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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8387/2022 del 11/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto di confisca di due immobili acquistati rispettivamente il 14/12/2001 (Giuseppa Beone) e il 18/02/2013 (Jennifer Beone). Le censure principali sostenevano: (i) violazione del principio di correlazione perché la proposta del P.M. avrebbe delimitato la pericolosità del prevenuto al 2012 mentre la Corte territoriale l'avrebbe fatta risalire agli anni Ottanta; (ii) carenza e insufficienza della motivazione in ordine alla legittimità degli atti ablativi e alla mancanza di indicazione di elementi probatori specifici circa il periodo di manifestazione della pericolosità; (iii) omissione di valutazione delle prove difensive attestanti la legittima provenienza delle somme impiegate per gli acquisti (redditi da lavoro dipendente e risarcimento danni). Richiesta l'annullamento del decreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse adeguatamente fondato il giudizio di pericolosità sociale, richiamando condanne irrevocabili (procedimento "Apocalisse" e altra sentenza per associazione a delinquere finalizzata a rapine) che attestavano l'inserimento del prevenuto nell'organizzazione mafiosa e i suoi plurimi precedenti. Ha inoltre condiviso gli accertamenti contabili che evidenziavano sproporzioni reddituali tra le risorse del nucleo familiare e gli investimenti immobiliari, nonché la presunzione, nei confronti di coniuge/figli privi di risorse, della disponibilità dei beni intestati a terzi. Ne è conseguito il mantenimento delle misure ablative sui due immobili. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende pari a euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al principio di correlazione tra l'oggetto della proposta del pubblico ministero e la decisione del giudice di prevenzione; la Corte verifica che la nuova definizione della pericolosità sia fondata sugli stessi elementi di fatto posti a fondamento della proposta.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Invocato dai ricorrenti per censurare la motivazione del provvedimento ablativo; la Corte afferma che, in sede di legittimità nel procedimento di prevenzione, la motivazione è sindacabile solo se inesistente o meramente apparente.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia) - art. 6

    Richiamato in riferimento ai presupposti della confisca di prevenzione; la decisione deve motivare il periodo in cui si è manifestata la pericolosità qualificata o generica del proposto.

  • d.lgs. n.159/2011 - artt. 10, 16, 18, 20, 24, 27

    Richiamati dai ricorrenti per contestare la legittimità e il percorso argomentativo della confisca patrimoniale; la Corte ha ritenuto che i poteri ablativi siano stati esercitati coerentemente con le norme del codice antimafia, alla luce delle risultanze probatorie e delle presunzioni legittime in materia di intestazione fittizia.

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423 - art. 4, comma 2

    Stabilisce che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; la Corte ricorda il limite del sindacato di legittimità.

  • legge 31 maggio 1965, n. 575 - art. 3-ter, comma 2

    Richiamata insieme alla legge 1423/1956 per confermare l'autonomia del procedimento di prevenzione e il regime limitato del controllo di legittimità in cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato per precisare i vizi deducibili in cassazione; è ammessa la denuncia di motivazione inesistente o meramente apparente, mentre l'illogicità manifesta non rientra tra i vizi deducibili se non nella forma estrema indicata dalla giurisprudenza.

  • Sez. U, n. 4880 del 29/06/2014 (Spinelli)

    La pericolosità sociale è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale

    Principio utilizzato per delimitare temporalmente quali acquisti possono essere aggrediti: i beni devono essere stati acquistati nel periodo in cui la pericolosità si è manifestata.

  • art. 2 e art. 42 Cost.

    Richiamati nel ragionamento: la confisca preventiva, per non assumere natura sanzionatoria, deve rispettare i limiti costituzionali della proprietà e dello Stato di diritto; il nesso temporale e probatorio con la pericolosità sociale tutela tali principi.

  • art. 2-bis, comma terzo, legge n. 575/1965

    Citato in relazione alla presunzione di disponibilità dei beni formalmente intestati a coniuge/figli: quando il terzo intestatario è privo di risorse, la disponibilità è legittimamente presunta senza ulteriori accertamenti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'irrogazione della sanzione alla cassa delle ammende; la Corte ha fissato l'importo da versare in euro 3.000.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge: il sindacato sulla motivazione è possibile in cassazione solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente.
  • La pericolosità sociale definisce anche il periodo temporale dell'abile aggressione patrimoniale: sono aggredibili i beni acquistati nell'arco temporale in cui la pericolosità si è manifestata.
  • La riconfigurazione della categoria di pericolosità rispetto alla proposta del P.M. non viola il principio di correlazione se la nuova qualificazione è fondata sugli stessi elementi di fatto e la difesa ha avuto un contraddittorio effettivo.
  • Accertamenti contabili che rilevino sproporzioni reddituali significative tra entrate e investimenti costituiscono presunzione grave circa la provenienza illecita delle risorse, salvo che la difesa provi concretamente e specificamente l'origine lecita dei fondi.
  • Per i beni formalmente intestati a coniuge e figli la disponibilità in capo al proposto è legittimamente presunta quando risulti l'assenza di risorse proprie del terzo intestatario; in tali casi non sono necessari ulteriori specifici accertamenti.
  • La confisca di prevenzione ha natura eminentemente preventiva e non punitiva: il nesso temporale e probatorio con la pericolosità sociale è essenziale per tutelare i diritti di proprietà costituzionalmente garantiti.
  • La difesa ha l'onere di allegare dati concreti e specifici (es. documentazione delle spese, fonte dei capitali) per contrastare gli accertamenti economico-contabili che motivano la misura ablativa.

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