Sentenza del 22/10/2018 n. 1871 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato la sentenza della CTP di Siena relativa ad accertamenti IRES, IVA e IRAP per gli anni 2010 e 2011, contestando diversi recuperi fiscali: la plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni successivamente risolta, la sopravvenienza attiva conseguente alla rinuncia a un finanziamento soci, il disconoscimento di un costo per indennità di perdita di avviamento, la determinazione di maggiori ricavi relativi a una datio in solutum, la mancata disapplicazione delle sanzioni e la deducibilità di un costo di 300.000 euro. L’Agenzia delle Entrate ha resistito e proposto appello incidentale, contestando il riconoscimento di un costo per servizi di elaborazione dati, la non sanzionabilità della plusvalenza e il mancato assoggettamento a imposta di una sopravvenienza attiva.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto soltanto il secondo motivo dell’appello principale e il primo motivo dell’appello incidentale, rigettando tutti gli altri. È stata quindi esclusa la sopravvenienza attiva di 756.371,67 euro, poiché la rinuncia al credito era stata effettuata da una società distinta dalla contribuente e non era stata provata alcuna cessione del credito a favore di quest’ultima. È stato invece confermato il recupero del costo per servizi di elaborazione dati, per mancanza di documentazione relativa alla fattura e al pagamento. Sono stati confermati anche il recupero relativo alla datio in solutum, il disconoscimento del costo per perdita di avviamento, il mancato riconoscimento del costo di 300.000 euro e l’inammissibilità della nuova censura sulle sanzioni e sul principio di proporzionalità. È stata riconosciuta la neutralità fiscale della plusvalenza compensata dalla successiva minusvalenza. Le spese di tutti i gradi, inclusa la fase cautelare, sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 1236 del Codice civile
La rinuncia al credito estingue l'obbligazione.
La rinuncia al credito produce l'estinzione dell'obbligazione tra creditore e debitore, ma l'eventuale sopravvenienza attiva si imputa al debitore beneficiario e non si trasferisce automaticamente ai suoi soci o ad altre società collegate.
Art. 1260 del Codice civile
Per attribuire a un soggetto diverso dal debitore gli effetti fiscali di un credito rinunciato è necessario dimostrare l'effettivo trasferimento del credito mediante cessione; la mera partecipazione societaria o collegamento tra società non è sufficiente.
Art. 14 del DPR 600/1973
Le scritture contabili possono essere aggiornate entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Ai fini della competenza e della determinazione del reddito, assumono rilievo anche gli aggiornamenti contabili effettuati entro il termine di presentazione della dichiarazione, purché incidano sulla certezza e sull'esistenza dell'obbligazione.
Art. 9 del TUIR
Il valore normale è determinato in base al prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari.
Nelle operazioni aventi a oggetto beni trasferiti in luogo del pagamento, l'Amministrazione può determinare il reddito sulla base del valore normale di mercato. Spetta al contribuente dimostrare che il valore dichiarato corrisponde a condizioni di mercato.
Art. 6 del D.Lgs. 472/1997
Cause di non punibilità per obiettive condizioni di incertezza.
La richiesta di disapplicazione delle sanzioni deve essere formulata tempestivamente e sulla base della specifica causa invocata; non può essere introdotta per la prima volta in appello una diversa causa fondata su principi comunitari.
Art. 8 del D.Lgs. 546/1992
Disapplicazione delle sanzioni non penali.
La disapplicazione delle sanzioni deve essere richiesta nel giudizio di primo grado con una motivazione specifica; una nuova prospettazione in appello costituisce domanda o motivo nuovo non esaminabile.
Art. 57 del D.Lgs. 546/1992
Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove.
Il giudizio di appello non consente di introdurre motivi, eccezioni o richieste basati su presupposti diversi da quelli dedotti in primo grado.
Artt. 11 e 13 del DPR 633/1972
Disciplina delle operazioni permutative e della base imponibile IVA.
Per le operazioni in cui il pagamento avviene mediante trasferimento di beni, la base imponibile deve essere determinata secondo i criteri previsti dalla normativa IVA, coordinati con il valore normale quando applicabile.
Artt. 73, 74 e 80 della direttiva 2006/112/CE
Determinazione della base imponibile IVA e applicazione del valore normale in determinate operazioni.
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia richiede una contestazione concreta, adeguatamente documentata e rilevante nel caso specifico; un richiamo generico alla normativa europea non è sufficiente.
Massime di principio
- Una rinuncia a un credito produce effetti fiscali in capo al debitore effettivo e non si trasferisce automaticamente ai soci o a società collegate dotate di autonoma personalità giuridica. Occorre provare documentalmente un'eventuale cessione del credito.
- Nei rapporti tra società distinte, gli errori contabili di una società non possono essere imputati automaticamente a un'altra, anche se appartengono allo stesso gruppo o hanno soci comuni.
- Per dedurre un costo è necessario dimostrarne l'effettiva esistenza, l'inerenza e il sostenimento, normalmente mediante fatture, contratti, registrazioni e prova del pagamento.
- Un costo può essere escluso per difetto di competenza quando, entro il termine di presentazione della dichiarazione, l'obbligazione non è certa o è stata contestata dal contribuente.
- Nelle datio in solutum e nelle operazioni con beni trasferiti a fronte dell'estinzione di un debito, l'Amministrazione può utilizzare il valore normale di mercato; il contribuente deve fornire la prova di eventuali valori diversi conformi al mercato.
- La neutralità economica di un'operazione può incidere sulla rilevanza delle sanzioni, ma non elimina automaticamente l'obbligo di corretta contabilizzazione e dichiarazione.
- In appello non è possibile introdurre una nuova motivazione per ottenere la disapplicazione delle sanzioni o un rinvio alla Corte di giustizia; le contestazioni devono essere specificamente formulate già in primo grado.
- Un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea richiede una questione concreta, decisiva e supportata da adeguate allegazioni di fatto, non un semplice richiamo astratto a norme o principi europei.
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