Sentenza n. 1729/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, Sez. II, n. 1220 del 2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione da un concorso pubblico per istruttore informatico e successiva approvazione dell’elenco degli ammessi e degli esclusi
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune aveva escluso il candidato da un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore informatico, ritenendo non posseduto il titolo di studio richiesto dal bando. Il candidato era diplomato, secondo il previgente ordinamento, come perito tecnico industriale con indirizzo “Elettronica e Telecomunicazione”. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo che, sulla base della tabella di confluenza allegata al d.P.R. n. 88/2010, tale indirizzo fosse confluito in “Elettronica ed Elettrotecnica” e non nell’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” richiesto dal bando. In appello sono stati dedotti: l’erronea esclusione del titolo posseduto, ritenuto sostanzialmente e nominalmente pertinente; l’ambiguità della clausola del bando relativa ai titoli di studio e la conseguente necessità di applicare il favor partecipationis; nonché l’illegittimità della mancata attivazione del soccorso istruttorio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che la tabella di confluenza dell’Allegato D al d.P.R. n. 88/2010 abbia funzione principalmente ricognitiva e interpretativa della continuità tra vecchio e nuovo ordinamento scolastico, senza costituire una disciplina decisiva dell’equipollenza legale dei titoli. Il bando, riferendosi al titolo “Informatica e Telecomunicazioni”, presentava una formulazione ambigua o comunque non univoca, poiché tale denominazione poteva essere ricondotta, nel vecchio ordinamento, sia all’indirizzo “Informatica” sia all’indirizzo “Elettronica e Telecomunicazioni”. In applicazione del favor partecipationis, quale declinazione del buon andamento ex art. 97 Cost., doveva essere preferita l’interpretazione più ampia, idonea a consentire la partecipazione di entrambi i gruppi di diplomati. Il titolo posseduto dall’appellante risultava inoltre pertinente sia sotto il profilo delle competenze acquisite sia sotto quello nominale, in quanto comprendeva la materia delle telecomunicazioni. Accolto il motivo relativo all’ambiguità del bando, sono state assorbite le ulteriori censure, compresa quella sul soccorso istruttorio. Sono state annullate l’esclusione del 15 gennaio 2024 e la determina del 15 febbraio 2024 di approvazione dell’elenco degli ammessi e degli esclusi. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
d.P.R. 88/2010, Allegato D
La tabella ha funzione di ricognizione della continuità didattica tra gli indirizzi del vecchio e del nuovo ordinamento e costituisce uno strumento interpretativo autorevole, ma non decisivo ai fini dell’equipollenza legale dei titoli.
art. 97 Cost.
buon andamento dell’amministrazione
Il principio del favor partecipationis, nella lettura delle clausole ambigue di un bando, costituisce una declinazione del buon andamento, poiché amplia la platea dei concorrenti e favorisce la selezione dei candidati migliori.
Massime di principio
- La tabella di confluenza degli indirizzi scolastici prevista dal d.P.R. n. 88/2010 è uno strumento interpretativo della continuità didattica tra vecchio e nuovo ordinamento, ma non determina in via esclusiva l’equipollenza legale dei titoli di studio ai fini dell’ammissione a una procedura concorsuale.
- Quando una clausola del bando relativa ai titoli di studio è ambigua o suscettibile di riferirsi a più indirizzi del previgente ordinamento, l’amministrazione deve preferire, in applicazione del favor partecipationis, l’interpretazione più ampia compatibile con il testo della clausola.
- Il favor partecipationis, quale espressione del principio di buon andamento, impone di privilegiare l’interpretazione che consenta la più ampia partecipazione alla procedura concorsuale quando la previsione sui requisiti ammetta una lettura restrittiva e una lettura estensiva entrambe plausibili.
- La pertinenza del titolo di studio richiesto da un bando può essere verificata non soltanto mediante la corrispondenza formale delle denominazioni, ma anche considerando il contenuto delle competenze e delle materie caratterizzanti il percorso formativo.
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