente introdotti nel deposito IVA di Marcianise, ma consegnati direttamente all’importatore. L’Amministrazione aveva quindi ritenuto irregolare l’utilizzo del deposito, qualificando la condotta come sottrazione delle merci alla sorveglianza doganale e chiedendo il pagamento dell’IVA all’importazione, oltre interessi. La società sosteneva invece di aver assolto l’imposta mediante autofatturazione e registrazione nei registri IVA secondo il meccanismo del reverse charge, chiedendo l’annullamento dell’invito di pagamento.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Dogane e confermato l’annullamento dell’invito di pagamento. Il Collegio ha riconosciuto che l’introduzione fisica della merce nel deposito IVA era mancata e che la mera presa in carico documentale non era sufficiente. Tuttavia, poiché la società aveva regolarizzato l’IVA tramite autofatturazione e corretta registrazione contabile, senza frode, non poteva essere nuovamente richiesta l’IVA all’importazione. La violazione è stata qualificata come irregolarità formale o ritardato assolvimento, sanzionabile ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997, ma l’atto impugnato riguardava soltanto il recupero dell’imposta e non le sanzioni. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 50-bis del D.L. n. 331/1993, convertito dalla legge n. 427/1993
Operazioni relative a beni custoditi nei depositi IVA e immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati a essere introdotti in un deposito IVA.
Il beneficio della sospensione dell’IVA all’importazione presuppone l’effettiva introduzione fisica e custodia dei beni nel deposito; non è sufficiente un’introduzione meramente documentale o virtuale.
Art. 67 del D.P.R. n. 633/1972
In assenza di regolare introduzione nel deposito IVA, la merce è considerata oggetto di importazione definitiva e l’obbligazione relativa all’IVA all’importazione sorge immediatamente.
Art. 70 del D.P.R. n. 633/1972
Il mancato assolvimento dell’IVA all’importazione può essere collegato alle sanzioni previste dalla disciplina doganale, ma nel caso concreto non è stato riconosciuto un ulteriore debito d’imposta dopo la regolarizzazione tramite reverse charge.
Art. 13 del d.lgs. n. 472/1997
È la norma generale individuata per sanzionare il ritardato pagamento dell’imposta quando l’IVA sia stata comunque regolarizzata tramite autofatturazione e corretta registrazione.
Art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972
Disciplina l’assolvimento dell’IVA mediante autofatturazione e reverse charge in relazione all’estrazione dei beni dal deposito IVA.
Art. 16, comma 5-bis, del D.L. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009
La norma consente di considerare come introduzione nel deposito determinate prestazioni di servizi eseguite in locali limitrofi, ma non elimina il requisito dell’effettiva consegna o introduzione dei beni nel deposito.
Sentenza della Corte di Giustizia UE, 17 luglio 2014, causa C-272/13, Equoland
La normativa nazionale non può richiedere nuovamente l’IVA all’importazione quando la medesima imposta sia già stata regolarizzata mediante autofatturazione e registrazione nei registri IVA.
In applicazione del principio di neutralità dell’IVA, la regolarizzazione attraverso il reverse charge impedisce una duplicazione dell’imposta; resta possibile soltanto una sanzione proporzionata per il ritardo o l’irregolarità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, tra cui sentenze nn. 16109/2015 e 16772-16775, 16975, 16978, 16985/2016
Ha confermato che l’introduzione fisica nel deposito è necessaria per beneficiare della sospensione, ma che, se l’IVA è stata assolta tardivamente con reverse charge e senza frode, non è legittimo pretendere nuovamente l’IVA all’importazione.
Massime di principio
- Per usufruire del regime del deposito IVA è normalmente necessaria la materiale introduzione e custodia dei beni; la sola registrazione documentale non è sufficiente.
- La mancata introduzione fisica fa sorgere, in linea generale, l’obbligazione immediata di pagare l’IVA all’importazione e gli interessi.
- Se il contribuente ha comunque regolarizzato integralmente l’IVA mediante autofatturazione, reverse charge e corretta registrazione contabile, senza frode, l’Amministrazione non può pretendere una seconda volta la stessa imposta.
- In tale situazione la violazione può comportare una sanzione per ritardato pagamento o irregolare utilizzo del regime, ma non necessariamente il recupero dell’IVA già assolta.
- La neutralità dell’IVA impedisce duplicazioni del prelievo, ma non esonera il contribuente dal rispetto degli obblighi sostanziali e documentali del deposito IVA.
- La soluzione può cambiare in presenza di frode, omessa autofatturazione, registrazioni inesistenti o inesatte, mancata effettiva regolarizzazione dell’imposta o pregiudizio per l’Erario.
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