Ordinanza n. 3763/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del verbale di accertamento dei requisiti psico-fisici, reso in data 19 marzo 2025, e notificato a mani in pari data dalla Commissione esaminatrice, di non idoneità ed esclusione dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 1306 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 23 luglio 2024; del bando di concorso pubblicato sul portale del Ministero dell’Interno; di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi o consequenziali, ancorché sconosciuti; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 4 giugno 2025: del decreto del Ministero dell’Interno – DAGEP del 20 maggio 2025, di approvazione della graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico, per esame, a 1.306 posti da allievo agente della Polizia di Stato, successivamente ampliato a 2.127 unità indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 23 luglio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica per alterazione del senso cromatico, con conseguente esclusione dal concorso per allievi agenti della Polizia di Stato, nonché graduatoria finale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale del 19 marzo 2025 con cui la Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici lo ha dichiarato non idoneo, contestando l'erroneità del giudizio relativo all'alterazione del senso cromatico. Ha inoltre impugnato il bando e gli atti connessi, nonché, con motivi aggiunti, il decreto del Ministero dell'Interno del 20 maggio 2025 di approvazione della graduatoria, successivamente all'ampliamento dei posti da 1.306 a 2.127. A sostegno della propria tesi ha prodotto una certificazione rilasciata dal Centro Ospedaliero Militare di Taranto dopo l'esclusione, ritenuta idonea a dimostrare l'inattendibilità dell'accertamento concorsuale, e ha insistito per ulteriori approfondimenti istruttori. In precedenza il TAR aveva disposto una verificazione cautelare; una prima relazione era stata ritenuta inidonea perché la visita era stata delegata alla stessa struttura sanitaria che aveva rilasciato la certificazione prodotta dal ricorrente. Il giudice ha quindi ordinato la rinnovazione della verificazione secondo le regole tecniche della procedura concorsuale, con puntuale indicazione dei test di Ishihara, delle matassine colorate e di Farnsworth e dei relativi esiti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente, allo stato, un sufficiente fumus boni iuris. La verificazione rinnovata è stata svolta da una struttura sanitaria terza e, nella relazione del 4 giugno 2026, ha confermato la presenza di un'alterazione del senso cromatico, seppur di lieve entità funzionale, incompatibile con i requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.m. n. 198 del 30 giugno 2023. Il giudice ha precisato che la valutazione riguarda la fase cautelare e non pregiudica gli eventuali approfondimenti nella sede di merito. Ha compensato le spese della fase cautelare, rinviando al merito ogni decisione sulle spese di verificazione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare e consente al giudice di valutare, in questa fase, la sussistenza del fumus boni iuris e degli altri presupposti della tutela cautelare.
art. 3, comma 1, lett. e), d.m. 30 giugno 2023, n. 198
«alterazione del “senso cromatico” che seppur di lieve entità funzionale, non risulta compatibile con i requisiti previsti»
La verificazione ha ritenuto che l'alterazione del senso cromatico riscontrata nel candidato fosse incompatibile con i requisiti psico-fisici richiesti per il concorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice può negare la sospensione di un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale quando una verificazione rinnovata, svolta da una struttura sanitaria terza secondo le regole tecniche della procedura selettiva, confermi la causa di inidoneità contestata.
- Quando una prima verificazione risulti viziata dall'intervento della medesima struttura sanitaria che aveva precedentemente rilasciato al ricorrente una certificazione di segno contrario rispetto all'accertamento concorsuale, il giudice può disporre la rinnovazione delle operazioni presso una struttura terza e richiedere la puntuale documentazione dei test effettuati e dei relativi esiti.
- La conferma, in sede di verificazione, di una condizione psico-fisica incompatibile con i requisiti concorsuali esclude, allo stato degli atti, la sussistenza di un sufficiente fumus boni iuris, senza pregiudicare la possibilità di ulteriori approfondimenti nella fase di merito.
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