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Sentenza

Sentenza n. 3787/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento, previa sospensione cautelare: a) della Ricevuta di annullamento (cd. scarto) degli effetti della comunicazione dell'opzione esercitata ai sensi dell'articolo 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, emessa dall'Agenzia delle Entrate in data 24 marzo 2026, con la quale l'Amministrazione finanziaria, in applicazione del punto 3.2 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1° dicembre 2021, ha dichiarato «non effettuata» la comunicazione dell'opzione precedentemente acquisita al prot.: 26031109054822823 per un importo di credito pari ad euro 596.781,90; b) nonché, per quanto possa occorrere, della Ricevuta di sospensione prodromica alla ricevuta di annullamento, emessa in data 12 marzo 2026 ai sensi dell'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020; c) e, ove occorra, in parte qua, del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1° dicembre 2021, con particolare riferimento al punto 3.2 (nella parte posta a fondamento del provvedimento qui principalmente impugnato) e all'art. 3 (nella parte in cui dispone che la comunicazione dell'esito del controllo avvenga mediante mero inserimento nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia); d) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto e/o ignoto al ricorrente; nonché per il risarcimento dei danni eventualmente derivati all’impresa dall’illegittima perdita del corrispettivo dei lavori eseguiti da parte e/o al Condominio ricorrente dalla perdita del benefico economico derivante dall’opzione esercitata ai sensi del dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020

Giustizia amministrativa202603034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ricevute di sospensione e di annullamento/scarto delle comunicazioni di opzione per sconto in fattura e cessione del credito Superbonus, nonché il provvedimento direttoriale generale presupposto

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (agenzia fiscale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui l’Agenzia delle Entrate, dopo avere sospeso le comunicazioni ai sensi dell’art. 122-bis del d.l. n. 34/2020, le ha considerate non effettuate per mancato superamento dei controlli di coerenza e regolarità dei dati. Hanno dedotto difetto di motivazione, sostenendo che la formula utilizzata fosse stereotipata e non indicasse il concreto dato incoerente; violazione del contraddittorio endoprocedimentale e carenza di istruttoria, per mancata richiesta di chiarimenti o documentazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 122-bis, poiché il controllo preventivo sarebbe stato trasformato in una verifica sostanziale della spettanza del beneficio; violazione dei principi di buona fede, collaborazione e proporzionalità, per avere impedito la correzione o ripresentazione delle comunicazioni; sussistenza della giurisdizione amministrativa, in quanto gli atti sarebbero provvedimenti preventivi, cautelari e antifrode incidenti su interessi legittimi. L’Agenzia delle Entrate ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice tributario, oltre al difetto di legittimazione attiva dell’impresa, sostenendo nel merito la legittimità della motivazione sintetica e la presenza di indicatori di rischio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando come munita di giurisdizione la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli. Il Collegio ha ritenuto che lo scarto delle comunicazioni ex art. 121 del d.l. n. 34/2020 si collochi nella sequenza funzionale di fruizione di un’agevolazione fiscale e incida direttamente sull’efficacia fiscale dell’opzione, sulla possibilità di far emergere, cedere e utilizzare il credito d’imposta e, nel caso concreto, sulla stessa possibilità di fruire del beneficio, poiché lo sconto in fattura aveva escluso il pagamento mediante bonifico parlante necessario per la detrazione ordinaria. La finalità preventiva e antifrode del controllo non modifica la natura tributaria del rapporto. Lo scarto è stato ricondotto alla categoria del diniego di agevolazione tributaria di cui all’art. 19, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 546/1992, la cui elencazione è interpretata estensivamente quanto alle categorie di atti impugnabili. La contestuale impugnazione del provvedimento direttoriale generale non radica la giurisdizione amministrativa, poiché l’oggetto principale resta il rapporto tributario e il giudice tributario può conoscere dell’atto presupposto e, se necessario, disapplicarlo. La questione di legittimazione dell’impresa è stata assorbita, in quanto successiva a quella di giurisdizione. Il giudizio può essere riproposto davanti al giudice tributario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali nei limiti indicati dalla norma. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e complessità della questione e per il contrasto giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 119 d.l. n. 34/2020

    Disciplina la detrazione fiscale del Superbonus, quale agevolazione fruibile ordinariamente mediante detrazione dall’imposta lorda.

  • art. 121 d.l. n. 34/2020

    Consente, in alternativa alla detrazione diretta, lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta; la comunicazione telematica è necessaria per rendere operativa la modalità alternativa di fruizione.

  • art. 122-bis d.l. n. 34/2020

    Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata.

    Attribuisce all’Agenzia delle Entrate un controllo preventivo antifrode sulle comunicazioni e consente, in presenza di rischi confermati, di considerare la comunicazione non effettuata; tale meccanismo opera comunque nell’ambito del rapporto tributario.

  • art. 2 d.lgs. n. 546/1992

    tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati

    Radica la giurisdizione tributaria in relazione alla natura fiscale del rapporto controverso, senza che rilevi la qualificazione della posizione come diritto soggettivo o interesse legittimo.

  • art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 546/1992

    diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari

    Lo scarto della comunicazione di opzione è riconducibile alla categoria del diniego di agevolazione tributaria; l’elencazione degli atti impugnabili è tassativa quanto alle categorie, ma interpretata estensivamente per ricomprendere atti atipici con i medesimi effetti.

  • art. 11 c.p.a.

    Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato

    Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione, con vincolo sull’indicazione del giudice e salvezza degli effetti sostanziali e processuali nei limiti previsti.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo la trattazione della domanda cautelare e l’avviso alle parti.

Massime di principio

  • Le controversie relative allo scarto delle comunicazioni di opzione per sconto in fattura o cessione del credito previste dall’art. 121 del d.l. n. 34/2020 appartengono alla giurisdizione tributaria quando l’atto incide sull’efficacia fiscale dell’opzione e sulla fruibilità dell’agevolazione.
  • La finalità preventiva e antifrode del controllo previsto dall’art. 122-bis del d.l. n. 34/2020 non attribuisce la controversia al giudice amministrativo: rilevano la natura tributaria del rapporto e gli effetti fiscali prodotti dall’atto, non la qualificazione del controllo come preventivo, cautelare o amministrativo.
  • Lo scarto di una comunicazione di opzione ex art. 121 del d.l. n. 34/2020 è sostanzialmente riconducibile al diniego di agevolazione tributaria previsto dall’art. 19, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 546/1992, anche se non costituisce un atto impositivo tipico.
  • La contestuale impugnazione di un atto generale o presupposto dell’Agenzia delle Entrate non radica la giurisdizione amministrativa quando siano impugnati anche gli atti individuali applicativi incidenti sul rapporto tributario: la cognizione resta del giudice tributario, che può conoscere dell’atto presupposto e, se necessario, disapplicarlo.
  • Il riparto di giurisdizione tributaria dipende dal petitum sostanziale, individuato in base alla causa petendi, ai fatti allegati e al rapporto giuridico dedotto, non dalla qualificazione formale dell’atto né dalla prospettazione della parte.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziGiurisdizione e riparto
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicità

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