Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 251/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento del silenzio rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 29.09.2025.

Giustizia amministrativa202501723

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso documentale del 29 settembre 2025, avente a oggetto documentazione relativa, in particolare, ad accordi sindacali in deroga

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore servizio pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, dipendenti a tempo indeterminato e part time della società gestore del servizio di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dell'intero Comune di Catanzaro, hanno impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso documentale presentata ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990. L'accesso riguardava la documentazione indicata nell'istanza e, in particolare, gli accordi sindacali in deroga richiamati in un articolo di stampa, al fine di tutelare le proprie posizioni lavorative, in ragione della percentuale di lavoratori part time asseritamente superiore al limite previsto dalla contrattazione collettiva. Il Comune di Catanzaro ha eccepito la propria estraneità e la UIL Regionale Calabria ha eccepito la carenza di legittimazione passiva; la società gestore, destinataria principale dell'istanza, non si è costituita. I ricorrenti hanno chiesto la condanna del gestore all'ostensione dei documenti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Comune di Catanzaro, poiché l'amministrazione non disponeva degli atti richiesti, e nei confronti della UIL Catanzaro, qualificata come soggetto privato comunque non in possesso della documentazione. Quanto alla S.I.E.C.O., il Collegio ha riconosciuto che, quale gestore di un servizio pubblico, essa rientra soggettivamente nell'ambito della disciplina dell'accesso ai sensi dell'art. 23 della l. n. 241/1990, anche se opera formalmente come società privata e mediante atti di diritto privato. Tuttavia, ha rilevato che gli atti richiesti riguardavano accordi sindacali direttamente attinenti alla gestione privatistica dei rapporti di lavoro dei dipendenti. Tali documenti non presentavano, secondo il giudice, profili di pubblico interesse idonei a ricondurli alla nozione di documento amministrativo ostensibile, risultando estranei alla funzione di trasparenza amministrativa tutelata dalla disciplina dell'accesso. Il ricorso è stato pertanto rigettato nei confronti della S.I.E.C.O. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. n. 241/1990

    La disciplina dell'accesso documentale richiede che la domanda riguardi documenti amministrativi e che l'attività del soggetto privato sia riconducibile all'ambito oggettivo dell'accesso.

  • art. 22, comma 1, lett. d), l. n. 241/1990

    attività di pubblico interesse "indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale"

    Sono ostensibili i documenti concernenti attività di pubblico interesse anche quando la disciplina sostanziale dell'attività sia privatistica; nel caso deciso, tale requisito non è stato ritenuto sussistente per gli accordi sindacali relativi alla gestione dei rapporti di lavoro.

  • art. 22, comma 1, lett. e), l. n. 241/1990

    i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario

    I soggetti privati sono equiparati alle pubbliche amministrazioni ai fini dell'accesso soltanto nei limiti dell'attività di pubblico interesse da essi svolta.

  • art. 23 l. n. 241/1990

    gestori di pubblici servizi

    La disciplina dell'accesso si applica soggettivamente anche ai gestori di pubblici servizi, pur se organizzati in forma privatistica; l'applicazione resta tuttavia limitata agli atti riconducibili all'attività di pubblico interesse.

Massime di principio

  • Un gestore di pubblico servizio, anche se costituito in forma societaria privata e operante mediante atti di diritto privato, è soggetto alla disciplina dell'accesso documentale nei limiti stabiliti dagli artt. 22 e 23 della l. n. 241/1990.
  • L'assoggettamento soggettivo di un gestore di pubblico servizio alla disciplina dell'accesso non comporta l'ostensibilità di ogni documento detenuto dal gestore: occorre che il documento riguardi un'attività di pubblico interesse.
  • Gli atti relativi alla gestione privatistica dei rapporti di lavoro e agli accordi sindacali del personale di un gestore di pubblico servizio, in assenza di specifici profili di pubblico interesse, non rientrano nella nozione di documento amministrativo ostensibile ai sensi della l. n. 241/1990.
  • Nel giudizio di accesso, la legittimazione passiva spetta al soggetto che detiene la documentazione richiesta; il ricorso è inammissibile nei confronti di un'amministrazione o di un soggetto privato che non disponga degli atti ostensivi.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleGestione dei rifiuti urbaniLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAccesso e trasparenzaServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.