Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10543/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino che confermava la condanna per tentata estorsione aggravata in concorso. Roberto Loccisano ha svolto tre censure principali: (1) violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato (consapevolezza dell'infondatezza della pretesa), invocando articoli del codice penale e del codice di procedura penale; (2) errata qualificazione del fatto come estorsione anziché come truffa aggravata, sostenendo che la minaccia prospettata fosse di un pericolo inesistente e mirasse a indurre in errore la vittima; (3) mancata considerazione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, con riferimento alla presunta insussistenza della recidiva in conseguenza dell'estinzione degli effetti di precedenti pene per affidamento in prova. Cosimo Damiano Marziano ha dedotto un unico motivo: carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione quanto alla sussistenza di un accordo tra imputati e al suo ruolo di istigatore, contestando la valutazione della credibilità della persona offesa, la mancata prova di un suo coinvolgimento diretto nell'azione intimidatoria e chiedendo che la Corte motivasse specificamente le doglianze svolte in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Loccisano: il primo e il secondo motivo sono stati ritenuti manifestamente infondati (la Corte d'appello aveva già motivatamente affrontato la questione della consapevolezza dell'infondatezza delle pretese e aveva correttamente qualificato la condotta come estorsione alla luce della percezione di pericolo e della coazione), mentre il terzo motivo è stato dichiarato aspecifico e privo di autosufficienza perché il ricorrente non ha indicato e allegato gli atti necessari (provvedimenti di cumulo e di estinzione delle pene) richiesti dall'assetto normativo vigente. Per Marziano: il ricorso è inammissibile perché le censure attaccano la valutazione della prova e della credibilità della persona offesa, profili di merito non sindacabili in Cassazione se non in presenza di manifesta illogicità o contraddizione, che nella specie non risultano. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali, alla somma di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 3.686,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Definisce i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha applicato i criteri di inammissibilità per motivi manifestamente infondati e per difetto di specificità/autosufficienza

  • art. 165-bis disp. att. c.p.p.

    Stabilisce l'obbligo di indicare gli atti da inserire in un fascicolo separato: la Corte ha richiamato l'onere del ricorrente di specificare e allegare gli atti necessari per rispettare il principio di autosufficienza del ricorso

  • art. 43 c.p.

    Nella valutazione della sussistenza del concorso di persone nel reato; invocato dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto la motivazione di merito congrua rispetto all'attribuzione del concorso

  • art. 629 c.p.

    Norma sull'estorsione: la Corte ha confermato l'applicabilità valorizzando la percezione del pericolo e l'effetto di costrizione sulla vittima, distinguendolo dalla truffa

  • art. 640 c.p.

    Norma sulla truffa; la Corte ha riaffermato il principio di distinzione tra truffa e estorsione in base alla natura del pericolo prospettato e al suo effetto coercitivo sulla vittima

  • art. 69 cod. pen.

    Riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti: richiamato nel contesto del giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti

  • art. 99 cod. pen.

    Riguarda la determinazione della pena secondo il minimo e massimo ed i criteri di applicazione delle circostanze; invocato dal ricorrente nell'argomentazione sulle attenuanti

  • art. 106 cod. pen.

    Precisa il concorso di condanne ai fini della recidiva: la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha allegato i provvedimenti necessari per dimostrare l'insussistenza della recidiva

  • art. 47, comma 12, legge 26 luglio 1975, n. 354

    Prevede l'estinzione degli effetti penali per l'esito positivo dell'affidamento in prova: invocata dal ricorrente per dedurre l'inesistenza della recidiva, ma la Corte ha evidenziato l'assenza degli atti che comprovassero tale stato

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese processuali e ad ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso: applicata per liquidare sanzioni pecuniarie a carico dei ricorrenti

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammissibile impugnare la persuasività o la diversa valutazione della prova (credibilità, attendibilità) se non si dimostra l'esistenza di una mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione del giudice di merito
  • La distinzione tra estorsione e truffa aggravata dipende dalla natura del pericolo prospettato: se la vittima percepisce il pericolo come riconducibile all'agente o ai suoi incaricati e sente la costrizione, si configura l'estorsione; se invece il male è presentato come possibile/inesistente e produce solo errore, può trattarsi di truffa
  • Quando si deduce l'insussistenza della recidiva per effetto di estinzione o di provvedimenti precedenti, il ricorrente deve indicare e allegare espressamente i provvedimenti (cumulo, estinzione, affidamento esito positivo) perché la mancanza di tali atti rende il motivo aspecifico e privo di autosufficienza
  • Il principio di autosufficienza del ricorso richiede che il ricorrente specifichi esattamente gli atti da inserire a cura della cancelleria (art. 165-bis disp. att. c.p.p.); non è sufficiente rimandare in termini generici alla documentazione
  • Motivi manifestamente infondati vengono prontamente dichiarati inammissibili: il ricorso deve svolgere censure giuridiche concrete e fondate, non deduzioni alternative o riproposizioni di doglianze di merito già valutate
  • La conferma di qualificazione giuridica del fatto operata dai giudici di merito (es. qualificazione come estorsione) trova solida resistenza in sede di legittimità quando la motivazione spiega perché gli elementi descritti determinano la coartazione della volontà della vittima

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.