Cassazione Penale, Sentenza n. 03166/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 14/01/2025 che confermava le condanne per concorso in bancarotta fraudolenta distrattiva relative al fallimento della Italricambi/Trattamenti Cividale. Le censure si fondano su: (i) nullità e vizi formali della sentenza (mancata intestazione, firma illeggibile, mancata trascrizione di memorie e conclusioni); (ii) mancata concessione del rinvio per legittimo impedimento del difensore rispetto all'udienza del 28/02/2020 per covid e impegno professionale; (iii) esclusione dell'esame del teste tecnico di parte; (iv) insufficiente prova del concorso e in particolare della qualità di amministratore di fatto di Michele De Bellis; (v) carente motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo/oggettivo dei reati e sulla valutazione di prove e documenti difensivi; (vi) omessa riqualificazione delle condotte in bancarotta preferenziale (con conseguente prescrizione); (vii) vizio nel trattamento sanzionatorio, anche alla luce della dichiarazione di prescrizione del reato di cui al capo 5.4.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo in parte. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato indicato al capo 5.4 (dazione di euro 265.394 del 31/03/2014 alla MTM Modena s.r.l.), poiché la motivazione della Corte territoriale aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione ma il dispositivo non lo riportava; ha disposto il rinvio alla Corte territoriale per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio complessivo, avendo l'omessa declaratoria influito sulla quantificazione dell'aumento per la continuazione fallimentare. Per il resto i motivi di ricorso sono stati rigettati: la mancata nomina di un sostituto non giustificava il rinvio per legittimo impedimento; l'esclusione del teste tecnico non è stata ritenuta illegittima perché la sua prova non appare decisiva; la ricostruzione probatoria circa le condotte distrattive e il ruolo degli imputati è stata valutata congrua dai giudici di merito; la richiesta di riqualificazione in bancarotta preferenziale è stata ritenuta infondata alla luce della motivazione complessiva. È stato inoltre rigettato il ristoro spese chiesto dalla parte civile in Cassazione perché la parte civile non è intervenuta nella discussione orale. Conseguentemente la condanna resta confermata nei restanti capi; è stato invece riconosciuto il diritto dei ricorrenti ad avere rideterminata la pena in esito al rinvenuto vizio relativo al capo 5.4.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa rispetto alla richiesta di rinvio per legittimo impedimento; la Corte afferma che l'impedimento prevedibile imponeva la nomina di un sostituto e che la mancata nomina non giustifica il rinvio.
art. 219, comma 2, n. 1 legge fallimentare
Richiamata in tema di continuazione fallimentare: la Cassazione sottolinea che l'autonomia ontologica delle singole fattispecie non è esclusa dalla continuazione e che la prescrizione di uno dei reati incide sulla quantificazione dell'aumento di pena per la continuazione.
art. 62-bis cod. pen.
Rilevato in relazione al riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche e al confronto con le aggravanti; la Corte valuta la loro applicazione nel bilanciamento complessivo del trattamento sanzionatorio.
art. 597, comma 4 cod. proc. pen.
Richiamato indirettamente nella giurisprudenza citata sul divieto di reformatio in peius e sulla necessità di rideterminare la pena quando viene eliminata per prescrizione una delle fattispecie unificate.
principio del divieto di reformatio in peius
La Corte ricorda che, avendo impugnato la sentenza solo gli imputati, l'appello non può determinare un peggioramento del trattamento sanzionatorio complessivo; inoltre l'eliminazione per prescrizione di un reato integrante la continuazione esige una nuova valutazione della pena per evitare una surrettizia maggiorazione dovuta a compensazioni.
Massime di principio
- Se la motivazione di merito dichiara la prescrizione di un reato ma il dispositivo non la riporta, la Cassazione può annullare senza rinvio limitatamente a quella statuizione, dando prevalenza alla motivazione sul dispositivo formale.
- Quando reati unificati dalla continuazione vedono uno di essi estinto per prescrizione, il giudice d'appello deve rideterminare il trattamento sanzionatorio complessivo: non è ammessa una 'compensazione' che mantenga immutata la pena originaria (evitare la reformatio in peius).
- Un legittimo impedimento prevedibile (es. impegno professionale noto) richiede la nomina di un sostituto; la mancata nomina rende infondata la richiesta di rinvio salvo casi imprevedibili e comprovati.
- L'esclusione dell'esame di un teste tecnico di parte è legittima se il giudice motivi la completezza dell'istruttoria e la non decisività della testimonianza; la difesa deve specificare concretamente quale contributo probatorio decisivo sarebbe stato fornito.
- L'omessa menzione o valutazione formale di memorie difensive non determina automaticamente nullità se la sentenza dimostra implicitamente di aver esaminato le questioni proposte e la motivazione complessiva risulta logica e coerente.
- La parte civile che non interviene nella discussione orale in Cassazione rischia di non ottenere la condanna alle spese processuali richieste in quella sede; l'intervento in udienza è decisivo per il riconoscimento delle spese in favore della parte civile.
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